Ciao,
vi chiedo supporto e confronto in merito.
Mi interessa individuare una linea di confine, anche solo in termini generici, tra attività formativa libera e non.
Considerando tale fine, per quanto riguarda l'organizzazione di corsi di formazione è corretta la seguente ricostruzione?
- i corsi di formazione sono liberi sempre che la professione che si deve acquisire tramite la frequenza del corso sia essa stessa libera ossia non sia riconosciuta nè regolata normativamente. L'attestato rilasciato a seguito di tale tipo di corso non ha alcun valore legale. Non fa parte dei diplomi di Stato; si tratta di un semplice certificato di formazione professionale privato ossia un “attestato di frequenza“ diverso dal rilascio di una “qualifica professionale“.
- gli enti che organizzano liberi corsi di formazione possono chiedere l'accreditamento ossia il riconoscimento da parte della Regione competente dell’idoneità a gestire iniziative di formazione nell'ambito dei bandi provinciali e regionali.
- tutti gli enti che organizzano di corsi di formazione, siano essi accreditati o meno, possono assumere la denominazione di "agenzia formativa"
L'attività formativa se esercitata in forma di impresa societaria deve essere prevista nell'oggetto sociale.
Se ci sono delle normative specifiche da individuare ditemi...mi viene in mente solo la macro libertà costituzionale...
Ciao,
vi chiedo supporto e confronto in merito.
Mi interessa individuare una linea di confine, anche solo in termini generici, tra attività formativa libera e non.
Considerando tale fine, per quanto riguarda l'organizzazione di corsi di formazione è corretta la seguente ricostruzione?
- i corsi di formazione sono liberi sempre che la professione che si deve acquisire tramite la frequenza del corso sia essa stessa libera ossia non sia riconosciuta nè regolata normativamente. L'attestato rilasciato a seguito di tale tipo di corso non ha alcun valore legale. Non fa parte dei diplomi di Stato; si tratta di un semplice certificato di formazione professionale privato ossia un “attestato di frequenza“ diverso dal rilascio di una “qualifica professionale“.
- gli enti che organizzano liberi corsi di formazione possono chiedere l'accreditamento ossia il riconoscimento da parte della Regione competente dell’idoneità a gestire iniziative di formazione nell'ambito dei bandi provinciali e regionali.
- tutti gli enti che organizzano di corsi di formazione, siano essi accreditati o meno, possono assumere la denominazione di "agenzia formativa"
L'attività formativa se esercitata in forma di impresa societaria deve essere prevista nell'oggetto sociale.
Se ci sono delle normative specifiche da individuare ditemi...mi viene in mente solo la macro libertà costituzionale...
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Tutto corretto ... la COSTITUZIONE lo prevede in modo chiaro (anche quando parla delle scuole paritarie).
Occorre semmai aggiungere che in determinati contesti regionali la "FORMAZIONE" a bambini (anche se è improprio parlare di formazione in quei casi, ma di educazione) è assoggettata a disciplina particolare (fra 0 e 3 anni).
Occorre poi ricordare che le "scuole di danza" e simili, che comunque hanno uno scopo formativo, ricadono nello stesso princiopio di libertà a meno che non "mascherino" una palestra ... lo stesso dicasi per i corsi di cucina e simili.
INSOMMA: insegnare è una LIBERTA' FONDAMENTALE, non soggetta ad autorizzazione o riconoscimento (a meno che non voglia che il titolo abbia un valore giuridico) ... ed a meno che non nasconda altra attività.