Data: 2012-04-03 11:36:46

vendita alimentari nelle rivendite di tabacchi

Buongiorno, nelle rivendite di tabacchi sono normalmente vendute merendine, pattatine, e snack di tutti i tipi, quindi possono essere vendute anche le confezioni di integratori alimentari? vi ringrazio in anticipo per le risposte,

riferimento id:4349

Data: 2012-04-03 17:13:40

Re:vendita alimentari nelle rivendite di tabacchi


Buongiorno, nelle rivendite di tabacchi sono normalmente vendute merendine, pattatine, e snack di tutti i tipi, quindi possono essere vendute anche le confezioni di integratori alimentari? vi ringrazio in anticipo per le risposte,
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Gli integratori alimentari sono a tutti gli effetti PRODOTTI ALIMENTARI e quindi possono essere venduti da parte di esercizi commerciali in possesso dei requisiti professionali (art. 71 dlgs 59/2010) previa presentazione di scia per vendita al dettaglio.
Le rivendite di tabacchi POSSONO venderli ma previa SCIA in quanto non rientranti nella tabella speciale.


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Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 3/6/2010 n. 63644
Vendita integratori alimentari

Codesta Federazione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di commercializzazione degli integratori alimentari nelle profumerie.
A tale proposito si fa presente quanto segue.
Il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, che ha attuato la Direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002, all’art 2 definisce integratori alimentari i “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
Per effetto del citato decreto, poi, gli integratori alimentari sono “commercializzati in forma preconfezionata” (cfr. art. 1, comma 2) e predosati in “capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari” (cfr. art. 2, comma 3).
Dalla definizione degli integratori alimentari di cui al citato art. 2 risulta evidente che trattasi di prodotti rientranti nel settore merceologico alimentare. Di conseguenza, detti prodotti possono essere venduti esclusivamente dagli esercizi commerciali legittimati a vendere i prodotti del settore alimentare i cui titolari devono risultare quindi in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Ove, pertanto, i soggetti titolari di profumerie intendano vendere i prodotti in discorso, devono acquisire il requisito professionale e il relativo titolo abilitante all’esercizio.


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Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

CIRCOLARE 5 novembre 2009
Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare. (09A14198) (G.U. Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2009)

