Data: 2018-02-12 14:54:07

estetista

Una futura estetista mi chiede se sono giuste queste affermazioni:
1) L'attività di estetista comprende il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo - si definisce massaggio estetico ogni massaggio non terapeutico, svolto con l’ausilio di tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici, di cui all’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 12/05/2011, n. 110; Ma i massaggi benessere L.R. 3/2012 sono diversi da questi?

2) L'attività di estetista comprende abbronzatura spray - il trattamento prevede la distribuzione sul corpo di prodotti che hanno lo scopo di modificare l'aspetto mediante l'azione pigmentante del DHA (diidrossiacetone) e mediante coloranti specificamente ammessi centri di abbronzatura o solarium; Quindi bisogna essere estetiste per poterlo fare? cosa serve per vendere solo questo prodotto?

3)  L'attività di estetista comprende fish – pedicure richiamando l'opportunità di garantire  la salvaguardia dei principi di igiene, a tutela del cliente e dell'operatore, nonché il benessere dei pesciolini "garra rufa", che in questo contesto sono da considerarsi strumento con cui si effettua il trattamento (manicure/pedicure e lo scrub/peeling), si ritiene che la prestazione possa essere ricondotta ai saloni di estetica/centri benessere, in cui è presente un operatore con figura professionale di estetista.

4) L'attività di estetista NON comprende le prestazioni, i trattamenti e le manipolazioni sulla superficie del corpo umano, compresi i massaggi estetici e rilassanti per migliorare il benessere fisico ed estetico della persona o per curare il corpo senza effetti terapeutici (La Sentenza della Corte Costituzionale 25/05/2013, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale 27/02/2012, n. 3 che prevedeva nell'ambito delle attività dell'estetista anche "Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi. )" . Per questo caso cosa serve avere?

5) L'attività di estetista NON comprende l’attività di foratura del lobo dell’orecchio effettuata in occasione della vendita dell’orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le norme igieniche prescritte dal vigente regolamento sia in ordine ai locali sia relative alle modalità operative. Quindi questa attività può essere fatta semplicemente dal gioielliere che vende l'orecchino?

6)  L'attività di estetista NON comprende la sola e semplice decorazione delle unghie in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (nota ministero 20/11/1993 prot. 19686.QV). Vuol dire che non serve  nulla per questa pratica?

7) Alle imprese artigiane (se è impresa iscritta alla CCIAA non artigianale?) esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.

In attesa, ringrazio moltissimo.





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Data: 2018-02-12 17:19:59

Re:estetista

1) I trattamenti estetici sono definiti dall'art. 1 della l. 1/1990. Invece l'art. 4-bis della l.r. 3/2012 come modificata nel 2016 definisce centro massaggi di esclusivo benessere "un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico,[b] i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica[/b]".

2) L'allegato A della l. 1/1990 parla di "Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)".
A mio avviso la vendita di prodotti spray (c.d. autoabbronzanti) è soggetta alla sola norma sul commercio.

3) Secondo le linee guida di ATS Bergamo la FISH PEDICURE rientra tra le attività estetiche secondo le indicazioni della nota regionale prot. H1.2012.0013796 del 2/05/2012.

4) Massaggi relax si applica il citato art. 4-bis della l.r. 3/2012, ergo SCIA.
Per le attività inerenti le discipline bionaturali nulla dice la l.r. 2/2005, quindi attività libera.

5) Mi risulta la deroga alla normativa sui tatuaggi e piercing solo per i farmacisti.

6) Confermo, la mera decorazione è attività libera (Nota del 20 novembre 1993, Prot. 19686.QV, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria ha ritenuto che tale attività rientri tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento)

7) Non mi risulta tale limite (di superficie).

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