Data: 2018-02-18 04:17:20

TERZO SETTORE: niente requisiti morali e professionali per sagre e fiere

[b][size=18pt]Risoluzione n. 398528 del 26 settembre 2017 - D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” – Richiesta chiarimenti[/size][/b]

Risoluzione n. 398528 del 26 settembre 2017
OGGETTO: D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” – Richiesta chiarimenti

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Consorzio chiede chiarimenti in merito all’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Il predetto comma 2 prevede che [color=red][b]“Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio di attività e comunicazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.[/b][/color]
Stante quanto disposto dalla suindicata norma, codesto Comune riferisce di interpretazioni esclusive e assolute rispetto alle regole finora vigenti, tese a sostenere che detta deroga sia applicabile solo alla casistica della somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee e non più, pertanto, anche ed ancora alla somministrazione svolta nei confronti di una cerchia determinata di persone e quindi anche dai circoli privati.
Al fine pertanto di conoscere la corretta interpretazione, chiede il parere della scrivente Direzione Generale.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
[b]La disposizione richiamata, ossia l’articolo 70, comma 2, del citato decreto legislativo n. 117, ovviamente, non può che essere applicata ai soggetti espressamente richiamati nella medesima, ossia le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (cfr. art. 4, co. 1, d.lgs. n. 117 del 2017).[/b]
Detta previsione, [b]pertanto, non può comportare conseguenze sulle restanti modalità di esercizio dell’attività di somministrazione.[/b]
Ciò significa che resta fermo quanto sancito dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, a seguito dell’avvenuta modifica di quest’ultimo apportata dall’articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ossia la soppressione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, nonché nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti, ossia in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente (cfr. punto 2.1.1 circolare n. 3656 del 12-9-2012).
Fermo quanto sopra, si ritiene di evidenziare che [color=red][b]la formulazione dell’articolo 70, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 117 del 2017, comporta, stante il generico richiamo all’articolo 71, la non assoggettabilità anche ai requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 71.[/b][/color]
Con riferimento a detto ultimo punto, comunque la presente nota è inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con preghiera di notiziare il Consorzio e la Regione in indirizzo, e per conoscenza la Scrivente, in ordine al parere di competenza.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037751-risoluzione-n-398528-del-26-settembre-2017-d-lgs-3-luglio-2017-n-117-codice-del-terzo-settore-richiesta-chiarimenti

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Data: 2018-02-23 08:28:04

Re:TERZO SETTORE: niente requisiti morali e professionali per sagre e fiere

[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]

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