CASO NUMERO 1:
SE TIZIO CON LA SUA AUTOVETTURA O MINIBUS ADIBITO A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE OGNI TANTO INVECE DI ATTENDERE LA CLIENTELA PRESSO LA PROPRIA RIMESSA PASSA A PRENDERLA IN UN LUOGO DIVERSO EFFETTUA LA PRESTAZIONE E LA RIACCOMPAGNA NELLO STESSO LUOGO DEL PRELEVAMENTO, QUALE INFRAZIONE O REATO COMMETTE?
CASO NUMERO 2:
SE TIZIO STA TORNANDO COL PROPRIO VEICOLO VUOTO ALLA RIMESSA E VOLONTARIAMENTE FA SALIRE A BORDO ALTRE PERSONE EFFETTUANDO ALTRE PRESTAZIONI COMMETTE LA STESSE INFRAZIONE DEL CASO PRECEDENTE?
CASO NUMERO 1:
SE TIZIO CON LA SUA AUTOVETTURA O MINIBUS ADIBITO A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE OGNI TANTO INVECE DI ATTENDERE LA CLIENTELA PRESSO LA PROPRIA RIMESSA PASSA A PRENDERLA IN UN LUOGO DIVERSO EFFETTUA LA PRESTAZIONE E LA RIACCOMPAGNA NELLO STESSO LUOGO DEL PRELEVAMENTO, QUALE INFRAZIONE O REATO COMMETTE?
[color=red]REATI NESSUNO (a meno che non uccida il passeggero ;) ;) ;) ;)
Si tratta di illecito amministrativo per violazione art. 3 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 sanzionato dall'art. 85 comma 4 bis del CODICE DELLA STRADA
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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CASO NUMERO 2:
SE TIZIO STA TORNANDO COL PROPRIO VEICOLO VUOTO ALLA RIMESSA E VOLONTARIAMENTE FA SALIRE A BORDO ALTRE PERSONE EFFETTUANDO ALTRE PRESTAZIONI COMMETTE LA STESSE INFRAZIONE DEL CASO PRECEDENTE?
[color=red]Sì, qualunque servizio che non parta dalla RIMESSA a meno che il regolamento comunale non preveda delle eccezioni, è sanzionato come detto sopra[/color]
Buongiorno.
Mi permetto di osservare che la risposta fornita al caso 1 non è a mio parere corretta, o, almeno, avrebbe dovuto essere esplicitata in modo più dettagliato.
Infatti, il "passare a prendere la clientela in un luogo diverso dalla rimessa" e il "riaccompagnarla in detto luogo, o altro luogo, diverso dalla rimessa" non costituisce di per sé alcun illecito amministrativo.
Nelle attività di NCC l'art. 3, comma 1, della "famigerata" L.21/1992 prevede che "[i]Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio[/i]". Il fatto che l'utenza specifica debba avanzare apposita richiesta "presso la rimessa" non significa che poi il noleggiatore debba subito far entrare nella propria auto il cliente.......
Può benissimo accadere che io mi rechi presso la rimessa (e anche qui ci sarebbe molto da dire.......telefono no? Mail no? La legge è del 1992.......) e concordi col noleggiatore di voler essere accompagnato insieme a tre amici a vedere una partita di calcio a San Siro, chiedendo che il noleggiatore ci venga a prendere a casa mia il giorno dopo. Certo, il noleggiatore dovrà partire dalla rimessa, e da quel momento dovrà considerare iniziato il servizio, ma a me ed ai miei amici potrà eccome venirci a prendere sotto casa mia, e riaccompagnarci lì dopo averci portato a vedere la partita.
Buongiorno.
Mi permetto di osservare che la risposta fornita al caso 1 non è a mio parere corretta, o, almeno, avrebbe dovuto essere esplicitata in modo più dettagliato.
Infatti, il "passare a prendere la clientela in un luogo diverso dalla rimessa" e il "riaccompagnarla in detto luogo, o altro luogo, diverso dalla rimessa" non costituisce di per sé alcun illecito amministrativo.
Nelle attività di NCC l'art. 3, comma 1, della "famigerata" L.21/1992 prevede che "[i]Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio[/i]". Il fatto che l'utenza specifica debba avanzare apposita richiesta "presso la rimessa" non significa che poi il noleggiatore debba subito far entrare nella propria auto il cliente.......
Può benissimo accadere che io mi rechi presso la rimessa (e anche qui ci sarebbe molto da dire.......telefono no? Mail no? La legge è del 1992.......) e concordi col noleggiatore di voler essere accompagnato insieme a tre amici a vedere una partita di calcio a San Siro, chiedendo che il noleggiatore ci venga a prendere a casa mia il giorno dopo. Certo, il noleggiatore dovrà partire dalla rimessa, e da quel momento dovrà considerare iniziato il servizio, ma a me ed ai miei amici potrà eccome venirci a prendere sotto casa mia, e riaccompagnarci lì dopo averci portato a vedere la partita.
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CONCORDIAMO AL 100% SULLA PRECISAZIONE DI ROLANDO (CHE OVVIAMENTE EVIDENZIA UN CASO SPECIFICO, MOLTO PARTICOLARE).
LA NORMATIVA LASCIA AMPI SPAZI ANCHE SULL'USO DI TELEFONI O ALTRI SISTEMI PER LA PRENOTAZIONE ... ED IL LEGISLATORE ANCORA NON E' INTERVENUTO PER CHIARIRE (IN UN SENSO O NELL'ALTRO).
POSSIAMO AGGIUNGERE CHE DI FATTO, ESPERIENZA INSEGNA CHE IL 90% DEGLI OPERATORI NON PARTE NE' RIENTRA DALLA RIMESSA (ALCUNI FORSE NON CE L'HANNO O NON CI SONO MAI STATI!) .... UNA BUONA PERCENTUALE DI QUESTI FORSE NON LAVORA NEMMENO NEL COMUNE CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE (NON AZZARDIAMO PERCENTUALI, MA SONO ALTE NEI COMUNI NON CAPOLUOGO) ....