Data: 2018-02-06 13:53:22

Responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale

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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 dicembre 2017
Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita'  e
requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687)
(GU n.29 del 5-2-2018)[/b][/color]



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva  97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina»,  che  istituisce,  all'art.  12,  la  Banca  dati  nazionale
informatizzata delle anagrafi zootecniche;
  Visto il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla  protezione  degli
animali negli allevamenti»;
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali  della  legislazione  alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza  alimentare  ed,  in  particolare,  l'art.  18,
paragrafo 3, e l'art. 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli
operatori del settore alimentare di informativa e  di  collaborazione
nei confronti delle autorita' competenti;
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene  dei  prodotti  alimentari,
che prevede che  gli  Operatori  del  settore  alimentare  (OSA)  che
allevano animali  o  producono  prodotti  primari  d'origine  animale
devono tenere, in particolare, le registrazioni di  cui  all'Allegato
I, parte A, punto III: «Tenuta delle registrazioni», punti 7, 8 e 10,
riguardanti:
    l'obbligo per gli operatori del settore alimentare  di  tenere  e
conservare le registrazioni relative  alle  misure  adottate  per  il
controllo dei pericoli e di mettere a  disposizione  delle  autorita'
competenti le pertinenti informazioni relative a tali  registrazioni,
a richiesta;
    le informazioni che devono registrare gli operatori  del  settore
alimentare che allevano  animali  o  producono  prodotti  primari  di
origine animale;
    la possibilita' per gli operatori del settore alimentare di farsi
assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone,  tra  le
quali i veterinari;
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia
di igiene per gli alimenti di  origine  animale,  ed  in  particolare
l'allegato II, sezione III, che  prevede  l'obbligo  di  trasmissione
alle  strutture  di  macellazione  delle  Informazioni  sulla  catena
alimentare (ICA) relative agli animali che devono  essere  macellati,
tra cui anche «il nome e  l'indirizzo  del  veterinario  privato  che
assiste di norma l'azienda di provenienza»;
  Visto il regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali  ed,
in particolare, l'art. 3, che  prevede  l'obbligo  per  le  autorita'
compenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in  base
alla  valutazione  del  rischio,  tenendo  conto  tra  l'altro
dell'affidabilita' dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi  di
autocontrollo, e l'art. 27, paragrafo 6, che prevede  che  gli  Stati
membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o
ridurre l'importo delle  tariffe  per  i  controlli  a  carico  degli
operatori del settore alimentare in  considerazione  dei  sistemi  di
autocontrollo e di rintracciabilita' attuati dagli  stessi  operatori
nei propri stabilimenti;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente  il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali,
che all'art. 4, comma 3, e all'art. 15 disciplina le registrazioni da
effettuare a cura dei veterinari;
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
«Attuazione della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore» ed, in  particolare,  l'art.  2  che
individua le autorita' competenti;
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016  relativo  alle  malattie  animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in  materia  di  sanita'  animale»),  con
particolare riguardo ai seguenti articoli:
    art. 10: (Responsabilita' per la  sanita'  animale  e  misure  di
biosicurezza),  che  prevede  che  l'applicazione  delle  misure  di
biosicurezza e'  sotto  la  responsabilita'  diretta  dell'operatore,
assieme all'uso prudente e responsabile  del  farmaco  veterinario  e
delle buone pratiche di allevamento;
    art. 24: (Obbligo di sorveglianza degli operatori);
    art.  25:  (Visite  veterinarie  per  la  salute  animale),  che
introduce l'obbligo per tutti gli operatori di  sottoporre  a  visita
veterinaria gli stabilimenti  di  cui  hanno  la  responsabilita'  in
ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione;
    art. 26: (Obbligo  di  sorveglianza  dell'autorita'  competente),
paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno,  che  l'autorita'
competente si  avvalga  dei  risultati  ottenuti  dalla  sorveglianza
condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso  le
visite  di  sanita'  animale  in  conformita'  rispettivamente  agli
articoli 24 e 25;
    art.  27:  (Metodologia,  frequenza  e    intensita'    della
sorveglianza), che dispone che l'organizzazione, compresi i  mezzi  e
la frequenza e l'intensita'  dell'attivita'  di  sorveglianza,  tenga
conto della sorveglianza condotta dagli operatori a  norma  dell'art.
24 e 25;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  27  maggio  2005,  n.  117,
recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che  stabilisce  norme
di  polizia  sanitaria  per  la  produzione,  la  trasformazione,  la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine  animale
destinati al consumo umano», che prevede che con decreto del Ministro
della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano:
    e'  definito,  avvalendosi  degli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza;
    sono definiti gli obblighi a carico degli operatori  del  settore
alimentare e degli allevatori che  possono  avvalersi,  per  la  loro
esecuzione, di un veterinario aziendale;
    sono individuati, sentita la Federazione nazionale  degli  Ordini
dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' ed i relativi
requisiti professionali e di  specifica  formazione  del  veterinario
aziendale, che devono essere correlati all'attivita' da svolgere;
  Visto l'art. 102 del predetto regolamento (UE) n. 429/2016 che,  al
paragrafo 4, prevede la possibilita'  per  gli  operatori  di  essere
esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in  merito  ad
alcune  delle  informazioni  riportate  al  paragrafo  1,  qualora
l'operatore  interessato:  a)  abbia  accesso  alla  banca  dati
informatizzata istituita ai  sensi  dell'art.  109  e  la  base  dati
contenga gia'  tali  informazioni;  b)  disponga  delle  informazioni
aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata;
  Considerato che la sorveglianza in sanita' animale e'  un  elemento
chiave per il controllo delle malattie  e  che  per  l'efficacia  del
sistema  di  sorveglianza  realizzato  dall'autorita'  competente  e'
necessario acquisire dagli operatori del settore alimentare  dati  ed
informazioni verificati sulla situazione epidemiologica e sullo stato
sanitario degli animali detenuti negli stabilimenti  posti  sotto  la
loro  responsabilita',  anche  al  fine  della  categorizzazione  del
rischio e di un'efficace programmazione dei controlli;
  Considerato che i veterinari svolgono un ruolo  fondamentale  nello
studio delle malattie e rappresentano un collegamento importante  tra
gli operatori del settore e l'autorita' competente;
  Preso atto che il citato regolamento (CE) n. 2016/429, al  fine  di
integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori e assicurare una
stretta collaborazione e lo scambio di informazioni  con  l'autorita'
competente, prescrive che gli stabilimenti siano sottoposti a  visite
veterinarie periodiche in base al rischio;
  Considerato che l'art. 102 del citato regolamento (UE) n.  429/2016
prevede  la  possibilita'  che  gli  operatori  siano  esonerati
dall'obbligo di conservare la  documentazione  in  merito  ad  alcune
delle informazioni ivi  prescritte  qualora  l'operatore  interessato
abbia accesso alla banca dati informatizzata  istituita  dallo  Stato
membro ai sensi dell'art. 109 e tale banca dati  contenga  gia'  tali
informazioni;
  Ritenuto  necessario,  per  garantire  l'attuazione  delle  citate
previsioni del regolamento (CE)  n.  429/2016,  definire  un  sistema
informativo per il funzionamento delle reti di  epidemio-sorveglianza
quale estensione  e  integrazione  dell'attuale  sistema  informativo
nazionale delle anagrafi zootecniche gia' in uso presso il  Ministero
della salute;
  Ritenuto in attuazione delle relative disposizioni del  regolamento
(UE) n. 2016/429, di individuare la figura del veterinario  aziendale
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  117  del  2005,  mediante  la
definizione dei requisiti professionali e  di  specifica  formazione,
dei compiti e delle responsabilita' da attribuire al medesimo,  quale
soggetto autorizzato ad immettere  nel  sistema  informativo  per  la
epidemio-sorveglianza gestito dalle autorita' competenti, i dati e le
informazioni relative agli stabilimenti presso cui svolge l'attivita'
professionale;
  Sentite  la  Federazione  nazionale  degli  Ordine  dei  veterinari
italiani e le Associazioni di categoria nella riunione  dell'8  marzo
2017 e, successivamente, il 30 maggio 2017;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 9 novembre 2017 (Rep.atti n. 191/CSR);

                              Decreta:

                              Art. 1


              Sistema di reti di epidemio-sorveglianza

  1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia  di  obblighi  di
registrazione a carico degli operatori del settore alimentare  e  dei
veterinari,  al  fine  di  assicurare  l'esercizio  delle  competenze
statali  in  materia  di  profilassi  internazionale,  di  indirizzo,
coordinamento,  gestione  e  controllo  del  settore  della  sanita'
pubblica veterinaria, nell'ambito degli ordinari stanziamenti e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  e'  definito  un
sistema  informativo  per  il  funzionamento  delle  reti    di
epidemio-sorveglianza, di seguito: «Sistema informativo», nell'ambito
della Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe  zootecnica  istituita
presso l'Istituto zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  del
Molise (www.vetinfo.sanita.it).
  2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 assicura  la  raccolta,
la gestione e l'interscambio delle informazioni tra l'operatore d  el
settore alimentare che alleva animali destinati  alla  produzione  di
alimenti e le autorita' competenti  del  settore  veterinario,  della
sicurezza alimentare e dei mangimi di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo n. 193 del 2007.
  3.  Il  Ministero  della  salute  provvede  affinche'  il  Sistema
informativo sia conforme alle disposizioni sulla sicurezza  dei  dati
di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali.
  4. Il trattamento dei  dati  personali  da  parte  delle  autorita'
competenti mediante il Sistema informativo e' effettuato soltanto  ai
fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali  e  di  altre  attivita'
ufficiali conformemente al presente decreto.
                              Art. 2


          Funzionalita' del sistema informativo nazionale
                    per la epidemio-sorveglianza

  1. L'operatore del settore alimentare che alleva animali  destinati
alla  produzione  di  alimenti  (da  ora  operatore)  e'  soggetto
all'obbligo di tenuta delle registrazioni di cui ai punti 7, 8  e  10
dell'Allegato I, parte A, punto III del regolamento (CE) n. 852/2004.
  2. Fatta salva la possibilita' di adempimento in forma  cartacea  o
su  supporto  informatico  accessibile  per  i  controlli  ufficiali,
l'operatore, in alternativa, puo' assolvere l'obbligo di cui al comma
1 attraverso l'inserimento delle relative  informazioni  nel  Sistema
informativo secondo le specifiche di cui Allegato 1, per  il  tramite
del veterinario aziendale di cui all'art. 3.
  3.  Al  sistema  informativo  nazionale  il  veterinario  aziendale
accede, ai fini dell'inserimento  dei  dati,  attraverso  credenziali
individuali, rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma  4.  Al  fine  di
verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2,  l'operatore
del  settore  alimentare  accede  al  Sistema  informativo  mediante
apposite credenziali individuali con funzioni di consultazione.
  4. Fatti salvi i  termini  per  la  registrazione  dei  trattamenti
farmacologici di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo  n.
158 del 2006, o altri termini gia' stabiliti dalla noramtiva vigente,
il veterinario aziendale inserisce i  dati  nel  Sistema  informativo
tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dall'evento.
  5. Le autorita' competenti, individuate  dall'art.  2  del  decreto
legislativo n. 193  del  2007,  al  fine  di  semplificare  e  meglio
programmare i controlli ufficiali  e  assicurare  una  piu'  efficace
categorizzazione del rischio della azienda, sono tenute a considerare
la qualita' e  completezza  dei  dati  dell'Allegato 1  presenti  nel
Sistema informativo.
  6. Le  specifiche  tecniche  e  funzionali  e  le  tempistiche  per
l'inserimento nel Sistema informativo dei dati di cui all'Allegato  1
saranno definite con un Manuale operativo del Ministero della salute,
da adottarsi entro centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sentite le regioni e le province autonome e tenendo
conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti.
                              Art. 3


                        Veterinario aziendale

  1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo  n.  117  del  2005  e'  un  medico  veterinario,  libero
professionista,  che  opera  professionalmente  e  con  carattere  di
continuita', con un rapporto diretto con  l'operatore,  definito  con
atto formale.
  2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:
    a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari;
    b) ha partecipato in ambito ECM ad un  corso  di  formazione  per
veterinario  aziendale  organizzato  secondo  quanto    contenuto
nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2;
    c)  non  e'  in  condizioni  che  configurino  un  conflitto  di
interessi;
    d) non svolge  attivita'  a  favore  di  imprese  che  forniscono
servizi all'azienda  zootecnica  stessa  o  di  ditte  fornitrici  di
materie prime, materiali, prodotti o strumenti.
  3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura
la  tenuta  di  un  elenco  pubblico  nazionale  dei  veterinari  che
soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere  a)  b)  e  c);  la
decadenza  dei  requisiti  professionali  e/o  sopraggiunte  sanzioni
disciplinari per documentate violazioni deontologiche  e/o  di  legge
possono comportare la cancellazione dall'elenco.
  4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore,
comunica tale incarico ed ogni eventuale  modifica  o  cessazione  al
Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando
l'apposita funzionalita' predisposta nella Banca dati nazionale (BDN)
dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la  trasmissione  dell'Allegato
3. Il Servizio  veterinario  ufficiale  territorialmente  competente,
ricevuta la comunicazione e, previa verifica  della  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 2,  provvede  a  convalidare  tale
informazione in BDN. Tali  comunicazioni  possono  essere  effettuate
anche dall'operatore.
  5. Il veterinario aziendale effettua la  comunicazione  di  cui  al
comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.
                              Art. 4


