Vi sottopongo un caso che mi è recentemente capitato e per il quale ho dato, pur nel dubbio , risposta negativa all'accesso, per avere un Vostro parere in merito.
I, caso può essere riassunto come segue, estrapolando la premessa alla nota seguente :
1. Il Sig. OMISSIS, qui residente in via OMISSIS, è presidente e legale rappresentante dell’associazione denominata OMISSIS . la quale ha come scopo quello di “protezione dell’ecosistema con particolare riguardo agli animali, all’ambiente , all’ecologia e di riflesso a tutta la natura , con l’esclusivo perseguimento di finalità e di utilità sociale;
2. La predetta associazione ha partecipato al bando pubblico per la concessione di contributi economici in materia di tutela della salute e benessere degli animali, approvato da questa Amministrazione con determinazione n. ____del 26.06.2017;
3. Allo stesso bando ha partecipato anche l’associazione “OMISSIS “ la cui presidente è la Sig.ra OMISSIS, qui residente in via OMISSIS la quale associazione ha come finalità statutarie quella di “ operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
4. Entrambe le suddette associazioni sono state ammesse al contributo con determinazione di questo Capo Settore scrivente n. _____ del 16.08.2017;
5. In data 18.08.2017, prot. ______ il predetto sig. OMISSIS, a nome e per conto dell’OMISSIS ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990, relativamente a “ documentazione dell’Ass. OMISSIS relativa al bando concessione contributi per la tutela della salute e benessere degli animali” motivandola per finalità di “ controllo modo del punteggio ottenuto”;
6. A tale istanza questo responsabile di Settore oppose diniego con atto di determinazione n. _______dell’1/9/2017 con la seguente motivazione “- che dalla richiesta non si desume un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, poiché l’attribuzione del punteggio cosi’ come determinato con l’atto n. ____/2017, non comporta alcun pregiudizio economico o di altra natura in capo all’istante. Infatti, come stabilito dalla deliberazione di Giunta n. _____/2017 e successiva determinazione n. ______/2017 tutti i candidati con punteggio superiore a 50 accedono al contributo in misura uguale. Pertanto , la differenza di punteggio , tra le associazioni ammesse, se puperiore a 50 punti, è del tutto ininfluente ai fini dell’erogazione del contributo.
7. Sempre lo stesso OMISSIS , in data 24.10.2017 prot. ______ ha presentato una diffida contro questa Amministrazione perché, a suo dire, all’istanza di cui al precedente punto n. 5) non aveva avuto alcuna risposta. Per quanto qui possa interessare, tale diffida era palesemente infondata giacche all’istante era stato notificato il diniego in data 07.09.2017 ore 19,15, di cui al medesimo è stato dato conto con lettera prot. _______ del 02.11.2017;
8. Il già citato OMISSIS in data 13.11.2017 prot. _______ ha riproposto la medesima istanza di accesso agli atti, richiamando , però, la normativa sull’accesso civico di cui al D.Lgs n. 33/2013;
9. A tale ultima richiesta di accesso, questo responsabile di Settore ha dato riscontro con determinazione n. _______ del 28.11.2017 con cui la richiesta è stata accolta in modo parziale, con riferimento all’art. 5 bis c. 2 lett. c del d.lgs n. 33/2013 ;
10. Avverso quest’ultimo atto il predetto OMISSIS ha presentato ricorso al difensore civico regionale, il quale con atto prot. ______/Difensore Civico, acclarato al protocollo di questo Comune in data 16.01.2018 n. ________, accogliendo il ricorso dell’istante ha disposto che l’Amministrazione riesamini l’istanza di accesso generalizzato, in quanto non adeguatamente motivato;
a mio avviso l'istanza va rigettata e vi indico di seguito le ragioni che ho rappresentato.
1. I primo luogo l’istanza non appare ammissibile da un punto di vista di logica giuridica e sostanziale . Dar seguito positivo ad una istanza di accesso in base al D.Lgs n. 33/2013, in ordine ai medesimi documenti per i quali è stata già negata , e nei confronti dello stesso soggetto, sulla base della Legge n. 241/190, non avrebbe alcun senso;
2. Sarebbe oltremodo irragionevole agire favorevolmente all’interessato . Il primo diniego, infatti, è stato formulato sulla base di una riscontrata e non eccepita carenza di interesse. Non sarebbe sorretto da alcuna logica, perciò, ritenere che l’Ente dovrebbe concedere quella medesima documentazione solo perché richiesta sulla scorta di una normativa differente che non presenta tra i requisiti di valutazione quello consistente nel possedere una situazione particolarmente qualificata.
