[b]Risoluzione n.537007 del 7 febbraio 2018 [/b]- Richiesta chiarimento interpretativo articolo 64-bis D.L. 24 giugno 2017, n. 50 in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica
Sono pervenute alla scrivente Direzione Generale alcune richieste di chiarimenti con riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, il cui articolo 2 è stato modificato dall’articolo 64-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Nello specifico, il comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 50 ha modificato le definizioni di punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi dell’articolo 2 , comma 1, del decreto legislativo n. 170.
In particolare, in relazione ai punti vendita non esclusivi la norma dispone “… che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”, a fronte della precedente formulazione che prevedeva la congiunzione ovvero.
[b]Al riguardo, si chiede se anche alla luce dell’attuale formulazione della richiamata lettera a) del comma 1, i punti vendita non esclusivi possano continuare a gestire in assortimento entrambe le tipologie di prodotti editoriali (sia quotidiani che periodici).[/b]
Si chiede, altresì, nel caso in cui l’interpretazione esatta fosse quella secondo cui la legge non consente ai punti vendita non esclusivi la vendita dei quotidiani unitamente ai periodici, se i punti vendita non esclusivi, che vendevano entrambe le tipologie prima dell’intervenuta modifica, debbano ora modificare la loro offerta commerciale.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale fa presente di ritenere quanto segue.
Osserva, in via preliminare, che effettivamente la modifica all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ha comportato la sostituzione della congiunzione “[b]ovvero[/b]” con la “o”.
Dalla modifica, comunque, ad avviso della Scrivente, non può conseguire che i soggetti legittimati all’esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani o i periodici.
Quanto sopra, in conseguenza anche della vigente formulazione dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 170, anch’esso oggetto di modifica ad opera del medesimo articolo 64-bis, il quale, nell’individuare i soggetti legittimati ad esercitare l’attività in regime di non esclusività, dispone che i medesimi possono “esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività”, utilizzando la congiunzione “e” e sancendo, pertanto, la possibilità per i medesimi di vendere ambedue le tipologie.
[color=red][b]Va rilevato, altresì, che tale interpretazione, ossia quella di non porre limitazioni rispetto alla disciplina applicabile prima delle modifiche ad opera del citato articolo 64 bis, risulta coerente con le schede di lettura predisposte dalla Camera e dal Senato nel corso dell’iter di approvazione della legge, le quali richiamano espressamente gli obiettivi oggetto delle norme di modifica, ossia una maggiore liberalizzazione del settore e l’eliminazione delle restrizioni all’esercizio dell’attività di vendita.[/b][/color]
Non solo, nel riferire sulla distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, specificano che questi ultimi possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci.
Peraltro, la ratio complessiva dell’intervento di modifica del citato decreto legislativo n. 170 non può non rispondere all’esigenza di garantire, con il nuovo impianto normativo e nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione e del diritto comunitario, la massima accessibilità all’informazione.
[b]In conseguenza di quanto sopra, la scrivente Direzione generale ritiene che l’utilizzo della congiunzione o all’articolo 2, comma 1, lettera b), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, sia finalizzato a garantire ai soggetti titolari di detti punti di vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi.[/b]
Stante comunque l’oggetto del quesito, la presente nota è trasmessa a codesto Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.
In conclusione, con riferimento all’ulteriore richiesta di parere, la Scrivente ritiene che, anche nel caso in cui codesto Dipartimento non concordi con quanto sostenuto nella presente nota, non può che restare ferma, per i soggetti legittimati alla vendita di entrambe le tipologie di prodotti editoriali prima dell’intervenuta modifica, la possibilità di continuare l’attività nei medesimi termini.
Una limitazione imposta successivamente, infatti, non può in ogni caso incidere sulle attività legittimamente operanti, stante il principio del tempus regit actum.
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Si riporta il testo dell'articolo a cui si fa riferimento
[b]TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (17A04320) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)[/b]
(( Art. 64-bis
Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa
quotidiana e periodica
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si
articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e
di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite
dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre
merci»;
b) l'alinea del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Possono
esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e
periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di
esercizi commerciali:».
2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di
nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere
stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto
del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino
d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di
sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata
sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con
le modalita' di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i
criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti
vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi
imperativi di interesse generale connessi alla promozione
dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza
capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale,
anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del
bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le
intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia
di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari
e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli
ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi,
di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al
pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di
servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni
territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di
trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi
restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali
attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
«d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti
editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle
forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la
fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni
aggiuntive a carico del rivenditore;
d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai
punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per
tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza
del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle
esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto
della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero
restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione
temporale».
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.
170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito il
seguente:
«Art. 5-bis (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali per i
punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della
stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali
di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di
essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile
geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E'
altresi' consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla
base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno
richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla
tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro
attivita' commerciale. Con accordo su base nazionale tra le
associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei
rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni
economiche per lo svolgimento di tali attivita', che in ogni caso
devono tenere conto delle quantita' di copie vendute dal punto
vendita addizionale. L'attivita' addizionale di distribuzione dei
punti vendita esclusivi e' soggetta alle disposizioni dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono
sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114».
6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6,
l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, sono abrogati.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. ))
[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]
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