Premessa.
  Alla  luce del complesso quadro legislativo delineatosi nel settore
alimentare,  si  ritiene  opportuno  fornire  indicazioni ed elementi
utili  agli  operatori  del  settore  alimentare  e  agli  organi  di
controllo per una corretta interpretazione delle norme specifiche su:
    1) prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
    2) alimenti addizionati di vitamine e minerali;
    3) integratori alimentari,
ai fini di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti.
  Va  premesso  che  a  livello  nazionale  il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE recante
la  disciplina  dei  soli  prodotti  destinati  ad  una alimentazione
particolare,  quali  gli  alimenti per la prima infanzia e i prodotti
dietetici,  ha  compreso  inizialmente  nel suo campo di applicazione
anche  gli  integratori  alimentari  e  gli  alimenti  addizionali di
vitamine  e  minerali. Con l'adozione di detta direttiva, infatti, fu
rinviata ad una fase successiva l'armonizzazione di queste ultime due
categorie  di  prodotti,  che  invece,  secondo i criteri della legge
nazionale  previgente,  erano  considerati  a  loro  volta  prodotti
dietetici.
  La  direttiva  89/398/CEE,  risalente  ad  oltre  venti anni fa, ha
subito  nel  tempo  varie  modifiche  e  risulta  oggi abrogata dalla
direttiva 2009/39/CE, che ne rappresenta la versione codificata.
  A  dieci anni dall'emanazione del decreto legislativo 111/92 e' poi
intervenuta  la disciplina specifica sugli integratori alimentari con
la direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 169/2004,
e  dopo  altri  quattro  anni  quella  sugli  alimenti addizionati di
vitamine e minerali con il regolamento (CE) 1925/2006.
  Con  quest'ultimo  regolamento  e'  intervenuto  in  pari  data  il
regolamento  (CE)  1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e
sulla  salute  fornite  sui prodotti alimentari, i cosiddetti claims,
che si applica a tutti gli alimenti, compresi quelli rientranti nelle
categorie specifiche in questione.
  Nonostante  l'articolazione  normativa  cui  si  e'  pervenuti,  si
continua  a  registrare  una  presentazione  impropria  di  prodotti
notificati  in  relazione  allo  specifico  campo  normativo  di
appartenenza.
Criteri di demarcazione.
  In  linea  generale,  per  poter  essere  considerato dietetico, un
prodotto  deve  presentare  sul  piano  nutritivo  una  composizione
appositamente  ideata  per far fronte alle specifiche esigenze di una
fascia  particolare  di  consumatori,  quando solo questa puo' trarre
"benefici"  dal suo consumo e non l'intera popolazione, che al limite
potrebbe arrivare ad averne anche degli svantaggi.
  A  tal  fine la sua composizione deve essere nettamente distinta da
quella  di  prodotti  analoghi  di  uso  corrente, ove esistenti, per
effetto  di  un  adattamento nutrizionale significativo alle esigenze
nutrizionali  particolari.  In alcuni casi un prodotto dietetico puo'
rappresentare l'intera razione alimentare.
  Sui  criteri  per  la  destinazione  selettiva  di un prodotto come
dietetico  si  considerino i seguenti esempi: una pasta senza glutine
non apporterebbe alcun "beneficio" ad un consumatore non intollerante
a  tale sostanza, mentre un prodotto con una componente in aminoacidi
priva  di  fenilalanina,  per  un  consumatore  non fenilchetonurico,
sarebbe nutrizionalmente svantaggioso.
  Alla    luce    dell'evoluzione    normativa    che    ha  portato
all'inquadramento  autonomo  degli  integratori  alimentari, prodotti
presentati  in  capsule,  pastiglie,  compresse, pillole e simili non
risultano  inquadrabili  tra  i dietetici in quanto non rappresentano
dei succedanei di alimenti di uso corrente specificamente adattati ad
esigenze nutrizionali particolari.
  Solo  in  casi  eccezionali,  quando  la  composizione mirata di un
prodotto  ne  impone  un uso selettivo (valga lo stesso esempio della
miscela  di  aminoacidi  priva  di  fenilalanina),  la  destinazione
particolare  prevale  sulla  forma  di  presentazione  e  il prodotto
stesso, pur se in capsule, si colloca tra i dietetici.
  In  definitiva,  un prodotto in possesso di un profilo nutrizionale
di  alta  qualita',  capace  di  facilitare  la  realizzazione di una
corretta razione alimentare per il consumatore medio, non puo' essere
escluso  dal consumo generale e proposto come dietetico quando non vi
