Data: 2018-02-18 10:57:45

Attività di somministrazione - Scia unica

Buongiorno

E' successo che una signora ha avviato un esercizio di somministrazione in zona non tutelata con SCIA unica.
Alla Scia mancava la notifica sanitaria.
L'Ufficio non se ne è accorto.
Ce ne siamo accorti quando, dopo una decina di giorni, c'è stata inviata separatamente la notifica sanitaria.
Il bar ancora non ha aperto al pubblico. 

Domanda: La Scia deve essere inviata di nuovo tutta contestualmente come prevede il nuovo art.19 bis legge 241/90 e Decreto 126/2016? e quindi dichiarare la prima Scia , quella di dieci giorni fa, irricevibile?
Oppure si può sanzionare questo comportamento omissivo e la compattiamo in Ufficio!!

Un'altra domanda riguarda sempre la Scia di sommistrazione bar : in caso di vendita di alcolici
Nel quadro riepilogativo della documentazione allegata alla Scia c'è la comunicazione che vale quale denuncia per la vendita di alcolici - Dlgs 504/90.
Mi sembra di aver capito, che in base alla risoluzione ministeriale n.493365 - che avete pubblicato - questo campo non deve essere più compilato dai bar , anche se vendono alcolici? è così?

Grazie come sempre per i chiarimenti e gli aggiornamenti   

riferimento id:43707

Data: 2018-02-19 13:41:58

Re:Attività di somministrazione - Scia unica

Domanda: La Scia deve essere inviata di nuovo tutta contestualmente come prevede il nuovo art.19 bis legge 241/90 e Decreto 126/2016?
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!!!
L'art. 19 bis non prevede assolutament tale effetto se non LADDOVE la normativa imponga la contestualità delle scia. QUI, anche se può apparire strano, nessuna norma impone che la notifica sanitaria sia presentata contestualmente alla scia di somministrazione. Quindi ben poteva l'interessato presentarle in tempi diversi.
[/color]

e quindi dichiarare la prima Scia , quella di dieci giorni fa, irricevibile?
[color=red]NO!!!!!!!!!!![/color]
Oppure si può sanzionare questo comportamento omissivo e la compattiamo in Ufficio!!
[color=red]Nessuna sanzione ... comportamento pienamente consentitocolor]

Un'altra domanda riguarda sempre la Scia di sommistrazione bar : in caso di vendita di alcolici
Nel quadro riepilogativo della documentazione allegata alla Scia c'è la comunicazione che vale quale denuncia per la vendita di alcolici - Dlgs 504/90.
[color=red]OK[/color]
Mi sembra di aver capito, che in base alla risoluzione ministeriale n.493365 - che avete pubblicato - questo campo non deve essere più compilato dai bar , anche se vendono alcolici? è così?
[color=red]Vero, in questo caso la dichiarazione è AD ABUNDANTIAM .... te comunque invia per conoscenza a AAMS[/color]

riferimento id:43707

Data: 2018-02-19 14:02:00

Re:Attività di somministrazione - Scia unica


Domanda: La Scia deve essere inviata di nuovo tutta contestualmente come prevede il nuovo art.19 bis legge 241/90 e Decreto 126/2016?

[/quote]
non capisco però una cosa...
a mente del dlgs 222/2016:
Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

la tabella A dispone la SCIA UNICA con contestuale notifica sanitaria alla presentazione della SCIA...
appare pertanto che la norma disponga in tal senso

riferimento id:43707

Data: 2018-02-19 15:14:07

Re:Attività di somministrazione - Scia unica

Il dicorso sarebbe lungo, lo affronto spesso negli incontri di formazione.

Provo a sintetizzarlo per punti:
1) le norme del dlgs 222 sono norme di SEMPLIFICAZIONE
2) le sue disposizioni NON possono essere interpretate come restrittive rispetto alle facoltà concesse prima della nuova normativa
3) prima del 222 si poteva presentare separatamente la scia amministrativa e quella sanitaria
4) la SCIA UNICA è una possibilità per l'interessato, non un obbligo da cui discende irricevibilità della pratica
5) TRANNE I RARI CASI in cui una norma dispone diversamente (es. titolo edilizio e titolo amministrativo nelle MSV e GSV; es. distributori di carburante; es. paesaggistica e titolo edilizio)

riferimento id:43707

Data: 2018-02-19 15:56:31

Re:Attività di somministrazione - Scia unica


Il dicorso sarebbe lungo, lo affronto spesso negli incontri di formazione.

Provo a sintetizzarlo per punti:
1) le norme del dlgs 222 sono norme di SEMPLIFICAZIONE
2) le sue disposizioni NON possono essere interpretate come restrittive rispetto alle facoltà concesse prima della nuova normativa
3) prima del 222 si poteva presentare separatamente la scia amministrativa e quella sanitaria
4) la SCIA UNICA è una possibilità per l'interessato, non un obbligo da cui discende irricevibilità della pratica
5) TRANNE I RARI CASI in cui una norma dispone diversamente (es. titolo edilizio e titolo amministrativo nelle MSV e GSV; es. distributori di carburante; es. paesaggistica e titolo edilizio)
[/quote]

in merito al punto 2), mi permetto un'osservazione però...
Vi sono tipologie di procedimenti che precedentemente avevano un regime automatizzato (ad esempio SCIA per sala giochi) e ora viene indicato il regime ordinario (ora autorizzazione); ergo, il soggetto avrebbe diritto a presentare segnalazione per sala giochi in luogo di autorizzazione?

riferimento id:43707

Data: 2018-02-20 10:22:32

Re:Attività di somministrazione - Scia unica

[b]Vi sono tipologie di procedimenti che precedentemente avevano un regime automatizzato (ad esempio SCIA per sala giochi) e ora viene indicato il regime ordinario (ora autorizzazione); ergo, il soggetto avrebbe diritto a presentare segnalazione per sala giochi in luogo di autorizzazione?[/b]

Ecco i nostri contributi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40377.msg77623#msg77623

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40770.msg80236#msg80236

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37893.msg72275#msg72275

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39897.msg79173#msg79173


riferimento id:43707

Data: 2018-02-20 10:45:37

Re:Attività di somministrazione - Scia unica

Molto bene, tuttavia la deliberazione proposta risponde alla POSSIBILITA' per le amministrazioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione...ferme restando che i livelli "minimi" sono quelli di cui al 126 e 222.
Quindi laddove la TABELLA A disponga un regime e il Comune NON abbia reputato opportuno ulteriormente semplificare, opera il regime di SCIA UNICA e non il precedente regime "asincrono" di SCIA somministrazione+Notifica sanitaria... IMHO
Differentemente novellando, di fatto la TABELLA A laddove ha disposto un regime differente rispetto al passato, sarebbe inutilizzabile. Qui non reputo si parli di interpretazione restrittiva, bensì di applicazione della norma sul regime amministrativo di riferimento.

riferimento id:43707

Data: 2018-10-04 08:24:21

Re:Attività di somministrazione - Scia unica

[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]

[img width=300 height=178]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42977876_1091807237640629_7515503945440034816_n.png?_nc_cat=100&oh=a6520dfbbe397132bc35a0b3a0bef7ee&oe=5C565CE5[/img]
webinar

[size=18pt]LINK: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46645.0

https://weetrix.com/shop/corso_presentazione.php?corso_id=3[/size]

BONUS FORMATIVI Omniavis per partecipare ai webinar 2018/2019
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46387.0

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