Data: 2018-02-10 08:04:02

accordo 4 maggio 2017 e indirizzi operativi regionali sulla notifica igienico sa

La Regione ha trasmesso gli indirizzi operativi cui attenersi per la trattazione delle notifiche igienico sanitarie, prendendo spunto dalla modulistica unificata presente su STAR. Per quanto riguarda il mezzi di trasporto, è scritto che non deve essere presentata la notifica per i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente al servizio dell'impresa, non per conto terzi (...) fatta salva ogni possibilità di controllo su strada  durante il trasporto da parte degli organi di vigilanza preposti. Quindi, in caso di controllo su strada ad un autocarro che trasporta il pane (esempio di trasporto c/proprio fatto dal produttore del pane che poi lo porta al domicilio dei clienti) come devono procedere gli organi di polizia stradale  per non incorrere in possibili  sanzioni (la Regione parla di illecito disciplinare con sospensione dal servizio e privazione della retribuzione) e nel contempo evitare omissioni ? Se la notifica igienico sanitaria non deve essere chiesta in quanto non prevista, su cosa deve basarsi il controllo di polizia stradale? Forse -solo-su un esame visivo del vano di carico (pulito/sporco...)?
A mio modesto avviso, gli indirizzi operativi della Regione così formulati contribuiscono, nel caso specifico, a creare molti dubbi interpretativi e operativi all' organo di polizia addetto ai controlli su strada.
Come sempre, grazie mille in anticipo

riferimento id:43590

Data: 2018-02-10 15:53:46

Re:accordo 4 maggio 2017 e indirizzi operativi regionali sulla notifica igienico sa

Ho letto le linee guida e mi sembrano un monito al rispetto di quanto previsto dalla normativa e dall'allegato A al d.lgs. n. 222/2016.
La [i]ratio[/i] era già chiara dal d.lgs. n. 222/2016 e dalla modulistica.
La notifica sanitaria, finalmente, è trattata per quello che è, cioè una mera notifica senza allegati.

Sui mezzi di trasporto siamo arrivati quello che già dicevamo sul forum da anni, vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26998.0

La notifica 852 è fatta sullo stabilimento nel suo complesso. L'autorità controllante verificherà i mezzi di trasporto secondo le norme ATP (se prodotti deteriorabili) e verificherà se l'impianto ha eseguito notifica e, più che altro, se c'è il piano di autocontrollo aggiornato che tiene conto anche dei mezzi di trasporto.

riferimento id:43590

Data: 2018-02-10 18:38:35

Re:accordo 4 maggio 2017 e indirizzi operativi regionali sulla notifica igienico sa


La Regione ha trasmesso gli indirizzi operativi cui attenersi per la trattazione delle notifiche igienico sanitarie, prendendo spunto dalla modulistica unificata presente su STAR. Per quanto riguarda il mezzi di trasporto, è scritto che non deve essere presentata la notifica per i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente al servizio dell'impresa, non per conto terzi (...) fatta salva ogni possibilità di controllo su strada  durante il trasporto da parte degli organi di vigilanza preposti. Quindi, in caso di controllo su strada ad un autocarro che trasporta il pane (esempio di trasporto c/proprio fatto dal produttore del pane che poi lo porta al domicilio dei clienti) come devono procedere gli organi di polizia stradale  per non incorrere in possibili  sanzioni (la Regione parla di illecito disciplinare con sospensione dal servizio e privazione della retribuzione) e nel contempo evitare omissioni ? Se la notifica igienico sanitaria non deve essere chiesta in quanto non prevista, su cosa deve basarsi il controllo di polizia stradale? Forse -solo-su un esame visivo del vano di carico (pulito/sporco...)?
A mio modesto avviso, gli indirizzi operativi della Regione così formulati contribuiscono, nel caso specifico, a creare molti dubbi interpretativi e operativi all' organo di polizia addetto ai controlli su strada.
Come sempre, grazie mille in anticipo
[/quote]

CONDIVIDO quando detto da Mario, certo che a volte fa rabbia leggere cose che scriviamo qui da 10 anni circa .... ma è successo così spesso su scia, semplificazioni, liberalizzazioni, locazioni turistiche, somministrazione non assistita ecc....  :) :) :) :)

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Data: 2018-02-12 09:37:03

Re:accordo 4 maggio 2017 e indirizzi operativi regionali sulla notifica igienico sa

Avete ragione!
Quindi,per quanto riguarda il controllo su strada, è corretto sostenere che il "nostro" conducente c/proprio che porta il pane deve avere al seguito la notifica dell'azienda e il piano di autocontrollo aggiornato anche coi dati del veicolo in questione?
Se non li ha al seguito, possiamo procedere ex art.180 CdS (invito+sanzione) oppure solo invito ad esibire la documentazione (senza sanzione)? Secondo me,tanto sposta se a notifica e piano possiamo attribuire la valenza della vecchia autorizzazione sanitaria che anche i mezzi addetti al trasporto di alimenti dovevano possedere ed esibire in sede di controllo su strada... :-\

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Data: 2018-02-12 10:42:24

Re:accordo 4 maggio 2017 e indirizzi operativi regionali sulla notifica igienico sa


Avete ragione!
Quindi,per quanto riguarda il controllo su strada, è corretto sostenere che il "nostro" conducente c/proprio che porta il pane deve avere al seguito la notifica dell'azienda e il piano di autocontrollo aggiornato anche coi dati del veicolo in questione?
Se non li ha al seguito, possiamo procedere ex art.180 CdS (invito+sanzione) oppure solo invito ad esibire la documentazione (senza sanzione)? Secondo me,tanto sposta se a notifica e piano possiamo attribuire la valenza della vecchia autorizzazione sanitaria che anche i mezzi addetti al trasporto di alimenti dovevano possedere ed esibire in sede di controllo su strada... :-\
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Secondo me solo ESIBIZIONE senza sanzione. La notifica non ha rilevanza per il codice della strada e non è titolo obbligatorio per cui si possa procedere formalmente con il 180.

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