Buongiorno, avrei bisogno del vs. aiuto per sapere se nel caso di pagamento delle sanzioni pecuniarie, il pagamento estingue il procedimento. In particolare vorrei sapere se necessita o meno un'ordinanza di archiviazione. :)
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Buongiorno, avrei bisogno del vs. aiuto per sapere se nel caso di pagamento delle sanzioni pecuniarie, il pagamento estingue il procedimento. In particolare vorrei sapere se necessita o meno un'ordinanza di archiviazione. :)
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Il PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. 689/1981) SE EFFETTUATO CORRETTAMENTE (ENTRO 60 GIORNI A PENA DI DECADENZA E PER IMPORTO INTERO) ESTINGUE IL PROCEDIMENTO SENZA NECESSITA' DI ALCUNA ORDINANZA INGIUNZIONE. IL PROCEDIMENTO NON ARRIVA NEMMENO ALL'UFFICIO COMPETENTE E RIMANE AL SOLO ORGANO ACCERTATORE.
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Art. 16 - Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (1)
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92
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