Buongiorno.Il nostro ufficio SUAP predispone per ogni pratica che passa da noi ( SCIA-ISTANZA-COMUNICAZIONE) una lettera di trasmissione delle pratiche agli enti terzi, che viene inviata per conoscenza anche alla Ditta richiedente.
Per snellire la procedura vorremmo eliminare per le SCIA e COMUNICAZIONI, la trasmissione alla Ditta mantenendo quella agli enti terzi.
Questa procedura può essere corretta considerando che per il richiedente fa fede la ricevuta di consegna rilasciata dal sistema??
Buongiorno.Il nostro ufficio SUAP predispone per ogni pratica che passa da noi ( SCIA-ISTANZA-COMUNICAZIONE) una lettera di trasmissione delle pratiche agli enti terzi, che viene inviata per conoscenza anche alla Ditta richiedente.
Per snellire la procedura vorremmo eliminare per le SCIA e COMUNICAZIONI, la trasmissione alla Ditta mantenendo quella agli enti terzi.
Questa procedura può essere corretta considerando che per il richiedente fa fede la ricevuta di consegna rilasciata dal sistema??
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L'invio per conoscenza all'interessato di queste comunicazioni è una BUONA PRASSI (risponde alle esigenze di trasparenza) ma non rappresenta un obbligo giuridico e pertanto ben potete, se le condizioni organizzative non lo consentono più, sopprimere tale prassi ed evitare la trasmissione relativa.
Prendo Atto di quanto indicato.Per quanto riguarda invece la comunicazione agli enti terzi la comunicazione è obbligo di legge o qualora si utilizzano sistemi operativi (vedi Regione o USL) si può fare una trasmissione diretta ??
Prendo Atto di quanto indicato.Per quanto riguarda invece la comunicazione agli enti terzi la comunicazione è obbligo di legge o qualora si utilizzano sistemi operativi (vedi Regione o USL) si può fare una trasmissione diretta ??
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La regola è la COOPERAZIONE APPLICATIVA (cioè gli altri enti accedono al gestionale e vedono le pratiche), ma questa tecnicamente è poco diffusa e comunque non riguarda tutti gli Enti.
Quindi, se per REGIONE e ASL siete in cooperazione applicativa potete/DOVETE evitare ogni duplicazione inutile di comunicazioni esterne (pec, protocollo ecc....)
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[b]Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.
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1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità
o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.
1-bis. (abrogato)
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da soggetti giuridici formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa dell'integrazione.
[b]Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.
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1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.