Data: 2018-02-18 04:20:38

Consumo sul posto imprenditori agricoli - senza cambio di destinazione d'uso

Risoluzione n. 380940 del 20 settembre 2017 - Attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli

Risoluzione n. 380940 del 20 settembre 2017
OGGETTO: Attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 60721 del 10-8-2017, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo n. 228 del 2001 e, nello specifico, alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l’attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli possa essere svolta.
[color=red][b]Con riferimento a detta questione, la scrivente Direzione Generale, con nota n. 279858 del 6-7-2017 ha sostenuto che la facoltà di consentire il consumo sul posto a prescindere dalla destinazione d’uso dei locali e dalla destinazione urbanistica della zona nella quale i medesimi sono ubicati, fosse ammissibile solo nei locali ubicati nell’ambito dell’azienda agricola.[/b][/color]
Stante comunque l’argomento, ha chiesto, con la medesima nota, l’avviso del richiamato Ministero, competente sulla materia, il quale, con la nota in premessa citata ha rappresentato quanto di seguito si riporta.
“Si fa riferimento alla nota n. 279858 del 6-7-2017, acquisita al progressivo 54802 del 17-7-2017, con la quale codesta Direzione Generale richiede un parere in merito al quesito posto dal Comune di Milano relativamente alla possibilità da parte di un’imprenditrice agricola, che avendo affittato un locale sito in centro a Milano, intende effettuare la vendita diretta ed il relativo consumo sul posto dei prodotti agricoli in prevalenza di produzione propria. La stessa lamenta che il Comune di competenza, ritenendo che il consumo sul posto debba avvenire esclusivamente in locali aziendali – intesi come quelli strettamente ubicati sui fondi rustici dell’azienda – ne impedisce l’attività, richiedendo la presentazione di una SCIA specifica anche per la somministrazione di alimenti e bevande, equiparandola a quella di un usuale esercizio commerciale.
Al riguardo si rappresenta quanto segue:
nel caso di vendita diretta, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/1998, per cui gli imprenditori agricoli sono legittimati a vendere senza osservarne le prescrizioni, sia prodotti propri che non provenienti dalle proprie aziende, rispettando il principio della prevalenza (Art. 4 comma 1) ed entro i limiti prefissati all’art. 4 comma 8 ovvero di € 160.000 per gli imprenditori singoli e di €
4.000.000 per le società. La stessa disciplina si applica ai prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Sussiste, tuttavia l’obbligo derivante dall’art. 4 comma 4, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., ovvero la comunicazione al sindaco del Comune, nel caso di vendita in locali aperti al pubblico come rappresentato nel caso di specie.
[b]Con l’occasione si rammenta che le disposizioni riguardanti la vendita diretta sono rivolte agli imprenditori agricoli, tali ai sensi dell’art. 2135 c.c. e s.m.i., regolarmente iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, singoli od associati.[/b]
Premesso quanto sopra, si richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui all’art. 4, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., le quali appaiono abbastanza chiare e tassative riguardo ai quesiti posti da codesta Direzione:
“8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolga la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”.
[color=red][b]Ne deriva pertanto che la vendita diretta ed il conseguente consumo immediato possono avvenire all’interno di locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d’uso degli stessi.[/b][/color]
E’ altrettanto palese che il riferimento a “spacci interni”, si riferisca, correttamente, a punti vendita aperti al pubblico, interni all’organizzazione aziendale e non a spacci riservati ai dipendenti della stessa. Sarebbe, oltretutto, illogico che un’azienda di questo genere, situata in provincia, aprisse uno spaccio per i propri dipendenti in pieno centro a Milano.
Inoltre, come già ribadito in precedenti simili occasioni, i locali impiegati per questo tipo di vendita non devono essere necessariamente ubicati sui fondi rustici di pertinenza aziendale in quanto la vendita può essere esercitata dall’imprenditore agricolo anche su aree private “esterne” che siano nella sua disponibilità.
La norma civilistica considera azienda il complesso unitario dei beni funzionalmente organizzati dall’imprenditore agricolo per l’esercizio dell’impresa, per cui nell’insieme dei beni aziendali ricadono anche superfici, aree e locali nella disponibilità dell’imprenditore e da questi destinati all’esercizio della vendita diretta ancorché gli stessi siano diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base. Di conseguenza non è possibile sostenere la differenziazione tra beni “interni” o “esterni” all’azienda agricola, intesa come mero ed unico luogo di produzione confinata nei territori rurali basandosi esclusivamente sul criterio della localizzazione territoriale delle unità produttive.
[b]In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte e tenuto conto del quadro normativo vigente, la Scrivente, per quanto di competenza, ritiene che l’imprenditrice in questione sia legittimata ad effettuare la vendita diretta ed il relativo consumo sul posto dei prodotti agricoli, in prevalenza di produzione propria, in centro a Milano purché in possesso di tutti i requisiti prescritti”.[/b]
Stante quanto precisato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, deve intendersi superato quanto sostenuto dalla scrivente Direzione Generale con la citata nota n. 279858.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037754-risoluzione-n-380940-del-20-settembre-2017-attivita-di-consumo-sul-posto-da-parte-degli-imprenditori-agricoli

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Data: 2018-02-23 08:28:09

Re:Consumo sul posto imprenditori agricoli - senza cambio di destinazione d'uso

[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]

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