Buonasera,
ho un quesito da porvi, e precisamente: un soggetto titolare di licenza per spettacoli viaggianti per attrazione "X" (debitamente codificata), richiede a noi una licenza temporanea per esercitare invece con l'attrazione "Y" codificata a favore di un altro soggetto, con il quale ha stipulato una scrittura privata che riportiamo in allegato. Possiamo procedere al rilascio di questa autorizzazione temporanea?
Il contratto direi che è un po’ strano ma non voglio approfondire.
Da un punto di vista amministrativo direi che la strada suggerita non è attinente alla prassi in materia. Il circo “locatario”, essendo circo è già dotato di autorizzazione per l’esercizio dello spettacolo viaggiante ex art. 69 TULPS. Al moneto che prende il possesso dell’attrazione “circo”, questa va inserita nell’autorizzazione ex art. 69 TULPS che è già in suo possesso. In altre parole occorre procedere alla voltura dei codici identificativi presso il comune che ha registrato l’attrazione. Alla scadenza del contratto (31/10/2017), verrà nuovamente volturata, in senso opposto, l’attrazione circo.
Il DM 18/05/2007 dispone (art. 4):
[i]comma 9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
comma 10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.[/i]
Il soggetto che acquisisce l’attrazione richiederà al Comune registrante (quello che ha registrato l’attrazione al primo utilizzo) la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione, dichiarando che la stessa è passata nella sua disponibilità. In genere il Comune rilascia una presa d’atto con la quale dà conto del passaggio.
Lo stesso soggetto espleterà anche le procedure per l’annotazione dell’attrazione nella licenza di esercizio ex art. 69 TULPS presso il comune che gliel’ha rilasciata (in genere è il comune della sede legale). In genere sarà usata una modulistica denominata richiesta inserimento attrazione. In caso di inserimento in licenza esistente, il comune ha la possibilità di rilasciare nuova licenza in sostituzione della prima o di rilasciare un atto che diventa parte integrante sostanziale della licenza già posseduta.
Rammenta anche che ogni cambio gestione di attrazione deve essere annotato nel “libretto di attività”. Il libretto deve essere aggiornato (da parte degli stessi gestori) con tutte le volture.
Riporto la circolare ministeriale di cui alla Circolare 1 dicembre 2009 , n. 114:
[i]- il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;
- qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la esercirà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;
- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;
- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.[/i]
Contatta il comune registrante e coordinati affinché tu inserisca le attrazioni nella "licenza" solo quando sei sicuro che tale comune ha registrato la voltura del codice.