sono ragioni fondate per prevederne una destinazione particolare.
  Gli  alimenti  "senza  zuccheri  aggiunti", ad esempio, ancor prima
della  disciplina  specifica  sui  claims nutrizionali e sulla salute
introdotta dal regolamento (CE) 1924/2006, sono stati inquadrati come
alimenti  di  consumo corrente (classificando gli edulcoranti tra gli
additivi)  per  l'esigenza  comune  della  popolazione  di  contenere
l'apporto alimentare di calorie e di zuccheri.
  Gli  altri  claims  nutrizionali  previsti dallo stesso regolamento
(CE)  1924/2006  rappresentano a loro volta un fattore limitativo per
poter  presentare  come  dietetici  prodotti,  ad  esempio,  "a basso
contenuto  calorico",  "ricco  in  fibra",  "a  basso  contenuto  di
sodio/sale" o "a bassissimo contenuto di sodio/sale".
  In  linea  generale,  pare  opportuno  evidenziare  che  i  claims
nutrizionali rappresentano attualmente un sistema informativo utile a
favorire corrette scelte alimentari anche da parte dei diabetici, per
cui  prodotti  destinati  a  tali  soggetti  come  dietetici  devono
necessariamente presentare altri adattamenti compositivi.
  Resta  fermo  che  i  succedanei  ipo-asodici del sale mantengono i
requisiti  richiesti  per  una  destinazione  particolare. Se infatti
l'esigenza  comune  di  contenere  l'apporto  alimentare  di sale non
giustifica  una  destinazione  particolare  di alimenti con un tenore
basso  o bassissimo di sodio, l'impiego anche di detti succedanei per
uso  domestico  continua  ad  apparire proporzionato, in funzione del
possibile beneficio, solo per fasce particolari della popolazione (ad
esempio gli ipertesi).
  Anche  i  succedanei dei preparati per brodo, o preparati analoghi,
specificamente  formulati per limitare l'apporto alimentare di sodio,
analogamente  ai  succedanei  del  sale  ricadono  tra  i  prodotti
dietetici.
  Altre  tipologie di prodotti attualmente ricadenti tra i dietetici,
che si riportano a titolo esemplificativo, sono le seguenti:
    prodotti  a  base  di  carboidrati  ed  elettroliti  per  la
reidratazione orale in caso di diarrea;
    latte e derivati delattosati;
    paste iperproteiche;
    prodotti  tipo  spuntini  o  componenti  parziali di un pasto per
diete ipocaloriche.
  Come esempio di prodotti destinati ad una alimentazione particolare
nell'ambito degli alimenti per la prima infanzia, poi, si riportano i
cosiddetti latti di crescita, destinati a bambini da uno a tre anni.
  Fatta salva la dichiarazione della specifica destinazione, i claims
sulla  salute  per  i  prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare  sono  subordinati  al  regolamento (CE) 1924/2006. Fanno
eccezione  le formule per lattanti, i cui claims nutrizionali e sulla
salute  sono disciplinati in un apposito allegato, il IV, del decreto
ministeriale  9  aprile  2009,  n.  82,  che  ha dato attuazione alla
direttiva 2006/141/CE.
  Pertanto la conformita' di un alimento alle condizioni previste per
un  claim  sulla  salute non e' il requisito per inquadrare lo stesso
come  dietetico, senza un adattamento nutrizionale della composizione
in funzione di una destinazione particolare.
  Altro punto da evidenziare e' che un prodotto non puo' ricadere tra
i  dietetici per la sola aggiunta di vitamine e minerali, senza altri
adattamenti della composizione.
  Ad esempio, una barretta addizionata di vitamine e minerali con una
composizione nutrizionale complessivamente adattata come sostituto di
un pasto ricade tra i prodotti dietetici, mentre una barretta che sia
solo  addizionata  di  vitamine  e  minerali  ricade  nel  campo  di
applicazione del regolamento (CE) 1925/2006.
  Per  quanto  concerne  gli  integratori  alimentari, la definizione
normativa che ne viene data e' gia' chiaramente indicativa.
  La  direttiva  2002/46/CE  li definisce come "i prodotti alimentari
destinati  ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte
concentrata  di  sostanze  nutritive  o  di  altre sostanze aventi un
effetto  nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti,
in  forme  di  dosaggio,  vale a dire in forme di commercializzazione
quali  capsule,  pastiglie, compresse, pillole e simili ... destinati
ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari".
  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  169,  esplicitando
ulteriormente  quanto  comunque si evince dalla direttiva 2002/46/CE,
