a) E' giusto questo requisito professionale per attività di estetista?
Percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF
L'attività di estetista può essere svolta anche al temine del percorso sperimentale di formazione professionale (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/03 e successive modifiche).
Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media).
Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di “operatore del benessere: trattamenti estetici” (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista).
Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell’attestato di specializzazione che abilita all’esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l’esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di “Tecnico di estetica” non è valido per l’esercizio della professione).
I percorsi in extraobbligo formativo di estetica sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all’atto dell’iscrizione al percorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere trasmessi dall’interessato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all’emissione del decreto di riconoscimento.
b) E' giusta questa frase:
Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti:
il possesso di un attestato di qualificazione professionale (biennale, di specializzazione o di formazione teorica), può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del diploma (portare originale in visione);
la durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore può essere documentata tramite l'estratto conto previdenziale INPS che rileva i periodi effettivi di lavoro;
il livello di inquadramento e le mansioni svolte, possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
l'esperienza maturata in qualità di socio può essere documentata tramite attestazione della regolarità contributiva INPS e tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);
l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).
c) Chi deve avere la qualifica professionale?
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Nel caso di ditta individuale:
il titolare in caso di impresa artigiana;
il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa commerciale;
Nel caso di società iscritta all'artigianato:
almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da 2 soci;
dalla maggioranza dei soci negli altri casi (art. 5 comma 3 L. 443/1985)
Nel caso di impresa commerciale:
il direttore tecnico
Nelle imprese diverse da quelle artigianali, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale.
Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualifica professionale.
GRAZIE
Per i punti a) e b) quanto da te scritto è quanto riportato sul sito della CCIAA di Milano: [url=http://wiki.milomb.camcom.it/images/b/bd/Requisiti_per_Estetisti.pdf]http://wiki.milomb.camcom.it/images/b/bd/Requisiti_per_Estetisti.pdf[/url].
Tenuto conto che la verifica dei requisiti ante riforma Bolkenstein era in capo a loro ritengo corretto quanto scritto.
Per il punto c) confermo che il requisito di qualifica deve essere posseduto da chiunque svolge l'attività, mentre il requisito di RT deve essere in capo ad almeno un soggetto designato "nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa" (art. 3 c. 1 l. 1/1990).
Ai fini SUAP non incide se la ditta/società ha la qualifica di artigiana o meno: è un aspetto che riguarda solo la CCIAA ai fini della corretta iscrizione al R.I.