3. Invero il distinguo tra le due forme di accesso attiene alla diversità di documentazione richiesta , come affermato nelle linee guida dell’A.N.A.C.. L’ostensione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 pare dover riguardare documentazione di natura più ampia e non situazioni specifiche e dettagliate che, come nel caso di specie, ricade sullo le previsioni della L. n. 241/1990;
4. Inoltre l’accesso civico generalizzato può essere concesso solo per una finalità compatibile con il controllo diffuso dell’agire amministrativo. Nel caso di specie, invece, la richiesta riguarda una pratica specifica e documentazione che incide su una posizione individuale dell’OMISSIS e del Sig. OMISSIS , quale suo rappresentante legale, per cui è necessaria l’osservanza delle disposizioni della Legge n. 241/190;
5. La richiesta di accesso è altresì infondata e deve essere diniegata sotto l’ulteriore profilo di merito di seguito specificato;
6. Come visto dai rispettivi statuti, le due associazioni partecipanti al bando hanno come particolare attività quella delle protezione e tutela degli animali. In relazione a tali finalità i due sodalizi operano, evidentemente, in rapporto di concorrenza , effettiva o potenziale, partecipando ai bandi predisposti dalle pubbliche amministrazioni in materia di tutela degli animali;
7. La competitività di una impresa o, come nel nostro caso, di una associazione , dipende dalle idee che vengono elaborate e sviluppate all’interno dell’organizzazione e che si riflettono in una serie di attività tra cui , i contenuti, le strategie e le modalità di svolgimento delle proprie attività che trasfuse in appositi progetti consentono di partecipare ai bandi proposti dalle Amministrazioni pubbliche e di accedere ai relativi contributi;
8. Laddove le informazioni relative a questi aspetti ( quale la documentazione richiesta dal OMISSIS) fossero liberamente accessibili ai “competitor” il valore dell’impresa o associazione ne verrebbe decisamente pregiudicato in modo sostanziale .
9. Va evidenziato, infatti, che le informazioni e documenti richiesti dal OMISSIS sono relative ad aspetti di organizzazione e di know how della associazione concorrente, la cui conoscenza determinerebbe un indebito vantaggio a favore del richiedente avuto riguardo al prossimo bando che questa Amministrazione intende pubblicare;
10. L’accesso generalizzato, in questo caso, non è compatibile per i dati e le informazioni che sono utili sul piano concorrenziale delle due associazioni.
11. Il richiedente potrebbe, infatti copiare, diffondere la documentazione relativa all’attività della associazione concorrente con danno al diritto della proprietà intellettuale e ottenere un ingiusto vantaggio in sede di elaborazione di progetti per il prossimo bando comunale;
12. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ in presenza di un contrapposto diritto alla riservatezza relativo ai beni della vita tutelati da altre norme dell’ordinamento, come il know how industriale, il diritto di accesso ottiene riconoscimento nella forma attenuata della visione degli atti solo in relazione a quelli la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente “, e ne deriva che “ non è consentito esercitare l’accesso alla documentazione ove sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale e il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale specifica documentazione in uno specifico giudizio. TAR Lazio 7797/2009; TAR Venezia 398/2016;
13. Le informazioni e la documentazione cui l’istante pretenderebbe di accedere sono del tutto irrilevanti sotto il profilo del potenziale pregiudizio o vantaggio dell’associazione da lui rappresentata. Nessun vantaggio ne deriverebbe in caso di esclusione dell’associazione concorrente perché l’importo del contributo non verrebbe incrementato. Neppure alcun vantaggio avrebbe associazione OMISSIS da un ipotetico maggior punteggio, stante il fatto che superata la soglia di 50 punti l’importo del contributo rimane invariato. In sostanza, quindi, non appare profilarsi alcun interesse collegato ad una situazione giuridica rilevante che giustifichi l’ostensione dei documenti;
14. L’esclusione dall’accesso civico generalizzato agli atti e documenti di cui si discorre si pone in analogia a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, il quale vieta l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima.
15. Secondo tale disposizione, inoltre, non occorre che si tratti di creazioni intellettuali protette da diritto d’autore o di invenzioni industriali brevettate , I divieto previsto vuole evitare che i concorrenti utilizzino l’accesso non già per prendere visione dell’offerta, ma per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio.