fornisce  una  descrizione  ancora  piu'  esaustiva  dei  possibili
costituenti degli integratori, individuando tra questi "le vitamine e
i  minerali"  o  "altre  sostanze  aventi  un  effetto  nutritivo  o
fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi
grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale".
  In  definitiva  vanno  considerati  integratori  quei  prodotti
concentrati  in  sostanze  nutritive  e  fisiologiche  che,  essendo
presentati  in  "capsule,  pastiglie, compresse, pillole e simili ...
destinati  ad  essere  assunti  in piccoli quantitativi unitari", non
hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini di
energia, cioe' di apporto calorico.
  Peraltro,  la  marginalita'  di  detto  impatto  consente  di  non
assoggettare gli integratori al criterio dei profili nutrizionali del
regolamento (CE) 1924/2006 quale garanzia della qualita' nutrizionale
complessiva dei prodotti oggetto di claims.
  I  criteri  sopra  indicati  sono  stati  considerati nella recente
revisione  delle  linee  guida  ministeriali  sugli  integratori
alimentari,      pubblicate    sul    portale    del    Ministero
(www.ministerosalute.it    -    tema:    "alimenti    particolari  e
integratori").
  Di  conseguenza,  prodotti  considerati  precedentemente  come
"integratori  energetici"  e  "integratori  proteici",  ad  impatto
calorico significativo, vanno esclusi dal campo di applicazione della
norma sugli integratori alimentari.
  Si  fa  riferimento  in  particolare  a  barrette  o  a prodotti in
polvere,  contenenti  anche vitamine e minerali, che con le quantita'
di  assunzione  consigliate  apportano  quantita'  significative  di
energia da proteine, carboidrati e grassi.
  In  linea  orientativa,  tali  prodotti possono essere classificati
come dietetici ove in possesso di una composizione distinta da quella
degli  alimenti  di  uso  corrente  e idonea a far fronte ad esigenze
nutrizionali particolari (come ad esempio quelle degli sportivi).
  In  mancanza  di tale requisito, la collocazione ricadrebbe tra gli
alimenti addizionati di vitamine e minerali nel campo di applicazione
del regolamento (CE) 1925/2006.
  Per  i  prodotti  notificati  e  presentati  come  integratori, che
richiedono un riposizionamento normativo nel senso sopra indicato, si
invitano  le  imprese  interessate  ad  una loro rivalutazione e alla
trasmissione  di  un  modello di etichetta conforme alle disposizioni
del nuovo campo normativo.
  Si  richiama  infine  l'art.  10,  comma  2,  lettera a) del citato
regolamento  (CE) 1924/2006 per evidenziare che nell'etichettatura di
tutti  i  prodotti in oggetto, in presenza di claims sulla salute, va
riportata una dizione del tipo seguente:
  "Il  prodotto  va  utilizzato  nell'ambito  di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano".
  Nel  caso  degli  integratori,  dove  e'  gia'  prevista  per
l'etichettatura  l'indicazione  che  il  prodotto non sostituisce una
dieta  variata,  va  aggiunta  la  seconda  parte  della frase con il
riferimento allo stile di vita sano.
  Inoltre,  anche  per  i  prodotti  destinati  ad  una alimentazione
particolare,  l'etichettatura  nutrizionale,  in  presenza  di claims
sulla  salute,  deve comprendere il tenore di saturi, zuccheri, fibra
alimentare  e  sodio  ai  sensi  dell'art.  7  del  regolamento  (CE)
1924/2006,  mentre  cio'  e'  previsto  in ogni caso per gli alimenti
addizionati  di  vitamine  e  minerali  dall'art.  7,  comma  3  del
regolamento (CE) 1925/2006.
Allegati.
  Per  evitare  sovrapposizioni  tra integratori e prodotti dietetici
sono  state  parallelamente  revisionate e semplificate, in attesa di
sviluppi  normativi  comunitari,  anche  le  "Linee  guida  sulla
composizione,  etichettatura e pubblicita' dei prodotti dietetici per
sportivi",  di  cui  alla  circolare  30  novembre 2005, n. 3, che si
riportano nella nuova versione in allegato 1.
  Viene pertanto abrogata la circolare 30 novembre 2005, n. 3.
  Inoltre:
    in  allegato  2  si  riportano le linee guida sui sali dietetici,
aggiornate a loro volta;
    in allegato 3 vengono fornite specifiche indicazioni sui prodotti
senza glutine alla luce del regolamento (CE) 41/2009;
    in  allegato  4  vengono  stabiliti  i  criteri cui devono essere
conformi i prodotti dietetici a/ipoproteici per diete ipoproteiche.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 novembre 2009

