[size=18pt][b]Risoluzione n. 375622 del 14 settembre 2017 - D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – Chiarimenti PCM – Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione su SCIA di agibilità[/b][/size]
Risoluzione n. 375622 del 14 settembre 2017
OGGETTO: D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – Chiarimenti PCM – Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione su SCIA di agibilità
Con riferimento alla SCIA di agibilità ai sensi del D. Lgs. n. 222 del 2016, pur esulando la materia dalle competenze della Scrivente, si ritiene opportuno, ai fini di una uniforme applicazione della disciplina in oggetto, riportare di seguito i chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione con la nota n. 45849 del 7-8-2017, in merito alle disposizioni in materia di SCIA di agibilità, a seguito di un quesito pervenuto alla scrivente Direzione Generale.
[b]Nello specifico, nel quesito in discorso è stato evidenziato che la nuova segnalazione certificata di inizio di attività ai fini dell’agibilità per alcuni Comuni è solo ed esclusivamente da utilizzare per le pratiche di edilizia residenziale dal momento che il D.Lgs. 222/2016 apporta modifiche al DPR n. 380/2001, mentre per le pratiche di edilizia produttiva dovrebbe essere richiesta solamente la Dichiarazione di Agibilità ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 160/2010; per altri Comuni, invece, il modulo della Dichiarazione di agibilità non è più utilizzabile, poiché non consente di dichiarare tutti i contenuti presenti nella SCIA di agibilità (modulistica unificata nazionale) introdotta con il D.Lgs. n. 222/2016. Pertanto, secondo di SUAP bergamaschi, sarebbe opportuno accettare soltanto la SCIA di agibilità (che fornisce tutti i contenuti necessari per l’istruttoria) e considerare, conseguentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 222/2016, tacitamente abrogato l’articolo 10 del D.P.R. n. 160/2010.[/b]
Stante, pertanto, i dubbi interpretativi segnalati, l’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione, con la nota in premessa citata, ha precisato quanto di seguito si riporta.
“Con riguardo alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, si premette che l’art. 10 del D.P.R. n. 160 del 2010 aveva previsto che il direttore dei lavori potesse attesta stare l’agibilità nell’ambito della dichiarazione di conformità dell’opera al progetto ove l’interessato non avesse proposto domanda ai sensi dell’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001).
[color=red][b]Le modifiche recate al testo unico edilizia dal D.Lgs. n. 69 del 2013 hanno esteso la facoltà prevista per l’edilizia produttiva di presentare la dichiarazione/Attestazione di agibilità da parte del direttore dei lavori/professionista abilitato (Art. 10 D.P.R. n. 160 del 2010) in alternativa al certificato di agibilità (art. 25 del TU edilizia), all’edilizia residenziale (art. 25, comma 5-bis D.P.R. n. 380 del 2001).
In attuazione della delega di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 124 del 2015, l’art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 2016 e la tabella allegata hanno individuato un unico regime amministrativo per l’agibilità.[/b][/color] Infatti, è stato abrogato l’articolo 25 e sostituito l’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001 introducendo la segnalazione certificata di inizio di attività ai fini dell’agibilità. Tale nuovo regime, che supera quello previgente (ivi compreso quello di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 160 del 2010) si applica, in tutti i casi, sia all’edilizia produttiva che all’edilizia residenziale”.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037756-risoluzione-n-375622-del-14-settembre-2017-d-lgs-25-novembre-2016-n-222-chiarimenti-pcm-ufficio-per-la-semplificazione-e-la-sburocratizzazione-su-scia-di-agibilita
[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]
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