TOSCANA pronta alla modifica del T.U. TURISMO (febbraio 2018)
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Fra le modifiche proposte la rivisitazione della disciplina sulla LOCAZIONE TURISTICA
[color=red][b]proposta 251 del 25/01/2018[/b][/color]
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
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ALLEGATO B
RELAZIONE
La proposta di legge modifica alcune disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
(Testo unico del sistema turistico regionale).
In primo luogo si interviene per modificare gli articoli 70, 122 e 123, relativi alla disciplina delle
locazioni turistiche e delle guide ambientali, a seguito del ricorso promosso, in data 27 febbraio
2017, dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dei suddetti articoli.
In particolare, riguardo alle locazioni turistiche viene eliminata la disciplina ritenuta invasiva
dell’esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile. Viene invece mantenuto
l’obbligo della comunicazione al comune dei dati statistici, in quanto tale previsione si ritiene
pienamente riconducibile alla competenza regionale in materia di turismo.
Relativamente professione di guida ambientale, nelle more dalla definizione da parte dello Stato di
tale professione, si conferma la disciplina dell'attività attribuendo alla stessa carattere transitorio e
cedevole.
Analogamente, è stato ritenuto opportuno specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole
anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico.
Inoltre, con l’intervento legislativo si propongono:
- modifiche che si rendono necessarie in seguito alle verifiche di impatto della normativa, condotte
confrontandosi con le associazioni delle imprese e delle professioni e con gli enti locali;
- modifiche che rispondono all’esigenza di una riscrittura del precetto in modo più coerente dal
punto di vista formale.
- modifiche per adeguare le disposizioni sulla guida turistica al sopravvenuto annullamento, da parte
del Consiglio di Stato, dei decreti ministeriali relativi alla “guida specialistica”.
Infine con l’intervento legislativo, al fine di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi
turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e dei
proprietari/usufruttuari in caso di locazione turistica, vengono introdotte le sanzioni pecuniarie da
applicare in caso di l’omissione o di incompleta effettuazione della comunicazione.
Esame dell’articolato:
• Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 86/2016
La norma attualmente contempla solo le strutture ricettive, per cui occorre estendere l'obbligo di
fornire le informazioni sull’accessibilità anche agli stabilimenti balneari.
• Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della l.r.86/2016
Si riformula la lettera m) con un’espressione più corretta dal punto di vista lessicale.
• Art. 3 – Modifiche all’articolo 5 della l.r. 86/2016
L’aggiunta del comma 3 bis serve a chiarire che, nel caso di funzione di accoglienza e informazione
sovracomunale, anche la Città metropolitana di Firenze - alla stregua dei comuni capoluoghi - deve
attenersi alle convenzioni con TPT e con FST.
• Art. 4 – Modifiche all’articolo 7 della l.r. 86/2016
La modifica è correlata all’aggiunta del comma 3 bis nell’articolo 5.
• Art. 5 – Modifiche all’articolo 14 della l.r. 86/2016
Si introduce, al fine dell’individuazione dei componenti della Cabina di regia del turismo da
designare “dalle organizzazioni sindacali di lavoratori” e “dalle organizzazioni agrituristiche”, il
requisito della “maggiore rappresentatività”, così come già previsto per le associazioni di categoria
del turismo.
• Art. 6 – Modifiche all’articolo 18 della l.r. 86/2016
Si riformula il precetto con maggior precisione.
• Art. 7 – Modifiche all’articolo 21 della l.r. 86/2016
Al comma 1 si corregge la terminologia usata, sostituendo la parola “alloggi” con “unità abitative”.
Al comma 6 si riformula il precetto con maggior precisione.
• Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 86/2016
Ai comma 1, 4 e 5 si sostituiscono le parole “unità abitative” con le parole “alloggi” e viceversa.
Al comma 2 si prevede la possibilità che l’albergo diffuso possa essere composto anche da una o
più strutture ricettive alberghiere o extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, alle
quali si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia, al fine di realizzare un’offerta
differenziata.
• Art. 9 – Modifiche all’articolo 24 della l.r. 86/2016
Si inserisce la possibilità di esercitare l’attività di centro benessere anche per le strutture ricettive
all’aperto - nella fattispecie per i campeggi - alla stregua di quanto previsto per le strutture ricettive
alberghiere .
• Art.10 – Modifiche all’articolo 25 della l.r. 86/2016
Si inserisce la possibilità di esercitare l’attività di centro benessere anche per le strutture ricettive
all’aperto - nella fattispecie per i villaggi turistici - alla stregua di quanto previsto per le strutture
ricettive alberghiere.
• Art. 11 – Modifiche all’articolo 26 della l.r. 86/2016
Si inserisce la possibilità di esercitare l’attività di centro benessere anche per le strutture ricettive
all’aperto - nella fattispecie per i camping-village - alla stregua di quanto previsto per le strutture
ricettive alberghiere.
Al comma 3 si corregge il range percentuale, in modo da eliminare la parziale sovrapposizione
precedente e distinguere con precisione la tipologia del camping village da quella del campeggio.
• Art. 12 – Modifiche all’articolo 27 della l.r. 86/2016
Si completa la previsione con il necessario riferimento alla classificazione dei marina resort.
• Art. 13 – Modifiche all’articolo 35 della l.r. 86/2016
Si amplia il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15
giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall’articolo 92, comma 2
per le agenzie di viaggio.
• Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 86/2016
Si completa la disposizione sulla classificazione, con riferimento ai marina resort, ai residence e ai
condhotel.
• Art. 15 – Modifiche all’articolo 38 della l.r. 86/2016
Si recepisce la richiesta dei comuni di formulare con maggior precisione quando scatta l’obbligo
delle verifiche.
• Art. 16 – Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016
Si riformula la rubrica inserendo dopo le parole “altre strutture ricettive” le parole “locazioni
turistiche”, per chiarire che nel capo sono disciplinate le due fattispecie.
• Art. 17 – Modifiche all’articolo 46 della l.r. 86/2016
L’eliminazione del riferimento “per la gioventù” risponde a criteri di attualizzazione della tipologia
di struttura ricettiva “ostello”.
• Art. 18 – Modifiche all’articolo 52 della l.r. 86/2016
Si amplia il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15
giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall’articolo 92, comma 2
per le agenzie di viaggio.
• Art. 19 – Modifiche all’articolo 62 della l.r. 86/2016
Si amplia il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a 15
giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall’articlo 92, comma 2
per le agenzie di viaggio.
• Art. 20 – Modifiche all’articolo 68 della l.r. 86/2016
Si amplia il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione portando il periodo da 8 a
15 giorni, in modo da equipararlo a quello previsto per la fattispecie analoga dall’articolo 92,
comma 2 per le agenzie di viaggio.
• Art. 21 – Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 86/2016
[color=red][b]Si riformula la norma sulle locazioni turistiche, il cui contenuto è stato ritenuto invasivo della
competenza legislativa statale in materia di diritto civile.[/b][/color]
• Art. 22 – Modifiche all’articolo 74 della l.r. 86/2016
[b]Si inserisce la parola “ricettive” dopo il termine “strutture”, in modo da evitare che la sanzione
possa essere intesa come riferita anche alle locazioni turistiche.[/b]
• Art. 23 – Modifiche all’articolo 75 della l.r. 86/2016
Al comma 4 si opera un mero adeguamento terminologico.
• Art. 24 – Modifiche all’articolo 80 della l.r. 86/2016
Al comma 2 si cassa un riferimento superfluo.
• Art. 25 – Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo III della l.r. 86/2016
Si riformula la rubrica del capo, perché le disposizioni del medesimo sono ora da riferirsi a tutti i
soggetti ivi previsti: non più solo strutture ricettive e stabilimenti balneari, ma anche locazioni
turistiche.
• Art. 26 – Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 86/2016
Si riformula la norma che disciplina le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, inserendo
anche quella tra Comuni e Regione affinché quest’ultima disponga degli elenchi completi dei
concessionari degli stabilimenti balneari.
• Art. 27 – Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 86/2016
[color=red][b]Si introduce l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei
titolari/gestori delle strutture ricettive e dei proprietari/usufruttuari in caso di locazione turistica.[/b][/color]
• Art. 28 – Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 86/2016
Si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l’omissione o l’incompleta effettuazione
della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche.
• Art. 29 – Modifiche all’articolo 87 della l.r. 86/2016
Si rettifica la formulazione dell’incipit del comma 3 – da “rientrano“ a “sono” - in quanto già la
lettera d) dello stesso comma 3 apre ad attività residuali e l'uso del termine “rientrano” può dare
adito ad indefinite estensioni della tipologia “attività complementari”.