    p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                              Martini

                                                          Allegato 1
PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO MUSCOLARE, SOPRATTUTTO PER GLI
  SPORTIVI:  LINEE  GUIDA  SULLA  COMPOSIZIONE,  ETICHETTATURA  E
  PUBBLICITA'
    I prodotti devono presentare  una  composizione  nutrizionalmente
adattata  alle  particolari  esigenze  degli  sportivi  e  risultare
adeguati per gli usi specifici che ne vengono proposti.
    Resta fermo, come gia' evidenziato, che prodotti nelle  forme  di
presentazione in capsule, tavolette, compresse, fialoidi, e simili si
collocano di norma nel settore degli integratori alimentari.
    Per le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali,
si richiamano le disposizioni della direttiva 2001/15/CE (attuata con
il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31) vigenti  fino  al  31
dicembre 2009, cui subentrano dal 1° gennaio 2010 le disposizioni del
regolamento (CE) 953/2009 del 13 ottobre 2009.
    Ove presenti vitamine e minerali, il tenore  sulla  porzione  non
deve essere inferiore al 15% della relativa RDA.
    Resta fermo che attraverso i piani di autocontrollo va esclusa la
presenza anche in tracce di eventuali  contaminanti  dopanti  e/o  di
sostanze incluse nella lista di cui alla legge n. 376 del 14 dicembre
2000 relativa alla disciplina della tutela sanitaria delle  attivita'
sportive e della lotta contro il doping.
    In linea di massima, i prodotti formulati  per  far  fronte  alle
esigenze  nutrizionali  particolari  degli  sportivi  possono  essere
ricondotti alle seguenti categorie:
      a) prodotti energetici;
      b)  concentrati  proteico-aminoacidici  per  il  sostegno  del
fabbisogno azotato;
      c) prodotti  destinati  a  reintegrare  le  perdite  idrosaline
dovute a profusa sudorazione;
      d) altri prodotti specificamente adattati.
a) Prodotti energetici.
    Si  considerano  tali  prodotti  a  netta  prevalenza  di  fonti
energetiche  come  i  carboidrati,  con  i  singoli  costituenti
rappresentati  da  zuccheri  (glucosio,  fruttosio,  saccarosio),  in
associazione con altri carboidrati a vario grado di polimerizzazione.
    L'apporto  energetico  minimo  con  le  quantita'  di  assunzione
consigliate puo' andare nell'ordine delle 200 kcal per  porzione,  ma
puo' anche essere minore in relazione al momento di consumo  rispetto
a quello dello svolgimento della prestazione sportiva.
    Il numero delle porzioni  consigliate  giornalmente  deve  essere
correlato alla durata della prestazione e all'entita' dello sforzo.
    I prodotti  possono  presentare  una  componente  vitaminica,  ad
esempio le vitamine del gruppo B che intervengono come  coenzimi  nei
processi metabolici energetici, nonche' altre  vitamine,  minerali  o
sostanze ad attivita' antiossidante riconosciuta.
    Se  tra  le  fonti  energetiche  sono  presenti  dei  grassi  con
contenuto significativo di acidi grassi polinsaturi,  e'  auspicabile
l'integrazione con vitamina E.
b) Concentrati proteico/aminoacidici per il sostegno  del  fabbisogno
azotato.
    Si considerano tali prodotti in  cui  le  calorie  fornite  dalla
componente proteica siano nettamente prevalenti rispetto alle calorie
totali.
    L'indice chimico delle fonti proteiche impiegate deve essere pari
ad almeno l'80% di quello della proteine di riferimento FAO/OMS.
    Se  il  prodotto  comprende  aminoacidi  ramificati  tra  gli
ingredienti, il livello di 5 g, come somma dell'aggiunta di  leucina,
isoleucina e valina rappresenta il riferimento per l'apporto  massimo
giornaliero.
    In  relazione  ai  rapporti  quantitativi  tra  gli  aminoacidi
ramificati aggiunti nella composizione del prodotto,  va  considerato
che  la  leucina  risulta  essere  la  piu'  attiva  sul  fisiologico
anabolismo muscolare.
    Nel determinare le quantita' di assunzione  consigliate  si  deve
tener conto delle altre fonti proteiche assunte con la dieta, che  di
norma la pratica  sportiva  amatoriale  non  comporta  un  incremento
rilevante del fabbisogno proteico e non si deve  comunque  indurre  a
sovrastimare tale fabbisogno.
    Per  quanto  riguarda  l'eventuale  componente  vitaminica,  si
evidenzia in particolare la vitamina B6 in funzione  del  metabolismo
proteico.
    Nella composizione del prodotto  possono  essere  comprese  altre
sostanze,  come  ad  esempio  la  carnosina  e  la  creatina.  Per
quest'ultima, in relazione all'apporto giornaliero e alle indicazioni
ammesse,  vale  quanto  previsto  per  l'impiego  negli  integratori
alimentari.
c) Prodotti destinati a reintegrare le perdite  idrosaline  dovute  a
  profusa sudorazione.
    Sono  prodotti  a  base  di  carboidrati,  quali  sostanzialmente
zuccheri e/o maltodestrine, associati a sali minerali per reintegrare
le perdite idrosaline conseguenti a sudorazione.
    Nella forma pronta per  l'uso  si  propone  come  riferimento  un
apporto energetico compreso tra 80 e 350 kcal/l e quanto segue per la
concentrazione di elettroliti (con una osmolalita' compresa tra 200 e
330 mOsmol/kg di acqua):


