Buongiorno, a fronte della legge 96/2017 che ha modificato la normativa statale in materia di vendita della stampa, legge 170/2001, sono a chiedere quale sia la fonte normativa prevalente se la 96 o il codice del commercio. Visto che il commercio è competenza esclusiva della Regione mi chiedo se anche la 96 sia stata emanata con le finalità di tutela di una delle materie di competenza esclusiva statale e quindi destinata a prevale sulla normativa regionale.
La questione è rilevante in quanto circolano delle pubblicazioni in cui la definizione di punto non esclusivo in cui è ammessa la vendita di quotidiani o periodici è intesa con la O disgiuntiva e quindi in contrasto con quanto previsto dalla L.r. toscana n.28/2005 che consente ai punti non esclusivi di scegliere se vendere una o entrambe le tipologie.
Colgo l'occasione per sciogliere il dubbio su un altro punto della normativa statale ovvero chiedo se le superfici minime previste dalla legge 170/2017 all'art. 2 comma 3 lettera d) ed e) per le librerie (120 mq) e per gli esercizi commerciali (700mq), che non trovano riscontro nella L.r.28/2005, si devono applicare in Toscana, visto che nell'ultima modifica al codice del commercio questa disposizione, se pur già esistente a livello statale, non è stata introdotta a livello regionale.
grazie.
Buongiorno, a fronte della legge 96/2017 che ha modificato la normativa statale in materia di vendita della stampa, legge 170/2001, sono a chiedere quale sia la fonte normativa prevalente se la 96 o il codice del commercio. Visto che il commercio è competenza esclusiva della Regione mi chiedo se anche la 96 sia stata emanata con le finalità di tutela di una delle materie di competenza esclusiva statale e quindi destinata a prevale sulla normativa regionale.
La questione è rilevante in quanto circolano delle pubblicazioni in cui la definizione di punto non esclusivo in cui è ammessa la vendita di quotidiani o periodici è intesa con la O disgiuntiva e quindi in contrasto con quanto previsto dalla L.r. toscana n.28/2005 che consente ai punti non esclusivi di scegliere se vendere una o entrambe le tipologie.
Colgo l'occasione per sciogliere il dubbio su un altro punto della normativa statale ovvero chiedo se le superfici minime previste dalla legge 170/2017 all'art. 2 comma 3 lettera d) ed e) per le librerie (120 mq) e per gli esercizi commerciali (700mq), che non trovano riscontro nella L.r.28/2005, si devono applicare in Toscana, visto che nell'ultima modifica al codice del commercio questa disposizione, se pur già esistente a livello statale, non è stata introdotta a livello regionale.
grazie.
[/quote]
Purtroppo non possiamo affrontare qui nel forum l'affascinante tema delle COMPETENTE LEGISLATIVE (esclusive e concorrenti) + la rilevanza diretta e mediata dell'ordinamento comunitario ... troppo ampio.
SINTESI:
1) la CONCORRENZA è competenza TRASVERSALE di esclusiva competenza COMUNITARIA - NAZIONALE (anche lo Stato non è libero di determinarne i contenuti)
2) la concorrenza quindi vale come disciplina regolatoria di procedure (SCIA) e contenuti (requisiti di accesso al mercato) prevalente sulle norme regionali PREGRESSE ed anche successive (per le parti in cui la normativa nazionale è frutto di attuazione di disposizioni comunitarie)
3) la vendita di quotidiani e periodici è attività "commerciale" (in realtà è una attività sui generis) a cui si applicano le disposizioni nazionali pro-concorrenziali (BOLKESTEIN)
QUINDI
- i punti non esclusivi possono vendere quotidiani o periodici con O CONGIUNTIVA
- si applicano le superfici minime della normativa nazionale (ma sul punto la normativa regionale potrebbe dettare disposizioni diverse)
Vendita della stampa quotidiana e periodica - OVVERO congiuntivo
Risoluzione n.537007 del 7 febbraio 2018 - Richiesta chiarimento interpretativo articolo 64-bis D.L. 24 giugno 2017, n. 50 in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica
https://buff.ly/2ENPvwQ