16. Alla luce della cronologia dei fatti, parrebbe ravvisarsi nella condotta dell’istante la potenziale finalità di danno a carico della associazione concorrente e esclusivamente per tale finalità, senza cioè alcuna giustificazione di natura utilitaristica o da cui poter trarre vantaggio, come sopra evidenziato;
Mi scuso per aver allungato il brodo, ma per capire era necessario.
Gradito Vostro parere..
Ringrazio
[color=red]Complimenti .... hai battuto il recordo Omniavis del post più lungo :) :) :) :) :) :) :)[/color]
[color=red]RISPOSTE SERIE:[/color]
1. I primo luogo l’istanza non appare ammissibile da un punto di vista di logica giuridica e sostanziale . Dar seguito positivo ad una istanza di accesso in base al D.Lgs n. 33/2013, in ordine ai medesimi documenti per i quali è stata già negata , e nei confronti dello stesso soggetto, sulla base della Legge n. 241/190, non avrebbe alcun senso;
[color=red]La tua valutazione è in astratto CORRETTA e già affrontata dalla dottrina nel senso da te prospettato: http://www.segretaricomunalivighenzi.it/23-02-2017-accesso-civico-generalizzato
Anche se la giurisprudenza sembra prendere un orientamento diverso
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33797.0
Mentre appare senz'altro ragionevole il diniego ad accessi massivi
http://www.innovatoripa.it/posts/2017/10/9379/abuso-di-accesso-civico-legittimo-diniego-accesso-massivo
NEL TUO CASO CONSIDERA PERO' che i soggetti richiedenti sono DIVERSI:
Nel primo caso hai il legale rappresentante di una associazione
Nel secondo caso una PERSONA FISICA a titolo personale.
Se è vero che le persone fisiche sono le stesse, giuridicamente sono soggetti diversi, con interessi diversi .... a mio avviso il secondo diniego (PERSONALMENTE ritengo anche il primo ... ma non mi pronuncio ulteriormente) è illegittimo.
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2. Sarebbe oltremodo irragionevole agire favorevolmente all’interessato . Il primo diniego, infatti, è stato formulato sulla base di una riscontrata e non eccepita carenza di interesse. Non sarebbe sorretto da alcuna logica, perciò, ritenere che l’Ente dovrebbe concedere quella medesima documentazione solo perché richiesta sulla scorta di una normativa differente che non presenta tra i requisiti di valutazione quello consistente nel possedere una situazione particolarmente qualificata.
[color=red]Vedi sopra .... gli accessi sono distinti, disciplinati da norme diverse .... l'accesso civico ha una portata ben più ampia ...[/color]
3. Invero il distinguo tra le due forme di accesso attiene alla diversità di documentazione richiesta , come affermato nelle linee guida dell’A.N.A.C.. L’ostensione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 pare dover riguardare documentazione di natura più ampia e non situazioni specifiche e dettagliate che, come nel caso di specie, ricade sullo le previsioni della L. n. 241/1990;
[color=red]NON CONCORDO ... come cittadino il soggetto ha DIRITTO a veruificare se i soldi sono stati erogati correttamente all'associazione ... anche se la sua richi3esta è evidentemente "interessata".
Ma tu ti devi astrarre da questa considerazione e pensare. SE ME LO AVESSE CHIESTO UN CITTADINO QUALUNQUE ... avrei dati accesso?
