Le intervenute liberalizzazioni non hanno fatto venire meno l'obbligo di osservare l'orario minimo di 52 ore settimanali di cui alla D.g.r. X/6698 del 09/06/2017?
Nel caso in cui l'orario minimo non potesse essere rispettato il Comune - con anche l'autorizzazione del titolare dell'impianto - può/deve autorizzare la deroga?
Le intervenute liberalizzazioni non hanno fatto venire meno l'obbligo di osservare l'orario minimo di 52 ore settimanali di cui alla D.g.r. X/6698 del 09/06/2017?
Nel caso in cui l'orario minimo non potesse essere rispettato il Comune - con anche l'autorizzazione del titolare dell'impianto - può/deve autorizzare la deroga?
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In realtà la disposizione regionale è SUCCESSIVA alle norme di liberalizzazione principali e quindi ha carattere innovativo.
Sul punto si potrebbe aprire una discussione ampia sulla validità e legittimità di una delibera regionale (che non è fonte del diritto), in particolare laddove fornisce indicazioni alle AMMINISTRAZIONI LOCALI (quindi non operando direttamente).
SUGGERIAMO di dare indicazione agli interessati di attenersi alle disposizioni regionali ovvero di chiedere DEROGA per ogni necessità e suggeriamo al Comune di AUTORIZZARE TUTTE LE DEROGHE in quanto eventuali dinieghi potrebbero essere facilmente impugnabili da parte degli interessati.
Resta il fatto, però, che ai sensi della normativa statale in materia della tutela della concorrenza, i distributori c.d. "ghost" self service (senza presenza di personale) possono esercitare in ogni luogo.
Per tali distributori non ha senso l'orario di apertura infatti la DGR 6698 dispone:
[b] Sono esclusi dalla disciplina sui turni e gli orari e devono svolgere servizio continuativo: gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali e gli impianti di distribuzione di carburanti espressamente autorizzati al funzionamento in modalità pre-pagamento senza personale ventiquattro ore su ventiquattro, di cui all'art. 82, comma 1, lett. f) della L.R. 6/2010[/b]
per il resto concordo con lo Staff