=====================================================================
      Ione        |      mEq/l      |    corrispondenti a mg/l
=====================================================================
Sodio              |      20-50      |          460-1150
Cloro              |    max 36      |          max 1278
Potassio          |      " 7,5      |            " 292

    E' inoltre auspicabile la presenza di magnesio.
d) Altri prodotti specificamente adattati.
    Vengono valutati sulla base della specifica composizione.

                            ETICHETTATURA

    Per tutti i prodotti va riportata in etichetta  un  dicitura  del
tipo:
    Il prodotto va utilizzato nell'ambito di  una  dieta  variata  ed
equilibrata ed uno stile di vita sano.
    Per i concentrati proteici e/o aminoacidici, come per la presenza
di creatina, va riportata anche la seguente avvertenza:
    Non  superare  le  quantita'  di  assunzione  consigliate.  Non
utilizzare in gravidanza  e  nei  bambini,  o  comunque  per  periodi
prolungati senza sentire il parere del medico.
    La pubblicita' deve essere coerente con le proprieta' rivendicate
in etichetta, non deve indurre in errore sul  ruolo  dei  prodotti  o
promuovere un consumo non compatibile come componente di una adeguata
razione alimentare. Inoltre, non deve tendere a far credere  che  una
dieta equilibrata  e  variata  non  sia  in  grado  di  soddisfare  i
fabbisogni nutrizionali, ne' a sottovalutare  l'esigenza  di  seguire
una dieta adeguata e un sano stile di vita.

                                                          Allegato 2

                    SALI DIETETICI: LINEE GUIDA

Sali iposodici.
    Sono considerati tali succedanei del sale  con  un  contenuto  di
cloruro di sodio compreso tra il 20 e il 35%,  corrispondente  ad  un
tenore di sodio compreso tra 7,8 g e 13,6 g %.
    Il rapporto potassio/sodio non deve essere inferiore a 1,5:1.
Sali asodici.
    Sono considerati tali succedanei del sale  privi  di  cloruro  di
sodio, con un tenore residuo di sodio non superiore a 120 mg/100 g.
    Per entrambe le tipologie di prodotti  e'  consigliabile  che  il
tenore massimo di potassio, derivante dai sali sostitutivi utilizzati
come ingredienti, non superi un livello nell'ordine di un  terzo  del
peso totale.
    Per quanto concerne l'etichettatura, per entrambe le tipologie di
sali:
      va riportato il tenore di potassio;
      le  indicazioni  devono  fare  riferimento  all'uso  in  diete
richiedenti globalmente una riduzione dell'apporto di sodio, come  ad
esempio in caso di ipertensione arteriosa;
      occorre riportare una avvertenza sulla opportunita' di  sentire
il  consiglio  del  medico  per  l'uso,  soprattutto  in  caso  di
insufficienza renale.
    Per l'eventuale  aggiunta  di  iodio  si  applicano  i  parametri
previsti dal decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562: Regolamento
concernente la produzione e il commercio di sale da cucina  iodurato,
di sale iodato e di sale iodurato e iodato.