Se la risposta è positiva allora vale anche per il soggetto in questione. Del resto parliamo di ACCESSO CIVICO, azionabile da chiunque (prescindendo dalle caratteristiche soggettive del richiedente)[/color]
4. Inoltre l’accesso civico generalizzato può essere concesso solo per una finalità compatibile con il controllo diffuso dell’agire amministrativo. Nel caso di specie, invece, la richiesta riguarda una pratica specifica e documentazione che incide su una posizione individuale dell’OMISSIS e del Sig. OMISSIS , quale suo rappresentante legale, per cui è necessaria l’osservanza delle disposizioni della Legge n. 241/190;
[color=red]Non concordo ... è di interesse che l'azione della P.A. sia conforme alla normativa, soprattutto quando eroga contributi![/color]
5. La richiesta di accesso è altresì infondata e deve essere diniegata sotto l’ulteriore profilo di merito di seguito specificato;
6. Come visto dai rispettivi statuti, le due associazioni partecipanti al bando hanno come particolare attività quella delle protezione e tutela degli animali. In relazione a tali finalità i due sodalizi operano, evidentemente, in rapporto di concorrenza , effettiva o potenziale, partecipando ai bandi predisposti dalle pubbliche amministrazioni in materia di tutela degli animali;
[color=red]Quindi?[/color]
7. La competitività di una impresa o, come nel nostro caso, di una associazione , dipende dalle idee che vengono elaborate e sviluppate all’interno dell’organizzazione e che si riflettono in una serie di attività tra cui , i contenuti, le strategie e le modalità di svolgimento delle proprie attività che trasfuse in appositi progetti consentono di partecipare ai bandi proposti dalle Amministrazioni pubbliche e di accedere ai relativi contributi;
[color=red]?????[/color]
8. Laddove le informazioni relative a questi aspetti ( quale la documentazione richiesta dal OMISSIS) fossero liberamente accessibili ai “competitor” il valore dell’impresa o associazione ne verrebbe decisamente pregiudicato in modo sostanziale .
[color=red]Se sussistono elementi di riservatezza (copyright e privativa industriale) sono senz'altro da tutelare. Non mi sembra questo il caso ... che una associazione (NON una impresa) che protegge la natura e l'ambiente non voglia far conoscere il modo in cui lo fa per avere più contributi di altri ... beh ... ritengo che non abbia una posizione tutelata nel nostro ordinamento. [/color]
9. Va evidenziato, infatti, che le informazioni e documenti richiesti dal OMISSIS sono relative ad aspetti di organizzazione e di know how della associazione concorrente, la cui conoscenza determinerebbe un indebito vantaggio a favore del richiedente avuto riguardo al prossimo bando che questa Amministrazione intende pubblicare;
[color=red]Non mi torna ... con questa giustificazione non si dovrebbe dare accesso nè in materia di appalti nè in altri settori (diciamo TUTTI!) dove opera anche solo teoricamente la concorrenza[/color]
10. L’accesso generalizzato, in questo caso, non è compatibile per i dati e le informazioni che sono utili sul piano concorrenziale delle due associazioni.
[color=red]La CONCORRENZA (o meglio, la tutela della "non concorrenza" non rientra fra i casi di esclusione nè dell'accesso 241 nè del civico generalizzato[/color]
11. Il richiedente potrebbe, infatti copiare, diffondere la documentazione relativa all’attività della associazione concorrente con danno al diritto della proprietà intellettuale e ottenere un ingiusto vantaggio in sede di elaborazione di progetti per il prossimo bando comunale;
[color=red]Beh, se il concorrente commette degli illeciti non può essere la scusa per negare l'accesso. Come detto, con questa motivazione non daresti accesso a NESSUNO, nemmeno ai consiglieri.
Chi accede ha obblighi giuridici specifici sanzionati penalmente e civilmente. Il Comune non è un GIUDICE PREVENTIVo per potenziali illeciti.
E' come se mi dicessi: Siccome puoi fare incidenti non ti rilascio la patente .... scusa l'esagerazione ma è per rendere l'idea[/color]
12. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ in presenza di un contrapposto diritto alla riservatezza relativo ai beni della vita tutelati da altre norme dell’ordinamento, come il know how industriale, il diritto di accesso ottiene riconoscimento nella forma attenuata della visione degli atti solo in relazione a quelli la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente “, e ne deriva che “ non è consentito esercitare l’accesso alla documentazione ove sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico e commerciale e il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale specifica documentazione in uno specifico giudizio. TAR Lazio 7797/2009; TAR Venezia 398/2016;
[color=red]Segreto TECNICO e COMMERCIALE .... concetto specifico ...[/color]
13. Le informazioni e la documentazione cui l’istante pretenderebbe di accedere sono del tutto irrilevanti sotto il profilo del potenziale pregiudizio o vantaggio dell’associazione da lui rappresentata. Nessun vantaggio ne deriverebbe in caso di esclusione dell’associazione concorrente perché l’importo del contributo non verrebbe incrementato. Neppure alcun vantaggio avrebbe associazione OMISSIS da un ipotetico maggior punteggio, stante il fatto che superata la soglia di 50 punti l’importo del contributo rimane invariato. In sostanza, quindi, non appare profilarsi alcun interesse collegato ad una situazione giuridica rilevante che giustifichi l’ostensione dei documenti;
[color=red]Se l'accesso è civico non occorre motivazione ed interesse[/color]
14. L’esclusione dall’accesso civico generalizzato agli atti e documenti di cui si discorre si pone in analogia a quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, il quale vieta l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima.
