Data: 2012-04-05 03:34:16

ACCESSO AGLI ATTI - chiarimenti dal TAR Liguria sentenza 447/2012

ACCESSO AGLI ATTI - chiarimenti dal TAR Liguria. Sez. II, sentenza 29.03.2012 n. 447


N. 00447/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2012, proposto da:
Micaela Garzoglio, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Cecchi, Davide Goetz, con domicilio eletto presso Andrea Rossi in 16121 Genova, via Corsica 2; Angela Laura Bernardi, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Cecchi, Davide Goetz, con domicilio eletto presso Andrea Rossi in 16121 Genova, via Corsica 2; Domenico Mauro Garzoglio, Elisabetta Profeta, Alessandro Pastorello, rappresentati e difesi dagli avv. Davide Goetz, Fabrizio Cecchi, con domicilio eletto presso Andrea Rossi in 16121 Genova, via Corsica 2;
contro
Comune di Riva Ligure;
nei confronti di
Ola Ola Sensual di Gianfranco Marino e Soci Sas, Vittorlivio Garibaldi, Nicola Carlo Garibaldi;
per l'annullamento
ACCERTAMENTO DIRITTO D'ACCESSO ATTI

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che il ricorso appare prima facie (con conseguente sussistenza dei presupposti per adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 74 e 116 comma 4 cod proc amm) in parte improcedibile ed in parte inammissibile;
- atteso che sotto il primo profilo l’amministrazione comunale intimata ha accolto la complessa istanza di accesso, consentendo la visione degli atti in proprio possesso, come risulta dalla documentazione prodotta (nota comunale datata 28\2\2012, nota datata 6\3\2012 ed elencazione allegata), mettendo in condizione parte ricorrente altresì di estrarre copia (cfr. inciso finale della nota 6\3\2012);
- rilevato che il comportamento comunale neppure appare censurabile rispetto ai tempi occorsi, in specie a fronte della ampiezza e genericità della domanda iniziale;
- considerato che, nella restante parte ed in specie a fronte delle ulteriori istanza di parte ricorrente, il gravame appare inammissibile per genericità della domanda, priva della concreta indicazione di quali specifici documenti non sarebbero stati consegnati;
- rilevato che, in proposito, l’ulteriore istanza appare altresì perplessa e contraddittoria, in quanto oltre a non indicare specifici documenti esistenti ipotizza che quanto richiesto neppure sia in concreto esistente;
- considerato che costituisce in materia principio consolidato (e condiviso) quello per cui la domanda d'accesso formulata ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990 deve avere un oggetto non generico e deve riferirsi a documenti specifici senza necessità di attività di elaborazioni o di indagini da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr. ad es., C.d.S., sez. VI, 10.2.2006, n. 555; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9.7.2010, n. 16647; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21.1.2010, n. 796), nè detta istanza può essere rivolta a tutti gli atti adottati in un determinato settore (cfr. ad es., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 29.6.2002, n. 1176), o avere per oggetto tutti gli atti adottati in più anni anche se relativi a specificati procedimenti amministrativi (cfr. ad es, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11.1.2005, n. 152);
- atteso che alla mancata costituzione di parte intimata consegue che nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:4370
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it