Data: 2018-02-18 04:23:35

Imprenditore artigiano – Consumo sul posto solo se c'è scia di vicinato

[size=18pt][b]Risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017 - Imprenditore artigiano – Consumo sul posto – Quesito[/b][/size]

Risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017
OGGETTO: Imprenditore artigiano – Consumo sul posto - Quesito

Si fa riferimento alla nota, con la quale codesta Associazione chiede chiarimenti in merito all’attività dell’imprenditore artigiano nel settore alimentare, stante i numerosi controlli che le imprese artigiane associate ricevono nei luoghi di produzione e che rilevano irregolarità nell’espletamento della loro attività.
Nello specifico, evidenzia che dopo le suddette verifiche, [b]“vengono stilati verbali di contestazione in virtù del richiamo a disposizioni di legge che (…) non sono applicabili al settore dell’artigianato, mentre gli ispettori si riferiscono di solito alla disciplina del servizio di vicinato (…)”.[/b]
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nell’individuare l’ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, all’articolo 4, comma 1, lettera b), definisce attività di commercio al dettaglio “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Il comma 2, del predetto articolo 4 contiene, inoltre, una elencazione di soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114, i quali, pertanto, possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammentiamo anche gli artigiani iscritti all’albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
A questi ultimi, infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera f), non si applica il citato decreto legislativo n. 114 “per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.
Fermo quanto sopra, si evidenzia la circostanza che le ispezioni di polizia locale lamentate da codesta Associazione e la relativa stesura di verbali richiamanti la disciplina del servizio di vicinato sembrerebbero essere correlati ad eventuali attività di consumo sul posto nei locali di produzione dell’imprenditore artigiano.
Al riguardo, si evidenzia che l’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.
Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare “…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.
[color=red][b]Le predette fattispecie di consumo sul posto, peraltro, non possono essere automaticamente estese alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato) in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.[/b][/color]
In conseguenza di quanto sopra, ad avviso della scrivente Direzione Generale gli artigiani, con ovviamente la sola eccezione dei panificatori espressamente indicati al citato articolo 4,comma 2-bis del decreto legge n. 223, operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, possono vendere nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti i beni di propria produzione, ma non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037753-risoluzione-n-381002-del-20-settembre-2017-imprenditore-artigiano-consumo-sul-posto-quesito-2

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Data: 2018-02-23 08:26:37

Re:Imprenditore artigiano – Consumo sul posto solo se c'è scia di vicinato

[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]

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