Data: 2018-02-07 17:20:41

sanzione amministrativa per illecito stradale ed iscrizione a ruolo

Salve,

vorrei sapere se in caso di sanzione amministrativa per illecito stradale si applicano i termini di decadenza previsti dall'art. 17 del d.P.R. 602/73, allorquando vi sia iscrizione a ruolo e successiva cartella. Su tale punto  per le sanzioni  comminate dalla Prefettura, ho trovato pronunce della Corte di Cassazione di segno negativo. Vorrei capire se possibile meglio.

Spero possiate darmi lumi a riguardo.

Grazie

riferimento id:43554

Data: 2018-02-08 16:10:05

Re:sanzione amministrativa per illecito stradale ed iscrizione a ruolo


Salve,

vorrei sapere se in caso di sanzione amministrativa per illecito stradale si applicano i termini di decadenza previsti dall'art. 17 del d.P.R. 602/73, allorquando vi sia iscrizione a ruolo e successiva cartella. Su tale punto  per le sanzioni  comminate dalla Prefettura, ho trovato pronunce della Corte di Cassazione di segno negativo. Vorrei capire se possibile meglio.

Spero possiate darmi lumi a riguardo.

Grazie
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L'art. 17 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 è abrogato da tempo.
Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal Codice della strada, il termine di prescrizione è di [color=red][b]cinque anni[/b][/color] dalla data dell’infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”).
La corretta notifica del verbale di accertamento (che necessariamente precede la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire ex novo.
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Successivamente si applicheranno le norme sulla INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE (che quindi riprende a decorrere per ulteriori 5 anni) secondo le ordinarie disposizioni del CODICE CIVILE

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D.P.R. 29/09/1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
Art. 17 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo) (76) (74)

[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (75);
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (77) (78).
]
(74) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), n. 1), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156.

(75) Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo relativa alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, vedi il comma 2-octies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(76) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del medesimo D.Lgs. n. 46/1999.

(77) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 107 (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 - nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(78) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167 (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 15-19 novembre 2004, n. 352 (Gazz. Uff. 24 novembre 2004, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 24 e 25 sollevate in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Approfondimenti:
https://www.101professionisti.it/guida/cartella-di-pagamento-e-riscossione/approfondimenti/il-ruolo-in-generale-571.aspx

https://www.giornaledellepmi.it/i-termini-per-la-notifica-della-cartella-esattoriale/#4.1

https://indebitati.it/sanzioni-amministrative-termine-emissione-ordinanza-ingiunzione/?singlepage=1

https://www.studiocataldi.it/articoli/18715-prescrizione-multe-quanto-tempo-e-necessario-e-da-quando-decorre-il-termine.asp

http://umbria.agenziaentrate.it/sites/umbria/files/public/Iniziative/AE_Seminario_essere_contribuente_2017_relazione_SandroCossu.pdf

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