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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2017
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e
requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687)
(GU n.29 del 5-2-2018)[/b][/color]
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina», che istituisce, all'art. 12, la Banca dati nazionale
informatizzata delle anagrafi zootecniche;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti»;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l'art. 18,
paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli
operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione
nei confronti delle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari,
che prevede che gli Operatori del settore alimentare (OSA) che
allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale
devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato
I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10,
riguardanti:
l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e
conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il
controllo dei pericoli e di mettere a disposizione delle autorita'
competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni,
a richiesta;
le informazioni che devono registrare gli operatori del settore
alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di
origine animale;
la possibilita' per gli operatori del settore alimentare di farsi
assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le
quali i veterinari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare
l'allegato II, sezione III, che prevede l'obbligo di trasmissione
alle strutture di macellazione delle Informazioni sulla catena
alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati,
tra cui anche «il nome e l'indirizzo del veterinario privato che
assiste di norma l'azienda di provenienza»;
Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed,
in particolare, l'art. 3, che prevede l'obbligo per le autorita'
compenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in base
alla valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro
dell'affidabilita' dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di
autocontrollo, e l'art. 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati
membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o
ridurre l'importo delle tariffe per i controlli a carico degli
operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di
autocontrollo e di rintracciabilita' attuati dagli stessi operatori
nei propri stabilimenti;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente il
divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali,
che all'art. 4, comma 3, e all'art. 15 disciplina le registrazioni da
effettuare a cura dei veterinari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante
«Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore» ed, in particolare, l'art. 2 che
individua le autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), con
particolare riguardo ai seguenti articoli:
art. 10: (Responsabilita' per la sanita' animale e misure di
biosicurezza), che prevede che l'applicazione delle misure di
biosicurezza e' sotto la responsabilita' diretta dell'operatore,
assieme all'uso prudente e responsabile del farmaco veterinario e
delle buone pratiche di allevamento;
art. 24: (Obbligo di sorveglianza degli operatori);
art. 25: (Visite veterinarie per la salute animale), che
introduce l'obbligo per tutti gli operatori di sottoporre a visita
veterinaria gli stabilimenti di cui hanno la responsabilita' in
ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione;
art. 26: (Obbligo di sorveglianza dell'autorita' competente),
paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno, che l'autorita'
competente si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza
condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le
visite di sanita' animale in conformita' rispettivamente agli
articoli 24 e 25;
art. 27: (Metodologia, frequenza e intensita' della
sorveglianza), che dispone che l'organizzazione, compresi i mezzi e
la frequenza e l'intensita' dell'attivita' di sorveglianza, tenga
conto della sorveglianza condotta dagli operatori a norma dell'art.
24 e 25;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la
distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale
destinati al consumo umano», che prevede che con decreto del Ministro
della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano:
e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza;
sono definiti gli obblighi a carico degli operatori del settore
alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro
esecuzione, di un veterinario aziendale;
sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli Ordini
dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' ed i relativi
requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario
aziendale, che devono essere correlati all'attivita' da svolgere;
Visto l'art. 102 del predetto regolamento (UE) n. 429/2016 che, al
paragrafo 4, prevede la possibilita' per gli operatori di essere
esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad
alcune delle informazioni riportate al paragrafo 1, qualora
l'operatore interessato: a) abbia accesso alla banca dati
informatizzata istituita ai sensi dell'art. 109 e la base dati
contenga gia' tali informazioni; b) disponga delle informazioni
aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata;
Considerato che la sorveglianza in sanita' animale e' un elemento
chiave per il controllo delle malattie e che per l'efficacia del
sistema di sorveglianza realizzato dall'autorita' competente e'
necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare dati ed
informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato
sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti posti sotto la
loro responsabilita', anche al fine della categorizzazione del
rischio e di un'efficace programmazione dei controlli;
Considerato che i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello
studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante tra
gli operatori del settore e l'autorita' competente;
Preso atto che il citato regolamento (CE) n. 2016/429, al fine di
integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori e assicurare una
stretta collaborazione e lo scambio di informazioni con l'autorita'
competente, prescrive che gli stabilimenti siano sottoposti a visite
veterinarie periodiche in base al rischio;
Considerato che l'art. 102 del citato regolamento (UE) n. 429/2016
prevede la possibilita' che gli operatori siano esonerati
dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune
delle informazioni ivi prescritte qualora l'operatore interessato
abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita dallo Stato
membro ai sensi dell'art. 109 e tale banca dati contenga gia' tali
informazioni;
Ritenuto necessario, per garantire l'attuazione delle citate
previsioni del regolamento (CE) n. 429/2016, definire un sistema
informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza
quale estensione e integrazione dell'attuale sistema informativo
nazionale delle anagrafi zootecniche gia' in uso presso il Ministero
della salute;
Ritenuto in attuazione delle relative disposizioni del regolamento
(UE) n. 2016/429, di individuare la figura del veterinario aziendale
di cui al decreto legislativo n. 117 del 2005, mediante la
definizione dei requisiti professionali e di specifica formazione,
dei compiti e delle responsabilita' da attribuire al medesimo, quale
soggetto autorizzato ad immettere nel sistema informativo per la
epidemio-sorveglianza gestito dalle autorita' competenti, i dati e le
informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attivita'
professionale;
Sentite la Federazione nazionale degli Ordine dei veterinari
italiani e le Associazioni di categoria nella riunione dell'8 marzo
2017 e, successivamente, il 30 maggio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep.atti n. 191/CSR);
Decreta:
Art. 1
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di obblighi di
registrazione a carico degli operatori del settore alimentare e dei
veterinari, al fine di assicurare l'esercizio delle competenze
statali in materia di profilassi internazionale, di indirizzo,
coordinamento, gestione e controllo del settore della sanita'
pubblica veterinaria, nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' definito un
sistema informativo per il funzionamento delle reti di
epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell'ambito
della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica istituita
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del
Molise (www.vetinfo.sanita.it).
