[b][size=18pt]Risoluzione n. 537605 del 7 febbraio 2018 - Applicabilità della normativa in materia di sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers ultraleggeri commercializzati[/size][/b]
Risoluzione n. 537605 del 7 dicembre 2017
[color=red][b]OGGETTO: Applicabilità della normativa in materia di sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers OGGETTO: Applicabilità della normativa in materia di sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers ultraleggeri commercializzati ai sensi dell’articolo 226 ter, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123[/b][/color]
Si fa riferimento alla nota con la quale codeste Organizzazioni chiedono un parere in merito all’obbligo di commercializzazione degli shoppers OGGETTO: Applicabilità della normativa in materia di sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers ultraleggeri commercializzati ai sensi dell’articolo 226 ter, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Al riguardo, richiamano, in via preliminare, l’articolo 218, lettera dd-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall’articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, la quale stabilisce che per borse di plastica in materiale ultraleggero si intendono quelle “… borse di plastica con uno spessore della singola parere inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.
Richiamano, altresì, l’articolo 226-ter, comma 2, lettera a) del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone che “dal 1 gennaio 2018 possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento”.
Richiamano, infine, il successivo comma 5 del citato articolo 226-ter, il quale dispone che “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loto tramite”.
Stante quanto sopra, codeste Organizzazioni, nel sostenere che la misura rischia di avere un notevole impatto per i consumatori, chiedono conferma che eventuali pratiche
commerciali delle imprese aderenti, volte ad applicare al consumatore, in sede di commercializzazione delle borse ultraleggere, prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto, possano esulare dalla applicazione della normativa sul sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
In via preliminare, richiama il D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, recante il regolamento della disciplina delle vendite sottocosto, il quale all’articolo 1 definisce la vendita sottocosto come “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati …” e ai successivi articoli ne stabilisce le modalità, prevedendone limitazioni (le vendite sottocosto possono essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta).
Premesso quanto sopra, la scrivente Direzione Generale rileva che l’obbligo di commercializzazione degli shoppers di cui alla citata lettera dd-quinquies, è correlato alla finalità generale della disciplina introdotta con le modifiche al citato decreto legislativo n. 152, tesa a favorire la riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché un contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo determinate percentuali standard.
Nel caso oggetto della richiesta di parere va però rilevato che gli shoppers in discorso, allo stato, vengono utilizzati negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da acquistare o forniti dagli addetti alla vendita di alimenti freschi e sfusi, con l’evidente finalità di preservarne l’integrità, la freschezza e la qualità.
[color=red][b]Trattandosi, pertanto, di prodotti utilizzati o forniti solo al fine predetto e peraltro non acquistabili separatamente, la scrivente Direzione generale ritiene che eventuali pratiche effettuate dalle imprese commerciali e volte ad applicare all’utente finale prezzi inferiori a quelli di acquisto, non comportino l’obbligo del rispetto della disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 218 in materia di vendite sottocosto.[/b][/color]
Quanto sopra, considerato anche che non risponderebbe a criteri di equità far ricadere sul consumatore finale il costo derivante dall’introduzione e conseguente applicazione di una disposizione avente quale finalità la tutela ambientale.
In conclusione, salvo diverso avviso del Ministero della Salute al quale la presente nota è inviata per conoscenza, si riterrebbe ammissibile la possibilità per la clientela, nei reparti di vendita di alimenti organizzati a libero servizio, di utilizzare gli shoppers in discorso già in loro possesso.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2037747-risoluzione-n-537605-del-7-febbraio-2018-applicabilita-della-normativa-in-materia-di-sottocosto-di-cui-al-d-p-r-n-218-del-2001-agli-shoppers-ultraleggeri-commercializzati
[color=red][b][size=18pt]Video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018[/size][/b][/color]
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