Data: 2018-02-09 07:24:11

attività ricettive - affittacamere

Gentile Simone Chiarelli.
le pongo questo quesito, perchè al momento la Regione (Emilia Romagna), non risponde.
Nel nostro Comune viene esercitata l'attività di affittacamere da parte di una ditta (iscritta al Registro imprese), in forza di una SCIA.
La ditta di fatto però, sulla base di qualche convenzione con una cooperativa sociale di altro Comue, ospita persone straniere, praticamente tutto l'anno.
Mi chiedo: questa attività non mi pare configurarsi come affittacamere, a mio avviso non dovrebbe godere dello status di affittacamere, ma la legge regionale, non mi pare conceda strumenti per procedere alla decadenza della Scia.

La ringrazio molto

riferimento id:43576

Data: 2018-02-09 10:56:16

Re:attività ricettive - affittacamere


Gentile Simone Chiarelli.
le pongo questo quesito, perchè al momento la Regione (Emilia Romagna), non risponde.
Nel nostro Comune viene esercitata l'attività di affittacamere da parte di una ditta (iscritta al Registro imprese), in forza di una SCIA.
La ditta di fatto però, sulla base di qualche convenzione con una cooperativa sociale di altro Comue, ospita persone straniere, praticamente tutto l'anno.
Mi chiedo: questa attività non mi pare configurarsi come affittacamere, a mio avviso non dovrebbe godere dello status di affittacamere, ma la legge regionale, non mi pare conceda strumenti per procedere alla decadenza della Scia.

La ringrazio molto
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[color=red]Alcune premesse: il fatto che siano ospitate "persone straniere" non è giuridicamente rilevante ai fini del problema, che sussiste o potrebbe sussistere a prescindere dalla nazionalità degli ospiti (nonchè dal loro sesso, religione, opinione politica ecc...) .... ogni tanto è bene ricordarlo e ribadirlo![/color]

[b]Ciò premesso il quesito in termini generali è: può un affittacamere professionale operare con soggiorni di lunga durata o esiste un limite temporale massimo?
[/b]

RISPOSTA: non esiste alcun limite massimo predefinito al soggiorno di singoli soggetti in una struttura ricettiva (affittacamere, albergo, cav ecc...). Il problema quindi dal punto di vista AMMINISTRATIVO non si pone nè vi sono strumenti in quanto la legislazione regionale nulla prevede: http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=10&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0&ev=1

Il problema si sposta dunque su altro profilo, in particolare quello FISCALE e CIVILISTICO.
Se un soggetto permane in maniera stabile e continuativa in una civile abitazione nella forma dell'affittacamere ma, per temnpi e modi, sostanzialmente in LOCAZIONE .... allora potrebbero risultare applicabili le norme civilistiche (più favorevoli all'ospite) e fiscali (più favorevoli al proprietario) della LOCAZIONE ORDINARIA .... ma questi aspetti non rientrano nella competenza del Comune ....

Ma da quel che dici, se il SINGOLO SOGGETTO pernotta solo poche settimane o pochi mesi ed a questo si avvicenda altro soggetto ecc.... allora non è possibile contestare niente.

Quindi l'unica cosa che teoricamente puoi fare è una segnalazione all'Agenzia dell'Entrate se UN SOLO SOGGETTO ha una permanenza prolungata (suggerirei di almeno 12 mesi) .....

riferimento id:43576

Data: 2018-02-10 18:00:57

Re:attività ricettive - affittacamere

Ma almeno segnala entro 24h le presenze ex art.109 tulps alla Questura tramite Alloggiati Web?

riferimento id:43576

Data: 2019-06-15 03:39:30

Re:attività ricettive - affittacamere

[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]

[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]

Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le  parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con  immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro  ore,».

riferimento id:43576

Data: 2019-06-15 08:49:37

Re:attività ricettive - affittacamere

La modifica (da tempo attesa) sana un evidente problema che si era creato col DM 7.1.2013 che prevede tra le varie cose la tempistica differente nel caso di permanenza inferiore alle 24h.
Adesso è la legge stessa (ossia il Tulps) a prevedere tale ipotesi e quindi da oggi nessun dubbio che la violazione di tale tempistica “accelerata” sia sanzionabile con l’art.17 tulps (come già avveniva per chi non inviava entro le 24h)

riferimento id:43576
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