                                                          Allegato 3

                      PRODOTTI SENZA GLUTINE

    Il  regolamento  (CE)  41/2009  stabilisce  i  criteri  per  la
composizione e l'etichettatura dei prodotti  dietetici  destinati  ai
soggetti intolleranti al glutine, nonche'  le  condizioni  per  poter
indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente (l'art.  2,
comma 2 della direttiva 2009/39/CE prevede  la  possibilita',  per  i
prodotti alimentari di  uso  corrente  adatti  ad  una  alimentazione
particolare, di menzionare tale proprieta').
    L'immissione in commercio dei prodotti  dietetici  senza  glutine
resta subordinata alla procedura di notifica trattandosi di  prodotti
non compresi nell'allegato 1 della suddetta direttiva.
    In definitiva,  al  fine  di  consentire  la  disponibilita'  sul
mercato di una varieta' di prodotti alimentari adatti  alle  esigenze
dei soggetti intolleranti al glutine e  al  livello  di  sensibilita'
individuale alla sostanza (cfr. sesto considerando del  regolamento),
a livello comunitario vengono individuate due categorie  di  prodotti
dietetici:
      1) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20
mg/kg,  cioe'  20  ppm,  a  base  di  ingredienti  privi  di  glutine
all'origine o con uno o piu' ingredienti depurati di glutine.
    Tali prodotti vanno definiti "senza glutine";
      2) prodotti con un tenore residuo di glutine  non  superiore  a
100 mg/kg, cioe' 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine.
    Tali prodotti vanno definiti  "con  contenuto  di  glutine  molto
basso".
    Restano ammessi all'inclusione nel registro  nazionale,  ai  fini
dell'erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale,  solo  i
prodotti dietetici "senza  glutine"  di  cui  alla  prima  categoria,
considerando  l'entita'  del  consumo  di  succedanei  di  alimenti
contenenti glutine in diete di tipo mediterraneo.
    Si  richiama  la  legge  21  marzo  2005,  n.  55  "Disposizioni
finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre  patologie
da carenza iodica", per la possibilita' di impiegare sale  arricchito
con iodio in sostituzione del sale comune anche  nella  fabbricazione
dei prodotti dietetici in questione.
    In relazione agli alimenti di uso corrente, va premesso che resta
fermo l'art. 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)  della  direttiva
2000/13/CE, secondo il quale l'etichettatura non deve essere tale  da
indurre in errore il consumatore, specialmente "suggerendogli che  il
prodotto  alimentare  possiede  caratteristiche  particolari,  quando
tutti  i  prodotti  alimentari  analoghi  possiedono  caratteristiche
identiche".
    Ai sensi del  regolamento  (CE)  41/2009,  pertanto,  la  dizione
"senza glutine" e' ammessa nell'etichettatura, la presentazione e  la
pubblicita' di alimenti di uso corrente di  preparazione  industriale
con un residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioe' 20 ppm:
      che siano comunque privi di  ingredienti  derivati  da  cereali
contenenti  glutine  (ove  presenti,  peraltro,  dovrebbero  essere
indicati secondo le disposizioni di etichettatura vigenti in  materia
di "allergeni" alimentari), e
      quando serva  a  garantire  che  dal  processo  produttivo  non
derivino apporti inattesi di glutine.
    Pare opportuno precisare che per alimenti  di  uso  corrente  con
residuo di glutine compreso  tra  20  e  100  ppm  non  sono  ammessi
riferimenti  di  alcun  tipo,  diretti  o  indiretti,  al  glutine  o
all'assenza di cereali che lo contengono.
    La dizione "senza glutine" e' consentita, alle stesse  condizioni
previste per gli alimenti di uso corrente, per:
      gli alimenti addizionati di  vitamine  e  minerali  di  cui  al
regolamento (CE) 1925/2006;
      gli integratori alimentari;
      i prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare  non
appartenenti alla categoria dei prodotti dietetici senza glutine.
    Per quanto sopra la  dizione  "non  contiene  fonti  di  glutine"
precedentemente  ammessa  dal  Ministero  per  alimenti  di  consumo
corrente quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale
con un  tenore  residuo  di  glutine  non  superiore  a  20  ppm,  va
sostituita con la dizione "senza glutine", a partire  dalle  prossime
produzioni.
    Alla  luce  delle  disposizioni  definite  dal  regolamento  (CE)
41/2009, che non limita l'impiego della dizione  "senza  glutine"  ai
prodotti dietetici, il Ministero avviera' una revisione dei  prodotti
finora  notificati  e  inclusi  nel  registro  nazionale.  Cio'  per
pervenire alla classificazione come dietetici solo dei succedanei  di
alimenti  in  cui  la  presenza  di  cereali  contenenti  glutine  e'
caratterizzante e prevalente, se non esclusiva.
    Resta fermo che gli alimenti  di  uso  corrente  definiti  "senza
glutine" devono essere prodotti secondo  un  piano  di  autocontrollo
specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di  glutine
non superi i 20 ppm.
    A tal fine in detto piano va inserito il punto  critico  relativo
al glutine, prevedendone un controllo e una  gestione  adeguati,  con
particolare  riferimento  alle  materie  prime  impiegate,  al  loro
stoccaggio, al processo  produttivo,  ai  piani  di  sanificazione  e
pulizia.

