Le manifestazioni quali mercati, fiere, sagre, feste paesane, carnevale ecc. rientrano nel concetto di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per le quali l'articolo 18 del TULPS prevede l'obbligo della comunicazione al Questore? Sinceramente io non ho mai dato indicazioni in questo senso agli organizzatori delle varie manifestazioni ma ora mi si è posto il dubbio soprattutto leggendo la circolare del Ministero dell'Interno del 28.7.2017 relativa alla sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Grazie
riferimento id:43581Una circolare non è un’interpretazione autentica di una legge e l’art. 18 TULPS era ed è applicabile a prescindere da quella circolare. In ogni caso la circolare sembra indicare che l’art. 18 TULPS resta applicabile per quelle riunioni che sfuggono dal campo applicativo delle autorizzazioni per pubblico spettacolo (in questo caso è il comune a valutare). Aggiungo che anche fiere e mercati, in quanto attività organizzate e autorizzate/concessionate dal comune, per prassi sfuggono all’applicabilità dell’art. 18 che, al contrario, riguarda quelle riunioni intese, soprattutto, come manifestazioni, cortei, ecc.
In ogni caso l'adempimento ex art. 18 è a carico dei promotori della manifestazione e il comune, caso mai, può rammentare di effettuarlo.
Preciso che la C.Cost. ha sancito che l’art. 18 non è applicabile relativamente ai “luoghi aperti al pubblico” in riferimento all’art. 17 della Cost.
Riporto un passo giurisprudenziale sull’art. 18 TULPS per comprenderne la ratio:
[i]L'obbligo di dare alle autorità preavviso delle riunioni in luogo pubblico - di cui all'art. 17 Costituzione - non implica una preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, ma impone ai promotori di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima e questi ha il potere di vietarla per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, o di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica (arg. dal combinato disposto degli artt. 17 ult. comma della Costituzione e 18 comma quarto Testo Unico Legge P.S.). Dunque è il potere di veto quello che la legge attribuisce al Questore e nell'esercitarlo gli è imposto di indicare i "comprovati motivi", cioè dare rigorosa ragione, con corretta e coerente motivazione dell'atto amministrativo che tale divieto contiene, proprio perché esso determina la compressione (possono essere prescritte modalità di tempo e di luogo) o addirittura il sacrificio del diritto costituzionalmente riconosciuto (la riunione può essere vietata).[/i]
Come puoi vedere da questo link: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/Preavviso-di-pubblica-manifestazione-art.-18-T.U.L.P.S./?md=14783
c’è chi si è preoccupato e tutelato disponendo l’avviso per ogni fattispecie.
Concludo dicendo che in questi casi è sempre bene agire di concerto con l'altro soggetto pubblico interessato. Se lo domandi alla Questura credo che possa rispondere dicendo che in relazione agli eventi autorizzati con 68/69 e /o 80 tulpse in caso di fiere/mercati e sagre può essere il comune ad attivare, eventualmente, prefettura e questura.