Data: 2018-02-18 04:09:28

Somministrazioni diverse nello stesso locale o su più navi

[b][size=18pt]Risoluzione n. 494078 del 6 novembre 2017 - D. Lgs. 26 novembre 2016, n. 222 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Sui mezzi di trasporto (traghetti che svolgono servizio pubblico) – Quesiti[/size][/b]

Risoluzione n. 494078 del 6 novembre 2017
OGGETTO: D. Lgs. 26 novembre 2016, n. 222 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Tipologie di esercizi - Quesiti

A seguito dell’entrata in vigore dei modelli unici standardizzati approvati dalla Conferenza Stato-Regioni e nello specifico relativi all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, atteso che la Regione Campania non ha legiferato in materia e pertanto permane la distinzione tra le diverse tipologie di somministrazione, ossia quelle di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287, codesto Comune chiede [b]se l’impresa che deve avviare nel medesimo locale due o più tipologie di attività di somministrazione deve presentare due distinte SCIA UNICA o, nel caso di zone soggette a tutela, due distinte richieste di rilascio di autorizzazione.[/b]
[b]Chiede, altresì, se, nel caso di attività di somministrazione svolte su più mezzi di trasporto (ad esempio due o più traghetti che svolgono servizio pubblico), debba essere presentata una SCIA UNICA per ciascun mezzo di trasporto e se la competenza della ricezione della medesima sia in capo al Comune dove ricade la residenza o sede legale dell’impresa che esercita l’attività stessa.[/b]
Chiede infine se, con l’adozione della nuova modulistica, sia possibile richiedere all’impresa di allegare alla SCIA UNICA la documentazione attestante la nomina del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 8 e 93 del TULPS per ciascun esercizio o ciascun mezzo di trasporto.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono suddivisi in quattro tipologie ben distinte: a), b), c) e d).
[color=red][b]Ai sensi del successivo comma 6, è consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti alle diverse tipologie sopra richiamate, fatti salvi i divieti di legge.[/b][/color]
Ove così non fosse, infatti, non sarebbe consentito al soggetto quanto disposto ulteriormente dal citato comma 6, ossia che le attività relative possono essere trasferite da un locale ad altra sede anche separatamente, previa autorizzazione o, se in zone non tutelate, apposita SCIA.
In conseguenza di quanto sopra, qualora in un medesimo locale debbano essere avviate due o più tipologie di attività di somministrazione in zone non tutelate, devono essere presentate [b]due distinte SCIA UNICA[/b], ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 222 del 2016, laddove per SCIA UNICA si intende la SCIA per apertura, nonché la SCIA per notifica sanitaria, che deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA UNICA che è trasmesso a cura del SUAP alla ASL. In tale caso la SCIA, come espressamente prescritto dal richiamato decreto, “ … svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS” (cfr. n. 67 della Tabella allegata al citato d.lgs. n. 222).
Qualora la medesima fattispecie si determini in zone tutelate devono essere presentate due distinte richieste di autorizzazione corredate della SCIA per notifica sanitaria, che deve essere presentata contestualmente all’istanza e che è trasmessa a cura del SUAP alla ASL. Anche in questo caso “… la SCIA svolge la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS” (cfr. n. 65 della Tabella allegata al citato d.lgs. n. 222).
Fermo quanto sopra, con riferimento alla seconda richiesta di parere, ossia se nel caso dell’attività di somministrazione esercitata [b]sui mezzi di trasporto[/b], quali più motonavi che svolgono servizio pubblico, vada presentata una SCIA UNICA corredata di notifica sanitaria per ciascun mezzo di trasporto, nonché se la competenza ricada in capo al Comune competente in relazione alla sede legale dell’impresa che esercita l’attività, si fa presente quanto segue.
In via preliminare, si richiama la nota n. 289195 del 27-5-1995, nella quale si è precisato che nel caso di somministrazione di alimenti e bevande sui mezzi di trasporto pubblico (cfr. articolo 3, comma 6, lettera h) della legge n. 287 del 1991) il titolo legittimante all’esercizio è competenza del Sindaco del Comune nel quale l’impresa che esercita l’attività di somministrazione ha sede legale, ovvero, ove trattasi di persona fisica, ove questi ha la residenza.
Nella citata nota è stato altresì precisato che il predetto titolo legittimante ha validità su tutto il territorio nazionale, dovendosi escludere, per l’oggettiva impraticabilità in termini di logica e di costi, un coinvolgimento di diversi Comuni.
[b]Si è precisato, infine, che, nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata quale prestazione non compresa nel trasporto, direttamente dal vettore, il rilascio del titolo deve essere richiesto dalla compagnia di trasporto marittimo, mentre, nel caso in cui sia appaltata ad altro soggetto appositamente incaricato dalle compagnie di trasporto marittimo, è quest’ultimo a dover risultare legittimato all’esercizio.[/b]