[color=red]Qui siamo fuori dal Codice appalti[/color]
15. Secondo tale disposizione, inoltre, non occorre che si tratti di creazioni intellettuali protette da diritto d’autore o di invenzioni industriali brevettate , I divieto previsto vuole evitare che i concorrenti utilizzino l’accesso non già per prendere visione dell’offerta, ma per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio.
[color=red]Vedi sopra[/color]
16. Alla luce della cronologia dei fatti, parrebbe ravvisarsi nella condotta dell’istante la potenziale finalità di danno a carico della associazione concorrente e esclusivamente per tale finalità, senza cioè alcuna giustificazione di natura utilitaristica o da cui poter trarre vantaggio, come sopra evidenziato;
[color=red]Vedi sopra[/color]
[color=blue]CONSIDERAZIONI PERSONALI:
Secondo me l'interessato aveva diritto di accesso L. 241/1990 (magari omettendo alcune parti veramente riservate - ma direi poche - se effettivamente presenti nella documentazione agli atti).
Adesso avete fatto due dinieghi (uno parziale), avete una richiesta di ri-valutazione del difensore civico e rischiate un ricorso ... il che non significa che non abbiate ragione ... ma a mio avviso le motivazioni addotte non sono così forti.
La REGOLA sia nell'accesso 241 che nell'accesso civico (A MAGGIOR RAGIONE) è che tutto è accessibile salvo eccezioni e le eccezioni vanno ben motivate .... personalmente vi ho detto come la penso ma comunque vi faccio IN BOCCA AL LUPO!!!!!!!! sperando che non ne nasca un contenzioso di vario genere (purtroppo in questi casi ho visto utenti avanzare anche denunce per improbabili omissioni o abuso d'ufficio ... spesso fuoriluogo ... ma sempre noiose!
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Buona sera dott. Chiarelli.
Ho deciso di postare per intero tutta la nota per far capire meglio. Mi scuso se ho allungato troppo.
Premesso quanto sopra, rimango convinto che il primo diniego sia stato legittimo perchè non riesco a vedere l'interesse collegato ad una situazione giuridicamente tutelata. Il soggetto richiedente, infatti, è stato ammesso al contributo, non potrebbe giovarsi di ulteriori somme, non capisco quale sia il danno attuale o potenziale di tale soggetto per cui potrebbe instaurare un contenzioso al TAR. A mio avviso sarebbe irricevibile per carenza di interesse. Anche un presunto maggior punteggio non gli darebbe alcun ulteriore diritto.
Poi è vero che la persona è la stessa che che agisce a nome dell'associazione . Difficile sostenere il contrario. Infatti copia del ricorso al difensore civico è stata inoltrara a questo Comune con la carta intestata dell'Associazione. Questo soggetto, dalla procedura di gara non ha subito alcun danno, anzi, la sua associazione non ha svolto nulla di quanto si era impegnata a fare in sede di offerta.
Inoltre sono convinto che l'accesso generalizzato ( lo dice la stessa parola ) non riguardi il singolo caso specifico e documentazione altrettando specifica ( trattasi di accesso specializzato ) e come tale ricandente nella disciplina della legge 241/1990.
Se un altro cittadino avese formulato la medesima istanza l'avrei rifiutata uguale in quanto trattasi di accesso documentale e non generalizzato.
Buona sera dott. Chiarelli.
[color=red]Ciao[/color]
Ho deciso di postare per intero tutta la nota per far capire meglio. Mi scuso se ho allungato troppo.
[color=red]Hai fatto benissimo ... era solo una battuta ... e sono benvenuti anche post complessi ed articolati[/color]
Premesso quanto sopra, rimango convinto che il primo diniego sia stato legittimo perchè non riesco a vedere l'interesse collegato ad una situazione giuridicamente tutelata. Il soggetto richiedente, infatti, è stato ammesso al contributo, non potrebbe giovarsi di ulteriori somme, non capisco quale sia il danno attuale o potenziale di tale soggetto per cui potrebbe instaurare un contenzioso al TAR. A mio avviso sarebbe irricevibile per carenza di interesse. Anche un presunto maggior punteggio non gli darebbe alcun ulteriore diritto.
