Vorrei chiedere approfondimenti in merito all'art. 11 bis del decreto fiscale collegato alla fin.2018; Nella fattispecie la possibilità di non ricorrere al notaio si riferisce ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.). MA SOLO PER LE SOCIETA'? L'ART. 36 modificato infatti reca: Class action.Sottoscrizione dell'atto di trasferimento d[u]i partecipazioni societarie.[/u]
Quindi se ho capito non può essere applicata alle altre aziende es. ditte individuali.
Vorrei chiedere approfondimenti in merito all'art. 11 bis del decreto fiscale collegato alla fin.2018; Nella fattispecie la possibilità di non ricorrere al notaio si riferisce ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.). MA SOLO PER LE SOCIETA'? L'ART. 36 modificato infatti reca: Class action.Sottoscrizione dell'atto di trasferimento d[u]i partecipazioni societarie.[/u]
Quindi se ho capito non può essere applicata alle altre aziende es. ditte individuali.
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La disposizione lascia spazi di AMBIGUITA' su questi temi:
1) si applica alle ditte individuali?
2) prevede la sostituzione del notaio anche per il rogito dell'atto oppure solo per gli adempimenti successivi (fiscali)?
Mentre sul secondo punto sembra prevalere la tesi estensiva (http://iusletter.com/atti-societari-senza-visto-notarile/), sul primo è difficile in quanto il legislatore è stato ambiguo inserendo la disposizione nelle norme sugli atti societari ma prevedendo una formulazione AMPIA
[color=red][b]"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici»".
[/b][/color]
Proprio questa ultima considerazione fa propendere per l'applicabilità anche alle ditte individuali ... ma al momento non trovo in rete ulteriori approfondimenti
NORME A CUI SI APPLICA LA SEMPLIFICAZIONE DEL DL 148/2017
art 230-bis: impresa familiare
art. 2498: trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica
art. 2499: responsabilita' dei soci
art. 2500: assegnazione di azioni e quote
art. 2500-bis: invalidita' della trasformazione
art. 2500-ter: trasformazione di societa' di persone
art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote
art. 2500-quinquies: responsabilita' dei soci
art. 2500-sexies: trasformazione di societa' di capitali
art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da societa' di capitali
art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in societa' di capitali
art 2500-novies: opposizione dei creditori
art. 2501: forme di fusione
art. 2501-bis: progetto di fusione
art. 2501-ter: situazione patrimoniale
art. 2501-quater: relazione degli amministratori
art. 2501-quinquies: relazione degli esperti
art. 2501-sexies: deposito di atti
art. 2501-septies: deposito di atti
art. 2502: deliberazione di fusione
art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
art. 2503: opposizione dei creditori
art. 2503-bis: obbligazioni
art. 2504: atto di fusione
art. 2504-bis: effetti della fusione
art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote
art. 2504-quater: invalidita' della fusione
art. 2504-quinquies: incorporazione di societa' interamente possedute
art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
art. 2504-septies: forme di scissione
art. 2504-octies: progetto di scissione
art. 2504-novies: norme applicabili
art. 2504-decies: effetti della scissione
art. 2505: societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
art. 2505-bis: incorporazione di societa' possedute al novanta per cento
art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni
art. 2506: societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
art. 2556: imprese soggette a registrazione
Vorrei chiedere approfondimenti in merito all'art. 11 bis del decreto fiscale collegato alla fin.2018; Nella fattispecie la possibilità di non ricorrere al notaio si riferisce ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.). MA SOLO PER LE SOCIETA'? L'ART. 36 modificato infatti reca: Class action.Sottoscrizione dell'atto di trasferimento d[u]i partecipazioni societarie.[/u]
Quindi se ho capito non può essere applicata alle altre aziende es. ditte individuali.
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La disposizione lascia spazi di AMBIGUITA' su questi temi:
1) si applica alle ditte individuali?
2) prevede la sostituzione del notaio anche per il rogito dell'atto oppure solo per gli adempimenti successivi (fiscali)?
Mentre sul secondo punto sembra prevalere la tesi estensiva (http://iusletter.com/atti-societari-senza-visto-notarile/), sul primo è difficile in quanto il legislatore è stato ambiguo inserendo la disposizione nelle norme sugli atti societari ma prevedendo una formulazione AMPIA
[color=red][b]"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici»".
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Proprio questa ultima considerazione fa propendere per l'applicabilità anche alle ditte individuali ... ma al momento non trovo in rete ulteriori approfondimenti
NORME A CUI SI APPLICA LA SEMPLIFICAZIONE DEL DL 148/2017
art 230-bis: impresa familiare
art. 2498: trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica
art. 2499: responsabilita' dei soci
art. 2500: assegnazione di azioni e quote
art. 2500-bis: invalidita' della trasformazione
art. 2500-ter: trasformazione di societa' di persone
art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote
art. 2500-quinquies: responsabilita' dei soci
art. 2500-sexies: trasformazione di societa' di capitali
art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da societa' di capitali
art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in societa' di capitali
art 2500-novies: opposizione dei creditori
art. 2501: forme di fusione
art. 2501-bis: progetto di fusione
art. 2501-ter: situazione patrimoniale
art. 2501-quater: relazione degli amministratori
art. 2501-quinquies: relazione degli esperti
art. 2501-sexies: deposito di atti
art. 2501-septies: deposito di atti
art. 2502: deliberazione di fusione
art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
art. 2503: opposizione dei creditori
art. 2503-bis: obbligazioni
art. 2504: atto di fusione
art. 2504-bis: effetti della fusione
art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote
art. 2504-quater: invalidita' della fusione
art. 2504-quinquies: incorporazione di societa' interamente possedute
art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
art. 2504-septies: forme di scissione
art. 2504-octies: progetto di scissione
art. 2504-novies: norme applicabili
art. 2504-decies: effetti della scissione
art. 2505: societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
art. 2505-bis: incorporazione di societa' possedute al novanta per cento
art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni
art. 2506: societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
art. 2556: imprese soggette a registrazione
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Buongiorno, mi riallaccio a questo post per chiedere se ci sono novità in materia, nella fattispecie vorrei sapere se la disposizioni di semplificazione di cui sopra sono applicabili al commercio su aree pubbliche da parte delle imprese individuali, o se è ancora tutto "congelato".
Grazie e saluti.
Ufficio Commercio
Non mi risulta che sul tema specifico ci siano novità. Anche dal punto di vista della dottrina o della prassi non ho trovato niente di nuovo. Posso allegare una recente cassazione che incita la forma scritta [i]ad probationem[/i] e non a[i]d substantiam[/i]. Ma questo è un altro discorso che sono, ndirettamente, può riguardare la questione specifica
riferimento id:43552