                                                          Allegato 4

      PRODOTTI DIETETICI A/IPOPROTEICI PER DIETE IPOPROTEICHE

    Alla luce della situazione determinatasi nel settore dei prodotti
dietetici aproteici e ipoproteici, si ritiene  opportuno  esplicitare
quanto segue.
    I prodotti in questione sono classificati come alimenti destinati
a fini medici speciali ai sensi della direttiva 99/21/CE, attuata con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57.
    Ricadono infatti nella categoria di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera c) del predetto decreto del Presidente della Repubblica  come
"alimenti  incompleti  dal  punto  di  vista  nutrizionale  con  una
formulazione ... adattata ad una specifica malattia ... che non  sono
adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento".
    Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei
di alimenti di uso corrente con  significativo  tenore  proteico,  di
derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e
simili, che presentano  un  tenore  proteico  residuo  non  superiore
all'1%.
    Visto che sono stati ammessi anche succedanei di  detti  alimenti
con un tenore proteico superiore all'1%, definiti come "ipoproteici",
il limite per tale definizione e' nell'ordine del 2%.
    Per quanto concerne succedanei  di  bevande  fonte  o  ricche  di
proteine anche di origine animale, gli stessi possono essere definiti
prodotti dietetici aproteici se il tenore  proteico  residuo  non  e'
superiore a 0,5 g%.
    Considerando il possibile impiego dei prodotti anche da parte  di
soggetti con  malattie  congenite  a  carico  del  metabolismo  degli
aminoacidi,  la  dichiarazione  in  etichetta  del  tenore  proteico
residuo, nei termini "proteine  non  superiori  a  ..."  puo'  essere
seguita dal termine "di cui ...", con l'indicazione del tenore  degli
aminoacidi di cui va limitato l'apporto.
    In etichetta, inoltre, va indicato  anche  il  tenore  di  sodio,
potassio e fosforo, che deve essere contenuto.
    In  relazione  agli  scarti  analitici  tollerabili  in  fase  di
controllo, sono considerati ammissibili solo valori pari o  inferiori
rispetto al tenore proteico dichiarato come limite massimo.
    Quanto sopra indicato integra per  i  prodotti  in  questione  le
disposizioni generali sulla tolleranza analitica del tenore  proteico
dichiarato, previste dalla  circolare  30  ottobre  2002,  n.  7  sui
criteri per  la  valutazione  della  conformita'  delle  informazioni
nutrizionali dichiarate in etichetta.

riferimento id:4349

Data: 2016-03-31 06:06:55

Re:vendita alimentari nelle rivendite di tabacchi

I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.

[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]

[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]

Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio;  2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.

http://buff.ly/1PGXBAs

riferimento id:4349
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