Egregio Dottore, ma le risulta che nell'ultima finanzairia vi siano novità in merti all'imposta sulla pubblicità? Grazie
riferimento id:43683
Egregio Dottore, ma le risulta che nell'ultima finanzairia vi siano novità in merti all'imposta sulla pubblicità? Grazie
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L. 27/12/2017, n. 205
Qui la scheda di lettura: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ID0031cs1_tomo1.pdf
Non ho trovato niente di specifico
Grazie Dottore.
Ma a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 noi Comuni come ci dovremmo comportare.
1. La Commissione tributaria provinciale di Pescara, con ordinanza del 1° febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 114, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e 119 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui non estende a tutti i Comuni l’efficacia dell’abrogazione della facoltà di aumento delle “tariffe base” dell’imposta comunale di pubblicità (ICP), disciplinata dall’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)».......
Grazie
DOTTORE AIUTO ......
riferimento id:43683Ciao, trascrivo di seguito integralmente la richiesta di parere, e la relativa risposta, fornita dall'ANUTEL.
"ICP, TARIFFE QUESITO
Con la sentenza in epigrafe la Consulta ha dichiarato costituzionalmente legittima la norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 739 della L.208/2015 con cui era stato stabilito che l'abrogazione disposta dall'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2012 della norma (art. 11, comma 10, L. 449/1997) che dava facoltà ai Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità non produceva effetti per quei comuni che già avevano disposto il suddetto aumento prima del 26/06/2012, data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 abrogativo dell'art. 11, comma 10, L. 449/1997. Ora nella stampa specializzata sono state date due interpretazioni diverse alla Sentenza della Consulta: la prima, del Sole24Ore, che ha statuito che quei Comuni che avevano deliberato l'aumento delle tariffe prima del 26/06/2012 continuavano ad avere efficacia non solo per l'anno 2012, ma anche per quelli successivi in forza del principio di "ultrattività delle tariffe" previsto dal comma 169 L. 296/2006; la seconda, di ItaliaOggi, per cui le delibere assunte prima del 26/06/2012 rimanevano valide ed
efficaci, ma solo per l'anno 2012 stesso, non potendo estendere la propria validità anche agli anni successivi, perché il principio di ultrattività delle tariffe non può estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, richiamando proprio il testo della sentenza qui richiamata che prevede testualmente che "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni dell'imposta, gli atti di proroga di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente". In conclusione: le delibere di aumento delle tariffe disposte prima del 26/06/2012 continuano ad esplicare i loro effetti anche negli anni successivi per "proroga tacita", oppure detta proroga deve ritenersi non possibile perché ancorata d una norma espunta dall'ordinamento?
PARERE
Si ritiene che continuino ad esplicare i loro effetti anche negli anni successivi. Si condivide la linea espressa sul Sole24Ore, secondo la quale i Comuni che avevano deliberato l'aumento delle tariffe prima del 26/06/2012 continuano ad avere efficacia non solo per l'anno 2012, ma anche per quelli successivi in forza del principio di "ultrattività delle tariffe" previsto dal comma 169 L. 296/2006. Infatti, la facoltà concessa ai Comuni riguardante gli aumenti tariffari dell’imposta comunale sulla pubblicità, era concessa da una norma non più in vigore (art. 11,
comma 10, Legge 449/1997) in quanto abrogata, e non in quanto dichiarata illegittima. Di conseguenza, tutto quanto regolamentato nel periodo di vigenza della norma citata continua ad esplicare la sua efficacia anche negli anni futuri proprio in virtù del summenzionato principio di ultrattività."