Ci chiedono se è possibile utilizzare un terreno da parte di più produttori per la vendita dei propri prodotti tramite più punti vendita (tipo mercato stagionale). Non è stato specificato se il contratto sarà tra due o più soggetti (contratto plurilaterale) ma il problema riguarda il numero delle strutture: l'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 non specifica quanti punti vendita possono essere istituiti sullo stesso terreno, si dice solo che gli imprenditori singoli o associati ed iscritti alla CCIAA possono vendere direttamente. Il Comune ha voce in capitolo, può limitare ad un singolo punto vendita in cui affluiscono i prodotti di più produttori?
Antonella :)
Ci chiedono se è possibile utilizzare un terreno da parte di più produttori per la vendita dei propri prodotti tramite più punti vendita (tipo mercato stagionale). Non è stato specificato se il contratto sarà tra due o più soggetti (contratto plurilaterale) ma il problema riguarda il numero delle strutture: l'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 non specifica quanti punti vendita possono essere istituiti sullo stesso terreno, si dice solo che gli imprenditori singoli o associati ed iscritti alla CCIAA possono vendere direttamente. Il Comune ha voce in capitolo, può limitare ad un singolo punto vendita in cui affluiscono i prodotti di più produttori?
Antonella :)
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L'uso di un terreno da parte di più produttori agricoli è senz'altro possibile, ma non nella forma del MERCATO STAGIONALE, cioè organizzandosi in modo coordinato per offrire un servizio collettivo e cumulativo.
Il Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) ha, col Decreto del 20 Novembre 2007 che attua il comma 1065 dell’art. 1° (ed unico) della Legge n° 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007), dettato le linee guida per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli identificati dall’art. 2135 del Codice Civile e dalle loro cooperative definite dal comma 2 dell’art. 1° del Decreto Legislativo n° 228 del 2001
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=6VicTiCDtrw1qNkbQwS5Sw__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12-29&atto.codiceRedazionale=07A10862&elenco30giorni=false
[b] 2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o
su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le
associazioni di produttori e di categoria, [color=red]istituiscono o autorizzano[/color]
i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di
cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in
ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla
presentazione, si intendono accolte.[/b]