Data: 2018-02-07 08:18:45

Off Road

Nel nostro comune una associazione sportiva vuole organizzare una manifestazione con percorso di fuoristrada, ai sensi della L.R. 48/1994 art. 6 su area privata.Negli anni passati era autorizzata dalla Provincia mentre con la modifica del 2017 tale competenza è passata ai comuni che devono autorizzazione. Quello che dobbiamo capire se questa autorizzazione va rilasciata ai sensi del TUPLS, e comunque se soggetta alle direttive su security e safety, in quanto si prevede affluenza di pubblico senza pagamento di biglietto e senza strutture.  Grazie.

riferimento id:43542

Data: 2018-02-07 08:27:55

Re:Off Road


Nel nostro comune una associazione sportiva vuole organizzare una manifestazione con percorso di fuoristrada, ai sensi della L.R. 48/1994 art. 6 su area privata.Negli anni passati era autorizzata dalla Provincia mentre con la modifica del 2017 tale competenza è passata ai comuni che devono autorizzazione. Quello che dobbiamo capire se questa autorizzazione va rilasciata ai sensi del TUPLS, e comunque se soggetta alle direttive su security e safety, in quanto si prevede affluenza di pubblico senza pagamento di biglietto e senza strutture.  Grazie.
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SONO DUE COSE DISTINTE che danno luogo a due procedure PARALLELE:
1) autorizzazione art. 8 L.R. 48/1994
2) EVENTUALE (non pè detto che sia soggetta) art. 68 TULPS

Se vi è accesso di pubblico (pagante o meno) nell'ambito di un evento organizzato da impresa o da associazione per finalità lucrativa diretta o indiretta allora si applica ANCHE il TULPS.
Questo significa:
1) SCIA art. 68 (immaginiamo si sia sotto le 200 persone contemporanee di afflusso massimo)
2) eventuali prescrizioni SAFTEY e SECURITY che il Comune può prescrivere

Per prima cosa è l'organizzatore a dover evidenziare le misure di sicurezza adottate, a cui seguono EVENTUALI prescrizioni del Comune (anche eventualmente coinvolgendo la COMMISSIONE).
La materia non è così netta ... qualche anno fa si sarebbe fatto tutto senza problemi, da un anno a questa parte vi è una SENSIBILITA' MAGGIORE per i noti fatti ....


[b]Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48[/b]

[b]Art. 7 - Impianti fissi - Individuazione - Approvazione del progetto -Autorizzazione alla gestione[/b]
1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata estensione per lo svolgimento permanente di attività sportive ed agonistiche, possono essere individuate da ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le aree di cui all’ articolo 2 , primo comma, con i criteri, secondo il procedimento e con le limitazioni di cui all’ articolo 6 L’individuazione deve altresì tenere conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.
1bis. La Provincia può individuare con le procedure di cui all’art. 6 percorsi fissi in aree degradate e marginali ancorché soggette a vincolo idrogeologico, purché verifichi la compatibilità dei percorsi con il vincolo stesso. (6)
2. Abrogato. (2)
3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture, corredati da uno studio di impatto ambientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del previo conseguimento delle altre autorizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente.
4. Il Comune rilascia l’autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di apposita convenzione con la quale il gestore si impegna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche necessarie ad evitare che le piste formate dal transito dei veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impegna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione dell’attività, prestando idonee garanzie finanziarie.

[b]Art. 8 - Gare e manifestazioni di fuori strada[/b]
1. Le gare e manifestazioni di fuori strada, anche se a carattere occasionale, si svolgono normalmente nei percorsi e impianti fissi di cui agli articoli 6 e 7
2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2. (8)
3. L’autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall’articolo 7, comma 4, da parte del richiedente. (8)

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