[size=14pt][b]Risoluzione n.365992 del 7 settembre 2017 - Sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – Efficacia della proroga delle concessioni su area pubblica di cui all’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017[/b][/size]
Risoluzione n. 365922 del 7 settembre 2017
OGGETTO: Sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – Efficacia della proroga delle concessioni su area pubblica di cui all’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede alcuni chiarimenti in merito all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
[b]Fa presente che un esercizio di somministrazione ha sospeso l’attività per un anno e che all’avvio del procedimento di decadenza chiede una proroga di tre mesi avendo già in corso la cessione di azienda e quindi la necessità di prolungare la sospensione per lavori di manutenzione e adeguamento dei locali.
Chiede, pertanto, se tale richiesta può essere considerata accoglibile.[/b]
[color=red][b]Chiede, inoltre, se le proroghe riferite alle concessioni dei posteggi su aree pubbliche possano intendersi estese anche a quanto previsto per le attività di somministrazione e vendita giornali e riviste su suolo pubblico.[/b][/color]
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
Con riferimento al primo quesito richiama quanto disposto dall’articolo 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale prevede che l’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi.
Di conseguenza, come già precedentemente precisato nella nota n. 101224 del 27-5-2014, che si allega, la scrivente ritiene che la decadenza sia una conseguenza automatica delle condizioni previste dalla legge che l’Amministrazione si limita ad accertare e pertanto è un istituto giuridico che, come tale, non appare suscettibile di nuove o diverse valutazioni, nonché di proroghe.
[b]Stante quanto sopra, la scrivente ritiene, altresì, che in sede di accertamento delle condizioni di decadenza, codesto Comune possa non considerare quali periodi di sospensione quelli che consentono di ritenere che non sia stato il titolare a sospendere volontariamente l’attività.[/b]
Con riferimento al secondo quesito, con il quale si chiede se la proroga di cui all’articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, riferita alle concessioni dei posteggi su aree pubbliche, possa intendersi estesa anche a quanto previsto per le attività di somministrazione e di vendita giornali e riviste su suolo pubblico, la scrivente Direzione Generale precisa quanto segue.
In via preliminare richiama l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, con il quale è stata condivisa l’applicabilità dei criteri previsti nell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni-Autonomie locali il 5 luglio 2012, alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
Detto Accordo è fondato sul presupposto che, anche nel caso delle tipologie delle attività in questione, trattasi di attività di vendita esercitata sulle aree pubbliche caratterizzata dal fatto che per ognuna sussistono specifici limiti relativi ai prodotti esitabili: nel caso della somministrazione, legittimata ai sensi della legge n. 287 del 1991, gli alimenti e le bevande; nel caso degli artigiani, di cui alla legge n. 443 del 1985, i beni prodotti o manipolati; nel caso delle rivendite legittimate ai sensi del decreto legislativo n. 170 del 2001, i quotidiani e i periodici.
In conseguenza di quanto sopra, la scrivente Amministrazione ha condiviso con gli Enti territoriali regionali e locali l’applicabilità dei criteri stabiliti nella citata Intesa anche nei casi di specie, fermo restando, ovviamente, che siano paragonabili le modalità di svolgimento dell’attività, l’entità degli investimenti materiali e immateriali necessari e tempi ottimali di ammortamento degli stessi, gli affidamenti e le legittime aspettative ingenerati negli investimenti dalla normativa in precedenza applicabile e dalle prassi in concreto utilizzate.
[b][color=red]Stante quanto evidenziato, la scrivente riterrebbe sostenibile l’applicabilità della proroga di cui al citato articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 anche alle attività in discorso, salvo diverso avviso delle Istanze cui la presente nota è inviata per conoscenza, con preghiera di notiziare il Comune in indirizzo e, per conoscenza, la scrivente, in ordine al parere di competenza.[/color][/b]
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037758-risoluzione-n-365992-del-7-settembre-2017-sospensione-dell-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-efficacia-della-proroga-delle-concessioni-su-area-pubblica-di-cui-all-articolo-6-comma-8-del-d-l-n-244-del-2016-convertito-dalla-legge-n-19-del-2018
[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]
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