Data: 2012-04-04 04:35:38

Strutture alberghiere - PIANO BIENNALE per l'adeguamento incendi (Decr 16/3/12)

Strutture alberghiere - PIANO BIENNALE per l'adeguamento incendi (Decr 16/3/12)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 marzo 2012
Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. (12A03685) (GU n. 76 del 30-3-2012 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Visto l'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, recante  la  proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  febbraio
2012, n. 14;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di    documentazione
amministrativa;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20  maggio  1994,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive  turistico
alberghiere;
  Visto il decreto del Ministero dell'interno  del  6  ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  14  ottobre  2003,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  aggiornamento  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;
  Ritenuto  di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  7,  del
decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla adozione del
piano  straordinario  biennale  di  adeguamento  antincendio  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994,  che  non  abbiano  completato
l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi;
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012;

                              Decreta:

                              Art. 1


                    Scopo e campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e
8, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  il  piano
straordinario  biennale  di  adeguamento  alle  disposizioni  di
prevenzione incendi, di seguito denominato piano,  per  le  strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato  l'adeguamento
alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
  2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto  all'art.  3,
comma 5, e' consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in
possesso, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  dei
requisiti di sicurezza antincendio indicati  al  successivo  art.  5.
L'ammissione  al  piano  consente  la  prosecuzione  dell'esercizio
dell'attivita', ai soli fini antincendi.

       
     
                              Art. 2


          Piano straordinario di adeguamento antincendio

  1. Il piano decorre dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  ed  indica  il  programma  dell'adeguamento  alle  vigenti
disposizioni  di  prevenzione  incendi  che  gli  enti  e  i  privati
responsabili delle strutture ricettive di cui all'art. 1, di  seguito
denominati enti e privati responsabili, devono  realizzare  entro  il
termine di scadenza del 31 dicembre 2013.

       
     
                              Art. 3


          Modalita' di ammissione al piano straordinario
                    di adeguamento antincendio

  1.  Gli  enti  e  i  privati  responsabili  presentano  al  Comando
provinciale dei vigili  del  fuoco  territorialmente  competente,  di
seguito denominato Comando, entro il termine di 30 giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, domanda di  ammissione  al
piano, corredata della documentazione di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,
attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio
previsti all'art. 5 del presente decreto.
  2. La domanda di ammissione  di  cui  al  comma  1  deve,  inoltre,
comprendere:
    a) la richiesta  di  esame  del  progetto  relativo  al  completo
adeguamento  antincendio  delle  attivita',  di  cui  al  numero  66
dell'Allegato I, categorie B e C, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con le modalita' indicate all'art.
3 del medesimo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica.  Ove  il
progetto di adeguamento antincendio  sia  stato  gia'  approvato  dal
competente  Comando,  sono  da  indicare  soltanto  gli  elementi
identificativi dell'approvazione;
    b)  il  programma  di  adeguamento  dell'attivita'  alle  vigenti
disposizioni di prevenzione incendi.
  3. Il Comando, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
della domanda di cui al  comma  1,  effettua  i  controlli  volti  ad
accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti
all'art. 5, con le modalita' di  cui  al  comma  2  dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  si
esprime  sull'ammissione  al  piano  e,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, sulla conformita' del progetto.
  4. Nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 24 febbraio 2012,  n.14,  il  Comando  provvede  anche  a  dare
comunicazione alle autorita' competenti dei provvedimenti adottati.
  5. Agli enti e ai privati responsabili che omettano  di  presentare
l'istanza di cui al comma 1 o che non vengano ammessi  al  piano,  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151.  Fermo  restando  quanto
previsto all'art. 1, comma 2, gli stessi possono  presentare  istanza
di ammissione al piano, quando  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 5.