        Compiti e responsabilita' del veterinario aziendale

  1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi  dell'art.  3,
comma 4, e' deputato a:
    a) fornire all'operatore  informazioni  ed  assistenza  affinche'
siano adottate misure e iniziative volte  a  garantire  la  qualifica
sanitaria dell'azienda, anche sulla base di  programmi  disposti  dai
Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e  le  buone
condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere
animale e la salubrita' dei mangimi;
    b) assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  riguardanti  la
notifica obbligatoria delle malattie infettive  degli  animali  e  la
comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la  salute  e
il benessere degli animali e per la  salute  umana  fatti  salvi  gli
obblighi previsti a carico dell'operatore;
    c)  offrire  assistenza  nella  tenuta  delle  registrazioni
obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
    d) fornire assistenza  e  supporto  per  la  redazione  di  piani
aziendali volontari  per  il  controllo  delle  malattie  ad  impatto
zoo-economico;
    e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione  e  della
registrazione degli animali;
    f) assicurare, per quanto possibile ed in  collaborazione  con  i
Servizi  veterinari  ufficiali  e    l'Istituto    zooprofilattico
sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di
morte degli animali e fornire assistenza e supporto per  il  corretto
smaltimento delle spoglie animali;
    g)  fornire  supporto  all'operatore  per  il  rispetto  delle
disposizioni in materia di impiego dei medicinali  veterinari  e  per
assicurare  buone  pratiche  a  garanzia  di  un  uso  prudente  e
responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello  sviluppo
dell'antimicrobico-resistenza.
  2. Il veterinario aziendale inserisce nel  Sistema  informativo  le
informazioni  in  merito  alla  gestione  sanitaria  dell'allevamento
presso  il  quale  opera,  all'attivita'  sanitaria  svolta,  agli
accertamenti eseguiti e ai trattamenti  farmacologici  prescritti  ed
effettuati da lui o da altri professionisti cosi' come  schematizzati
nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanita'  animale  e  dei
farmaci veterinari del Ministero della salute definisce  nel  Manuale
operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per  la
messa a disposizione di tali informazioni.
  3. Il veterinario aziendale  incaricato  dall'operatore  assume  la
responsabilita' relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto
legislativo 6  aprile  2006,  n.  193,  e  alla  gestione  dei  piani
volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.
                              Art. 5


                  Obblighi a carico dell'operatore
                    e del Veterinario aziendale

  1. L'operatore che si avvale della figura del veterinario aziendale
fornisce allo stesso le informazioni previste dalla normativa vigente
in materia di sanita' e  benessere  animale  e,  ove  codificate,  di
biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio  controllo,
e comunque, tutte quelle rilevanti  ai  fini  dello  svolgimento  dei
compiti di cui all'art. 4.
  2. Il veterinario aziendale e' responsabile della verifica e  della
corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui
al comma 1.
                              Art. 6


                        Attivita' di verifica

  1. Le Autorita' competenti, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 193  del  2007,  programmano  ed  attuano,  tramite  i
Servizi veterinari territorialmente competenti, adeguate attivita' di
verifica periodica sulla corretta attuazione del presente decreto.
                              Art. 7


                        Misure transitorie

  1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, sono  applicabili  a
far data dall'emanazione del Manuale operativo  di  cui  al  medesimo
art. 2, comma 6.
  2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto il requisito
di cui all'art. 3, comma 2, lettera b, si intende soddisfatto  se  il
veterinario aziendale  partecipa  al  corso  ECM  entro  dodici  mesi
dall'accetazione dell'incarico.
  3. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  ad  attuare  quanto  previsto  dal  presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e  con  le
relative norme di attuazione.
                              Art. 8


                        Disposizioni finali

  1. Dall'applicazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione  del  presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2017

                                                Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 125
                                                          Allegato 1

  Allegato 1  -  Dati  da  fornire  al  Sistema  informativo  per  la
epidemio-sorveglianza

a) Dati relativi alla natura e origine degli  alimenti  somministrati
    agli animali
. Provenienza e qualita' delle materie prime.
. Tipologia e composizione dei mangimi.
. Conservazione dei mangimi, etc

b) Dati  relativi  ai  medicinali  veterinari  e  alle  altre  cure
    somministrate agli animali e ai relativi trattamenti
. Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
. Durata e tipologia dei trattamenti.
. Tempi di sospensione.
. Residui.
. Reazioni avverse.
. Antimicrobico-resistenza.
. Mancata efficacia, etc.

c) Dati relativi alle patologie infettive e non
. Natimortalita', patologie enteriche e respiratorie del vitello.
. Sindromi  diarroiche,  acidosi,  chetosi,  dislocazioni  abomasali,
    meteorismo.
. Piani di autocontrollo e/o vaccinali nei  confronti  di  IBR,  BVD,
    ParaTBC.
. Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia  infettiva  e
    non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilita', parti,
    intervalli  parto-concepimento,  ritorni  in  calore,  ritenzioni
    placentari, etc).
. Tossicosi.
. Mastiti, informazioni relative alla qualita' e sanita' del latte.
. Patologie podaliche, etc.
. Body Condition Score, indici di conversione, etc.

d) Autocontrollo e manuali corretta prassi igienica
. Dati relativi ad attivita' di analisi e verifica svolte  in  regime
    di autocontrollo ovvero in fase di  applicazione  di  manuali  di
    corretta prassi igienica.

e) Ogni altro dato pertinente

                                                          Allegato 2

Allegato 2- Formazione del veterinario aziendale

Obiettivi formativi
Il corso di aggiornamento ha l'obiettivo di  fornire  al  Veterinario
  Aziendale le conoscenze  in  merito  ai  sistemi  e  alle  reti  di
  sorveglianza  epidemiologica  in  sanita'  pubblica  veterinaria
  compresa la tutela della sanita' e  del  benessere  animale,  delle
  norme di biosicurezza e del corretto uso del farmaco. La formazione
  deve dare una chiara visione di ruoli e competenze del  Veterinario
  Aziendale, dell'Operatore e  del  sistema  pubblico  dei  controlli
  senza trascurare gli aspetti normativi connessi.

Durata del  corso  -  Il  corso  ha  una  durata  minima  di  16  ore
  complessive.

Materiali e metodi
. Relazioni frontali
. Esercitazioni in aula a gruppi
. Visita alle aziende e esercitazioni sul campo
. Corsi FAD di aggiornamento e/o specialistica

Programma
1° Modulo: La produzione primaria ed il "pacchetto igiene" (totale  4
  ore)
. Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 882/2004, Reg.  (CE)  852/2004,  Reg.
    (CE) 853/2004, Reg. (CE) 183/2005
. Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica
. Benessere animale in azienda e durante il trasporto
. Farmaco: gestione, buone pratiche e tracciabilita'

2° Modulo: Le reti  di  epidemiosorveglianza:  criteri  di  raccolta,
  gestione ed utilizzo dei dati (totale 4 ore)
. Dati ed informazioni
. Sistemi informativi
. Malattie infettive sottoposte a denuncia e indagini epidemiologiche
. Sorveglianza sulle malattie infettive

3° Modulo: La gestione dell'azienda di produzione primaria (totale  4
  ore)
. Biosicurezza e gestione ambientale
. Manuali di corretta prassi igienica
. Principi generali dei sistemi di autocontrollo basati sull'HACCP
. Elementi di epidemiologia e di analisi del rischio
. Condizionalita' e Programmi di Sviluppo Rurale

4° Modulo:  Ruolo,  competenze,  tutela  e  responsabilita'  del
  Veterinario Aziendale (totale 4 ore)
. La certificazione veterinaria
. Il contratto operatore/veterinario aziendale
. Il sistema  dei  controlli  dell'Autorita'  competente  ed  il
    veterinario aziendale: ispezioni, audit
. Compiti del veterinario aziendale alla luce della vigente normativa

                                                          Allegato 3


              Parte di provvedimento in formato grafico

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