[color=red]Sul punto abbiamo opinioni diverse ... succede ... Quel che ti invito ad approfondire è la dottrina e la giurisprudenza sull'INTERESSE che sta alla base dell'istanza di accesso agli atti.
La giurisprudenza e la dottrina sono granitiche nel ritenerlo DIVERSO e distinto dal diritto soggettivo o interesse legittimo che si possa vantare in giudizio ... è un interesse diverso, strumentale alla verifica del corretto esercizio del potere A PRESCINDERE da un ritorno giuridico specifico tutelabile in giudizio.
E' vero che l'interesse deve essere DIRETTO, CONCRETO ed ATTUALE ... e sul punto anche te riconosci che esiste il carattere diretto e attuale, sulla concretezza la vediamo diversamente ... come detto succede[/color]
Poi è vero che la persona è la stessa che che agisce a nome dell'associazione . Difficile sostenere il contrario. Infatti copia del ricorso al difensore civico è stata inoltrara a questo Comune con la carta intestata dell'Associazione. Questo soggetto, dalla procedura di gara non ha subito alcun danno, anzi, la sua associazione non ha svolto nulla di quanto si era impegnata a fare in sede di offerta.
[color=red]Come detto l'accesso civico ha altre regole[/color]
Inoltre sono convinto che l'accesso generalizzato ( lo dice la stessa parola ) non riguardi il singolo caso specifico e documentazione altrettando specifica ( trattasi di accesso specializzato ) e come tale ricandente nella disciplina della legge 241/1990.
Se un altro cittadino avese formulato la medesima istanza l'avrei rifiutata uguale in quanto trattasi di accesso documentale e non generalizzato.
[color=red]OK, è una impostazione ... se la adotti per tutti i casi che ti si presenteranno è rispettabilissima e nessuno ti potrà chiedere i danni anche in ipotesi di annullamento del diniego.
Ciao[/color]
Gli appalti non sono lo stesso, comunque in tale ambito una volta si era deciso di consentire l'accesso solo alle offerte posizionate in graduatoria prima di quella dell'interessato, perché il suo interesse diretto concreto e attuale poteva essere solo a contestare il loro maggior punteggio.
Se la persona è la stessa con tanto di carta intestata, forse c'è qualcosa di avvicinabile al conflitto d'interessi. L'associazione chiede l'accesso per la difesa di un presunto interesse proprio, mentre l'accesso civico dovrebbe servire per favorire l'imparzialità. Ancor peggio se uno come dipendente pubblico è controllato dal capo, mentre come cittadino vorrebbe controllarlo (come se il capo fosse apolide o straniero). L'operaio azionista potrà esercitare controllo in Consiglio di amministrazione, ma nello stabilimento è uno come gli altri non-azionisti e deve stare al proprio posto.
Quanto meno, non vedo a che serva di fatto l'accesso agli atti se tanto poi si può sempre ripetere la domanda come accesso civico.
Andrebbe fissato come principio cardine che il cittadino è il COMUNE CITTADINO, quindi non il dirigente, il dipendente, il politico e neppure l'interessato. Chi è militare non è civile, e chi è clericale non è laico. L'accesso generico non può essere sommato a quello specifico
Per Zitello:
Ergo.. avresti negato l'accesso generalizzato come ho fatto io, se ho capito bene?
Per Simone Chiarelli.
La discussione è stata utile. Ho approfondito gli aspetti relativi all'interesse dell'istante ed in effetti non è necessario che sussistano tutti gli elementi per adire l'A.G. Amministrativa . Tutttavia il C.di S. chiarisce che la richiesta deve essere comunque seria e non emulativa. Il caso mi pare possa ritenersi secondo tali indicazioni poco serio ed emulativo. In primo luogo perchè come già detto nessun danno e derivato dalla procedura all'istante ed inoltre alcun vantaggio ne deriverebbe da una eventuale esclusione dell'altra associazione.
Questo è tanto più vero se si considera che il richiedente l'accesso non ha svolto alcun servizio e quindi ha perso il diritto al contributo. Ha fatto fare una interrogazione consiliare contro un presunto canile abusivo dell'altra associazione ed ha speso tutto il proprio tempo con istanze di accesso , diffide e quant'altro...
A mio avviso è più che sufficiente per il rigetto...