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura la raccolta,
la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore d el
settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di
alimenti e le autorita' competenti del settore veterinario, della
sicurezza alimentare e dei mangimi di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 193 del 2007.
3. Il Ministero della salute provvede affinche' il Sistema
informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza dei dati
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
4. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti mediante il Sistema informativo e' effettuato soltanto ai
fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita'
ufficiali conformemente al presente decreto.
Art. 2
Funzionalita' del sistema informativo nazionale
per la epidemio-sorveglianza
1. L'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati
alla produzione di alimenti (da ora operatore) e' soggetto
all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8 e 10
dell'Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004.
2. Fatta salva la possibilita' di adempimento in forma cartacea o
su supporto informatico accessibile per i controlli ufficiali,
l'operatore, in alternativa, puo' assolvere l'obbligo di cui al comma
1 attraverso l'inserimento delle relative informazioni nel Sistema
informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per il tramite
del veterinario aziendale di cui all'art. 3.
3. Al sistema informativo nazionale il veterinario aziendale
accede, ai fini dell'inserimento dei dati, attraverso credenziali
individuali, rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 4. Al fine di
verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, l'operatore
del settore alimentare accede al Sistema informativo mediante
apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione.
4. Fatti salvi i termini per la registrazione dei trattamenti
farmacologici di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n.
158 del 2006, o altri termini gia' stabiliti dalla noramtiva vigente,
il veterinario aziendale inserisce i dati nel Sistema informativo
tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento.
5. Le autorita' competenti, individuate dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 193 del 2007, al fine di semplificare e meglio
programmare i controlli ufficiali e assicurare una piu' efficace
categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare
la qualita' e completezza dei dati dell'Allegato 1 presenti nel
Sistema informativo.
6. Le specifiche tecniche e funzionali e le tempistiche per
l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato 1
saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute,
da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo
conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.
Art. 3
Veterinario aziendale
1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 117 del 2005 e' un medico veterinario, libero
professionista, che opera professionalmente e con carattere di
continuita', con un rapporto diretto con l'operatore, definito con
atto formale.
2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:
a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari;
b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per
veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto
nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2;
c) non e' in condizioni che configurino un conflitto di
interessi;
d) non svolge attivita' a favore di imprese che forniscono
servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di
materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura
la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che
soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c); la
decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni
disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge
possono comportare la cancellazione dall'elenco.
4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore,
comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al
Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando
l'apposita funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale (BDN)
dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell'Allegato
3. Il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente,
ricevuta la comunicazione e, previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 2, provvede a convalidare tale
informazione in BDN. Tali comunicazioni possono essere effettuate
anche dall'operatore.
5. Il veterinario aziendale effettua la comunicazione di cui al
comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.
Art. 4
Compiti e responsabilita' del veterinario aziendale
1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell'art. 3,
comma 4, e' deputato a:
a) fornire all'operatore informazioni ed assistenza affinche'
siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica
sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai
Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone
condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere
animale e la salubrita' dei mangimi;
b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la
notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la
comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e
il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli
obblighi previsti a carico dell'operatore;
c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni
obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani
aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto
zoo-economico;
e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della
registrazione degli animali;
f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i
Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico
sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di
morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto
smaltimento delle spoglie animali;
g) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle
disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per
assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e
responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo
dell'antimicrobico-resistenza.
2. Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le
informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento
presso il quale opera, all'attivita' sanitaria svolta, agli
accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed
effettuati da lui o da altri professionisti cosi' come schematizzati
nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanita' animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale
operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la
messa a disposizione di tali informazioni.
3. Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la
responsabilita' relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani
volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.
Art. 5
Obblighi a carico dell'operatore
e del Veterinario aziendale
1. L'operatore che si avvale della figura del veterinario aziendale
fornisce allo stesso le informazioni previste dalla normativa vigente
in materia di sanita' e benessere animale e, ove codificate, di
biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo,
e comunque, tutte quelle rilevanti ai fini dello svolgimento dei
compiti di cui all'art. 4.
2. Il veterinario aziendale e' responsabile della verifica e della
corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui
al comma 1.
Art. 6
Attivita' di verifica
1. Le Autorita' competenti, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 193 del 2007, programmano ed attuano, tramite i
Servizi veterinari territorialmente competenti, adeguate attivita' di
verifica periodica sulla corretta attuazione del presente decreto.
Art. 7
Misure transitorie
1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono applicabili a
far data dall'emanazione del Manuale operativo di cui al medesimo
art. 2, comma 6.
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto se il
veterinario aziendale partecipa al corso ECM entro dodici mesi
dall'accetazione dell'incarico.
3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le
relative norme di attuazione.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2017
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 125
Allegato 1
Allegato 1 - Dati da fornire al Sistema informativo per la
epidemio-sorveglianza
a) Dati relativi alla natura e origine degli alimenti somministrati
agli animali
. Provenienza e qualita' delle materie prime.
. Tipologia e composizione dei mangimi.
. Conservazione dei mangimi, etc
b) Dati relativi ai medicinali veterinari e alle altre cure
somministrate agli animali e ai relativi trattamenti
. Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
. Durata e tipologia dei trattamenti.
. Tempi di sospensione.
. Residui.
. Reazioni avverse.
. Antimicrobico-resistenza.
. Mancata efficacia, etc.
c) Dati relativi alle patologie infettive e non
. Natimortalita', patologie enteriche e respiratorie del vitello.
. Sindromi diarroiche, acidosi, chetosi, dislocazioni abomasali,
meteorismo.
. Piani di autocontrollo e/o vaccinali nei confronti di IBR, BVD,
ParaTBC.
. Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva e
non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilita', parti,
intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzioni
placentari, etc).
. Tossicosi.
. Mastiti, informazioni relative alla qualita' e sanita' del latte.
. Patologie podaliche, etc.
. Body Condition Score, indici di conversione, etc.
d) Autocontrollo e manuali corretta prassi igienica
. Dati relativi ad attivita' di analisi e verifica svolte in regime
di autocontrollo ovvero in fase di applicazione di manuali di
corretta prassi igienica.
e) Ogni altro dato pertinente
Allegato 2
Allegato 2- Formazione del veterinario aziendale
Obiettivi formativi
Il corso di aggiornamento ha l'obiettivo di fornire al Veterinario
Aziendale le conoscenze in merito ai sistemi e alle reti di
sorveglianza epidemiologica in sanita' pubblica veterinaria
compresa la tutela della sanita' e del benessere animale, delle
norme di biosicurezza e del corretto uso del farmaco. La formazione
deve dare una chiara visione di ruoli e competenze del Veterinario
Aziendale, dell'Operatore e del sistema pubblico dei controlli
senza trascurare gli aspetti normativi connessi.
Durata del corso - Il corso ha una durata minima di 16 ore
complessive.
Materiali e metodi
. Relazioni frontali
. Esercitazioni in aula a gruppi
. Visita alle aziende e esercitazioni sul campo
. Corsi FAD di aggiornamento e/o specialistica
Programma
1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene" (totale 4
ore)
. Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 882/2004, Reg. (CE) 852/2004, Reg.
(CE) 853/2004, Reg. (CE) 183/2005
. Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica
. Benessere animale in azienda e durante il trasporto
. Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilita'
2° Modulo: Le reti di epidemiosorveglianza: criteri di raccolta,
gestione ed utilizzo dei dati (totale 4 ore)
. Dati ed informazioni
. Sistemi informativi
. Malattie infettive sottoposte a denuncia e indagini epidemiologiche
. Sorveglianza sulle malattie infettive
3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria (totale 4
ore)
. Biosicurezza e gestione ambientale
. Manuali di corretta prassi igienica
. Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP
. Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio
. Condizionalita' e Programmi di Sviluppo Rurale
4° Modulo: Ruolo, competenze, tutela e responsabilita' del
Veterinario Aziendale (totale 4 ore)
. La certificazione veterinaria
. Il contratto operatore/veterinario aziendale
. Il sistema dei controlli dell'Autorita' competente ed il
veterinario aziendale: ispezioni, audit
. Compiti del veterinario aziendale alla luce della vigente normativa
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico