Buongiorno, siamo in Versilia, nella ns zona esiste un hotel 2 stelle chiuso da anni per il quale il Suap non ha ricevuto nessuna comunicazione di cessazione e la società di gestione risulta sempre attiva. Di fatto comunque è chiuso da anni. Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione la licenza decade dopo un anno se di fatto non viene esercitata, la stessa cosa riguarda anche una struttura ricettiva? il Suap ci dice che non è possibile fare un subentro ma occorre fare un'inizio di attività per il fatto che l'albergo è chiuso ma di fatto non esiste nessuna comunicazione..secondo voi è corretto obbligare a fare un'inizio di attività ??
Questo hotel ha un'autorizzazione rilasciata nel 2004 dal Suap per una determinata ricettività che, come risulta è parte integrante della licenza rilasciata nel 1997. A suo tempo, dopo una verifica della Asl ed un parere favorevole fu modificata la ricettività e realizzati dei bagni per cui ad esempio una camera doppia risultava essere di mq.12,27. Se oggi facessimo un'inizio di attività potremmo confermare la ricettività autorizzata nel 2004?
grazie infinite per la risposta, buon lavoro Silvia
Buongiorno, siamo in Versilia, nella ns zona esiste un hotel 2 stelle chiuso da anni per il quale il Suap non ha ricevuto nessuna comunicazione di cessazione e la società di gestione risulta sempre attiva. Di fatto comunque è chiuso da anni. Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione la licenza decade dopo un anno se di fatto non viene esercitata, la stessa cosa riguarda anche una struttura ricettiva? il Suap ci dice che non è possibile fare un subentro ma occorre fare un'inizio di attività per il fatto che l'albergo è chiuso ma di fatto non esiste nessuna comunicazione..secondo voi è corretto obbligare a fare un'inizio di attività ??
Questo hotel ha un'autorizzazione rilasciata nel 2004 dal Suap per una determinata ricettività che, come risulta è parte integrante della licenza rilasciata nel 1997. A suo tempo, dopo una verifica della Asl ed un parere favorevole fu modificata la ricettività e realizzati dei bagni per cui ad esempio una camera doppia risultava essere di mq.12,27. Se oggi facessimo un'inizio di attività potremmo confermare la ricettività autorizzata nel 2004?
grazie infinite per la risposta, buon lavoro Silvia
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Salve,
la questione è annosa (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6827.msg13727#msg13727) e l'abbiamo trattata varie volte nel corso degli ultimi anni (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2848.0, http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36092.0, (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31318.0)) sostenendo la tesi per cui, MANCANDO UNA DISPOSIZIONE ESPRESSA, non si realizza la decadenza dell'attività ricettiva per mero mancato esercizio anche ultrannuale.
Questo A MENO CHE il precedente titolare non si sia cancellato dalla CCIAA quindi facendo venir meno l'impresa anche agli effetti amministrativi (questa circostanza infatti può ritenersi quale implicita comunicazione di cessazione).
Pertanto la situazione va così ricostruita:
1) nè il Dlgs 79/2011 nè la Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 prevedono decadenza
2) mentre prevedono l'obbligo di comunicazione della sospensione oltre gli 8 giorni (art. 35 L.R.)
3) e l'obbligo di comunicazione del subingresso entro 60 giorni (art. 34 l.r.)
Alla luce di questi presupposti oggi A (nuovo gestore) può stipulare il contratto di ACQUISTO (o affitto) di (RAMO DI) AZIENDA con B (attuale titolare/proprietario). Se il notaio roga l'atto significa che riconosce l'esistenza di una azienda in senso tecnico (art. 2556 c.c.) ed a questo punto il SUP non può sindacare il contratto.
A presenta quindi subingresso nell'attività alle stesse condizioni e modalità previste per il dante causa salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla normativa sopravvenuta (es. antincendio, sicurezza alimentare).
La SOMMINISTRAZIONE agli alloggiati non è soggetta ad autonoma procedura .... la indicherà nella scia di subingresso presentando altresì notifica sanitaria.
[b]A favore di questa soluzione si può segnalare che che la VECCHIA L. 135/2001 (abrogata) prevedeva:
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
TALE DISPOSIZIONE NON E' STATA RIPRODOTTA NEL NUOVO CODICE[/b]
Ciò premesso, seppur riteniamo questa soluzione interpretativa fondata (anche in relazione al principio di legalità delle ipotesi di decadenza), non riteniamo la posizione del SUAP completamente "infondata" in quanto il lungo decorso del tempo, il mutamento normativo potrebbe far ritenere al SUAP prima ed al TAR dopo che si sia realizzata una cessazione di fatto valida anche ai fini giuridici. DIFFICILE valutare quale potrebbe essere la posizione del tar.