Premesso quanto sopra, si evidenzia ulteriormente che, alla luce delle vigenti norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare - sancite nel Regolamento Comunitario (CE) n. 852/2004, nello specifico all’articolo 6 - la scrivente Direzione Generale ritiene che, nel caso di specie, debba essere presentata, [color=red][b]per ciascun mezzo di trasporto utilizzato, una SCIA UNICA [/b][/color]corredata della relativa notifica di registrazione sanitaria, stante la necessità, con quest’ultimo adempimento amministrativo, di far pervenire all’opportuna autorità sanitaria competente informazioni aggiornate perché la stessa possa effettuare in modo efficace i controlli ufficiali di propria competenza ed impartire all’occorrenza le necessarie prescrizioni con riferimento ad ogni singolo “stabilimento” (quale deve intendersi ciascuna unità motonave) posto sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare (intestatario della notifica medesima) che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti.
In conclusione, si precisa che, ai sensi della circolare 3656 del 2012 (cfr. punto 2.1.1), nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte sui mezzi di trasporto pubblico è richiesto il solo possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, trattandosi di spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente, non rendendosi pertanto più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, del citato articolo 71.
Con riferimento all’ultima richiesta riguardante la possibilità di allegare alla nuova modulistica, nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande, la documentazione attestante la nomina di un rappresentante legale per ciascun esercizio o mezzo di trasporto ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS, la Scrivente rappresenta quanto segue.
In via preliminare, richiama quanto precisato con la nota n. 107051 del 24-3-2017, ossia che il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell’esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell’ambito della sede. Il soggetto preposto all’attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale.
[b]Di conseguenza, un soggetto titolare di un’attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.[/b]
Inoltre, [b]il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del TULPS, non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale (Cfr. articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell’attività, nonché del preposto all’attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.[/b]
[b]E’ tenuto, invece, ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 8 del Regio Decreto n. 773 del 1931, che infatti recita “ …. Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione” e che, ad avviso della Scrivente, non può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto agli articoli 11, 92 e 131.[/b]
Fermo quanto sopra, appare utile precisare che quanto sottolineato è stato ampiamente condiviso dal competente Ministero dell’Interno con nota n. 557/PAS/U/3566 del 7-3-2017, nella quale ha altresì specificato che ai fini delle licenze di polizia non sono prescritte né modalità particolari per la designazione di uno o più rappresentanti da parte del titolare, né esistono particolari vincoli contrattuali tra le due parti del rapporto di rappresentanza.
Perciò, precisa ulteriormente il Ministero dell’Interno, [b]il procedimento di approvazione della nomina del rappresentante, ai fini della legislazione di p.s., può avere avvio con la semplice indicazione autentica da parte del titolare, accompagnata dalla formale accettazione della persona indicata quale rappresentante. Del resto, la stessa modulistica in uso presso quest’Amministrazione, per questo adempimento, non prevede la necessità di alcuna specificazione in ordine al vincolo contrattuale che lega il soggetto autorizzato con quello nominato quale rappresentante, né gli Uffici territoriali svolgono accertamenti al riguardo al fine di individuare ipotetici requisiti giuridico-formali della nomina quale rappresentante.[/b]
Comunque, con riferimento alle richiamate ultime precisazioni, la presente nota è trasmessa al competente Ministero dell’Interno, il quale è pregato di far conoscere alla Scrivente e ai soggetti in indirizzo, se l’obbligo della nomina del legale rappresentante di cui agli articoli 8 e 93 del TULPS, nei termini e secondo le modalità già chiarite nella citata nota n. 557/PAS/U/3566, si applichi anche alle tipologie di attività di somministrazione elencate all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 e pertanto comporti, nel caso di specie, l’obbligo di un rappresentante legale diverso per ciascun mezzo di trasporto.
La presente nota è trasmessa, altresì, all’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per eventuali diverse determinazioni.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037748-risoluzione-n-494078-del-6-novembre-2017-d-lgs-26-novembre-2016-n-222-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-sui-mezzi-di-trasporto-traghetti-che-svolgono-servizio-pubblico-quesiti

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Data: 2018-02-23 08:27:55

Re:Somministrazioni diverse nello stesso locale o su più navi

[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]

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