Data: 2012-04-03 17:05:59

Copia del documento è INDISPENSABILE per la validità delle autocertificazioni

Copia del documento è INDISPENSABILE per la validità delle autocertificazioni
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26 marzo 2012 n. 1739.

N. 01739/2012REG.PROV.COLL.

N. 10045/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10045 del 2009, proposto da:
Sportfly - Societa' Sportiva Dilettantistica A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Simone, con domicilio eletto presso Giuseppe Corapi in Roma, via Pietro Borsieri, 3;
contro
Comune di Monte San Giovanni Campano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;
nei confronti di
Phisioglobal Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Ceci, con domicilio eletto presso Anna Maria Venchi in Roma, viale Mazzini, 142;
Cogesi Coop. A R.L., Ditta Individuale Olimpia di Coratti Marco;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00583/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISCINA COMUNALE COPERTA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monte San Giovanni Campano e di Phisioglobal Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Sabatini, per delega dell'Avv. Simone, Gentile e Lepore, per delega dell'Avv. Ceci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La società Sportfly ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio la propria esclusione dalla gara indetta dal Comune di Monte San Giovanni Campano per la concessione della gestione della piscina comunale nonché l’aggiudicazione a favore della Phisioglobal e la collocazione al secondo posto della ATI CO.GE.SI, entrambe - secondo la ricorrente – illegittimamente ammesse a partecipare.
Il T.a.r. ha respinto il ricorso, considerando legittimo motivo di esclusione la mancata allegazione alla dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione presentata da parte della ricorrente della copia del documento di identità, richiesta ai sensi degli artt. 47 e 38, comma 3 del d.P.R. 445/2000. Ha quindi giudicato prive di interesse e, comunque, infondate le censure avverso l’ammissione delle altre partecipanti.
L’interessata ha proposto appello, sostenendo l’illegittimità dell’esclusione atteso l’obbligo da parte della Commissione, in caso di mancata allegazione della copia del documento, di chiederne l’integrazione ai sensi degli artt. 46 d. lgs. n. 163/2006 e 71, comma 3 d.P.R. n. 445/2000 e, comunque, per ambiguità della clausola.
Ha poi dedotto l’erroneità del rigetto del motivo avverso l’ammissione della Phisioglobal, per non essere questa iscritta alla Camera di commercio per la gestione di impianti sportivi come attività prevalente, come richiesto dal bando. Ha quindi riproposto gli altri motivi non esaminati in primo grado.
Si sono costituiti la controinteressata ed il Comune di Monte San Giovanni Campano, resistendo all’appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All’udienza del 13 dicembre 2011, in vista della quale le parti hanno depositato memorie difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’appello è infondato.
L’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333).
L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di chiarimenti sul suo contenuto ex art. 46 d. lgs. n. 163/2006, ma la sua giuridica inesistenza con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.
Né è possibile appellarsi, nella specie, alla ambiguità della clausola del bando per sostenere la necessità della massima ammissione dei concorrenti a gara.
Invero, l’obbligo per le imprese partecipanti di allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione la fotocopia di documento di identità era chiaramente indicato dal bando, peraltro con evidenziazione in carattere corsivo e neretto.
Dal rigetto del primo motivo di appello e dalla conferma della legittimità dell’esclusione della ricorrente discende, secondo quanto stabilito dal primo giudice, la mancanza di legittimazione ad impugnare l’aggiudicazione e l’ammissione a gara, rispettivamente della prima e della seconda classificata (Cons. St. Ad. Pl. 7.4.2011, n. 4) con conseguente esonero dall’esame della fondatezza dei relativi motivi d’appello.
Conclusivamente, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, per l’effetto confermando la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
Doris Durante, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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