• Art. 30 – Modifiche all’articolo 90 della l.r. 86/2016
Per le stesse motivazioni di cui all’articolo 29, si rende necessario cassare la frase “nonché di ogni
altra attività complementare”.
• Art. 31 – Modifiche all’articolo 91 della l.r. 86/2016
Al comma 2 si riformula l’obbligo di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, con termini più
aderenti al dettato della norma statale.
Al comma 3 si introduce il rinvio ad atto amministrativo per la definizione del massimale, non
stabilito da norme statali.
• Art. 32 – Modifiche all’articolo 92 della l.r. 86/2016
Al comma 2 si formula il precetto in maniera più precisa.
• Art. 33 – Modifiche all’articolo 93 della l.r. 86/2016
Al comma 1 si formula il precetto in maniera più precisa.
• Art. 34 – Modifiche all’articolo 99 della l.r. 86/2016
Al comma 1 si modifica il richiamo di altre disposizioni per gli uffici biglietteria – si rinvia a quelle
in materia di agenzia di viaggio, anziché a che quelle in materia di esercizio occasionale di attività
di organizzazione di viaggi di cui all’art. 98 - dato che è difficile immaginare che un ufficio
biglietteria che operi con un'ulteriore attività di organizzazione di viaggi lo faccia in maniera
occasionale.
• Art. 35 – Modifiche all’articolo 104 della l.r. 86/2016
Si modifica la norma sulla definizione di guida turistica, cassando per la guida “specialistica” i
riferimenti ai due decreti ministeriali nel frattempo annullati dal Consiglio di Stato e introducendo
un opportuno richiamo alle norme statali sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i
cittadini dell’Unione europea.
• Art. 36 –Abrogazione dell’articolo 109 della l.r. 86/2016
Si abroga la norma sull’integrazione dell’abilitazione per la guida turistica che intenda esercitare in
ulteriori lingue straniere, perché quanto ivi disciplinato deve essere derubricato al regolamento in
conformità alla emananda disciplina statale.
• Art. 37 – Modifiche all’articolo 114 della l.r. 86/2016
Si conferma, nelle more dalla definizione da parte dello Stato della professione di accompagnatore
turistico, la definizione di tale professione, attribuendo alla stessa carattere transitorio e cedevole.
• Art. 38 – Modifiche all’articolo 115 della l.r. 86/2016
Si rinvia al regolamento, nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per
l’esercizio dell’attività, l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alla professione di
accompagnatore turistico, in conformità ai principi e alle disposizioni statali in materia. Si introduce
inoltre un opportuno richiamo alle norme statali sul riconoscimento delle qualifiche professionali
per i cittadini dell’Unione Europea.
• Art. 39 – Abrogazione dell’articolo 116 della l.r. 86/2016
Conseguentemente alla nuova formulazione dell’articolo 38, si abroga la norma sui titoli scolastici e
formativi dell’accompagnatore turistico.
• Art. 40 – Sostituzione dell’articolo 122 della l.r. 86/2016
Si riformula la norma definitoria delle guide ambientali, introducendo il necessario richiamo ai
principi e alle norme (eventualmente) definite dal legislatore statale.
Si precisa che il regolamento definirà le “articolazioni” (necessarie) della professione (ad es.
escursionistica, equestre, etc.) e non -come nel vigente - le “specializzazioni” che fanno presupporre
a contrario l’esistenza di una guida ambientale “non specializzata”, cosa che non è.
• Art. 41 – Sostituzione dell’articolo 123 della l.r. 86/2016
Si confermano, nelle more dalla definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della
professione di guida ambientale, le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di guida
ambientale, attribuendo, quindi, alle stesse carattere transitorio e cedevole.
• Art. 42 – Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016
Si ripristina il precetto di cui al comma 4 dell’articolo 34 bis della l.r. 42/2000, che consentiva alle
strutture ricettive abilitate in data antecedente al 2000 la continuazione dell’attività pur in assenza
dei determinati requisiti strutturali.
Si introduce una disposizione transitoria a salvaguardia dei camping village che, relativamente alla
percentuale di piazzole allestite al gestore, rispondono al requisito minimo del 30% (introdotto dal
testo unico) ma non rispondono al (nuovo) requisito minimo del 40%, introdotto dalla modifica
operata sull’articolo 26.
Si riporta in questa sede, per opportuna e necessaria collocazione, la norma transitoria sui titoli di
studio dell’accompagnatore turistico, già ubicata al comma 2 dell’articolo 116 (ora abrogato).