Salve, a seguito della pubblicazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio di ncc, l'Anitrav ha richiesto di conoscere i membri della Commissione Consultiva istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 21/92 " 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e
all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alleassociazioni degli utenti."
Il Comune non ha mai istituito alcuna commissione in tal senso, pertanto chiedo se tale organo è obbligatorio e se la sua mancanza inficia la legitimità del bando.
Salve, a seguito della pubblicazione del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio di ncc, l'Anitrav ha richiesto di conoscere i membri della Commissione Consultiva istituita ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 21/92 " 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e
all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alleassociazioni degli utenti."
Il Comune non ha mai istituito alcuna commissione in tal senso, pertanto chiedo se tale organo è obbligatorio e se la sua mancanza inficia la legitimità del bando.
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Per prima cosa è ovviamente opportuno rispondere all'Associazione che la Commissione non è stata mai istituita confermando l'intenzione (se la volontà è questa) di non istituirla.
FORMALMENTE la L. 21/1992 prevede detta Commissione ma la norma citata va letta unitamente a:
1) le disposizioni sopravvenute sulla soppressione degli organi collegiali (a partire dall'art. 41 comma 1 della legge 449/97 fino al decreto legislativo 59/2010)
2) le norme sull'incompatibilità di rappresentanti in seno agli organi collegiali
In particolare si ricorda:
[b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - art. 18
1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la consultazione del grande pubblico.
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La norma sembra proprio dettata allo scopo di ridurre gli organi collegiali e comunque di non prevedere la partecipazione diretta o indiretta di operatori economici o loro rappresentanze in tutte le Commissioni, quantomeno laddove si analizzano singole domande.
Ciò detto ne deriva che:
1) la Commissione può essere istituita (per taluno DEVE http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?__element=foot&txtidpareri=29833&template=print mentre altri ne hanno confermato la soppressione: http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/7a5a4ac6-cede-4992-ab23-344d8f31d67e/DisciplinaDegliAutoserviziPubbliciNonDiLinea.pdf, http://www.comune.treviso.it/wp-content/uploads/2006/10/regolamenti-taxi-20160125.pdf ecc..... ne trovi a decine)
2) se istituita va convocata SOLO per la discussione sui regolamenti e le norme generali (non per bandi o gestione delle singole domande)
Suggeriamo dunque di prendere una decisione finale (non istituzione o istituzione solo per funzioni limitate) dando la risposta all'associazione di categoria.