       
     
                              Art. 4


            Controlli al termine del piano straordinario
                    di adeguamento antincendio

  1. Al termine dell'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione
incendi previsti  nel  piano,  gli  enti  e  i  privati  responsabili
presentano  al  Comando  l'istanza  per  il  controllo  dell'avvenuto
adempimento, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  corredata
dalla documentazione ivi prevista.
  2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza  di  cui  al
comma 1, il Comando effettua i controlli previsti all'art. 4, commi 2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.
151.
  3. Gli enti e i privati responsabili possono richiedere al  Comando
l'effettuazione di visite tecniche, di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
  4. Gli enti e  i  privati  responsabili  qualora  per  sopravvenute
esigenze intendano apportare  modifiche  alle  misure  contenute  nel
progetto, di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  dell'art.  3,  devono
presentare istanza di valutazione del progetto di  variante,  con  le
modalita' di cui al medesimo  art.  3,  comma  2,  nel  rispetto  del
termine di  scadenza  del  piano  ai  fini  del  completamento  degli
adempimenti per l'adeguamento antincendio.

       
     
                              Art. 5


          Requisiti di sicurezza antincendio per l'accesso
          al piano straordinario di adeguamento antincendio

  1.  Le  strutture  ricettive  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  per
l'ammissione  al  piano  devono  essere  in  possesso  delle  misure
integrative di gestione della sicurezza indicate al  comma  3  e  dei
requisiti di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  del
Titolo II, dell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  9
aprile 1994,  integrato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  6
ottobre 2003: 9, 10, 11.2, 12, con le limitazioni di cui al  comma  2
del presente articolo, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, con  possibilita',
per quest'ultimo punto, di prevedere la capacita' di deflusso pari  a
quella indicata al  punto  20.1  alle  condizioni  ivi  riportate  e,
infine, 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di
esodo ad uso promiscuo. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento
delle vie di esodo rientrano anche  l'adozione  di  eventuali  misure
equivalenti previste dal decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre
2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga;
la  riduzione  dell'affollamento  potra'  costituire  soluzione  per
rientrare nel rispetto dei parametri.
  2. Il requisito di  sicurezza  antincendio  previsto  al  punto  12
dell'allegato al decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre  2003,  di
cui al precedente comma 1, e' richiesto, ai fini  dell'ammissione  al
piano, per le  sole  strutture  ricettive  per  le  quali  i  decreti
medesimi ne prevedono l'obbligo.
  3. Le misure di gestione  della  sicurezza,  di  cui  al  comma  1,
integrative rispetto a quelle previste al punto 14  dell'allegato  al
decreto del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  integrato  dal
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, devono prevedere un
servizio  interno  di  sicurezza,  permanentemente  presente  durante
l'esercizio  e  ricompreso  nel  piano  di  emergenza,  al  fine  di
consentire un tempestivo intervento di contenimento e  di  assistenza
all'esodo.
  4. Le strutture ricettive gia' dotate di  un  servizio  interno  di
sicurezza,  previsto  come  misura  alternativa  a  disposizioni  di
prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994 e del decreto del Ministro dell'interno 6  ottobre  2003,
devono  integrare  tale  servizio  con  un  numero  di  addetti  in
conformita' al criterio indicato al comma 5.
  5. Il servizio integrativo, di cui al comma 3,  deve  tenere  conto
della valutazione dei rischi d'incendio e deve essere  costituito  da
un numero minimo di addetti con il criterio di seguito indicato:
    a) fino a 100 posti letto: non inferiore ad una unita';
    b) oltre 100 e fino a 300 posti letto: due unita', con l'aggiunta
di una ulteriore unita' per ogni incremento della capacita' ricettiva
di 150 posti letto.
  6. Gli addetti del  servizio  di  cui  al  comma  3,  devono  avere
conseguito l'attestato di  idoneita'  tecnica  previsto  dall'art.  3
della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso
di cui all'allegato IX del decreto  Ministro  dell'interno  10  marzo
1998, rispettivamente di  tipo  B,  per  le  strutture  ricettive  di
categoria A e B dell'allegato I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 1° agosto 2011, n.151, e di tipo C, per  le  strutture
ricettive di categoria C del medesimo allegato.

       
     
                              Art. 6


                          Entrata in vigore

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2012

                         

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