Data: 2018-02-02 16:17:26

Richiesta info

Salve, sono socio di una Snc che gestisce un'autoscuola. Un mio amico a sua volta é socio di un'altra snc e gestisce una agenzia automobilistica. Volevo sapere se le attività potrebbero essere inserite nello stesso stabile magari con ingresso unico e con i servizi igienici unici pur mantenendo le due partite Iva.
Pongo questo quesito visto che se la società fosse unica la norma prevede che é possibile avere unica sede con entrambe le attività annesse.
Il funzionario della provincia che rilasciano le autorizzazioni ci dice che con due partite Iva diverse non é possibile farlo.
Volevo capire se c'è qualche possibilità di realizzare questa nostra idea. Grazie

riferimento id:43489

Data: 2018-02-07 10:40:09

Re:Richiesta info


Salve, sono socio di una Snc che gestisce un'autoscuola. Un mio amico a sua volta é socio di un'altra snc e gestisce una agenzia automobilistica. Volevo sapere se le attività potrebbero essere inserite nello stesso stabile magari con ingresso unico e con i servizi igienici unici pur mantenendo le due partite Iva.
Pongo questo quesito visto che se la società fosse unica la norma prevede che é possibile avere unica sede con entrambe le attività annesse.
Il funzionario della provincia che rilasciano le autorizzazioni ci dice che con due partite Iva diverse non é possibile farlo.
Volevo capire se c'è qualche possibilità di realizzare questa nostra idea. Grazie
[/quote]

PROCEDURALMENTE l'attività è soggetta a SCIA (ecco un esempio di procedura e modulistica http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autoscuole-segnalazione-certificata-inizio-attivita-scia-apertura-nuova-autoscuola) quindi è l'interessato che autocertifica i requisiti.
In linea di principio è sempre consentito lo svolgimento nei MEDESIMI LOCALI, anche con servizi a comune, di attività distinte, anche intestate a soggetti digversi (art. 35 dlgs 59/2010).
Tuttavia per le autoscuole è stata introdotta una ECCEZIONE:
[b]Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, [color=red]esclusiva [/color]e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola[/b]

La norma ha creato un DUBBIO ma che è stato presto risolto a favore della POSSIBILITA' di esercitare attività diverse nell'autoscuola.
Ecco un passaggio:
Il Servizio Trasporti della Provincia di Pescara, sin dalla data di entrata in vigore della disposizioni di cui sopra, ha interpretato la citata disposizione come impossibilità per uno stesso soggetto di gestire più autoscuole e non come divieto di esercitare altre attività oltre quella di autoscuola, ammettendo, pertanto, la possibilità di essere titolare/legale rappresentante/amministratore di una sola autoscuola e di esercitare anche attività diverse (fatte salve eventuali specifiche disposizioni contrarie).

Tale posizione è stata successivamente confortata dal parere del [color=red][b]Consiglio di Stato Num. Affare 3458/2011[/b][/color] (Adunanza Sezioni Riunite Prima e Normativa del 16/11/2011) che, in merito, chiarisce che detta esclusività "non può che avere una portata meramente soggettiva, e non anche oggettiva. In altre parole, ciò significa che ad essere esclusiva sarà solo l'attività del soggetto titolare (ossia dedicata all'esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro implicare che nell'ambito dell'autoscuola non possano svolgersi anche altre attività consentite e compatibili".

Inoltre, con riferimento all'esercizio di altre attività nell'ambito dei medesimi locali in cui si esercita l'attività di autoscuola, le disposizioni vigenti consentono che nei medesimi locali è consentito svolgere, seppur nel rispetto di determinate condizioni, unitamente all'attività di autoscuola anche quella di scuola nautica e quella di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. "agenzie di pratiche auto").


********************
[b]D.Lgs. 30/04/1992, n. 285[/b]
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Art. 123 Autoscuole

In vigore dal 15 maggio 2011
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. (783)
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (802), nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. (786)
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività (801). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria. (788)
5. La dichiarazione (801) può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. (789)
6. La dichiarazione (801) non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. (790)
7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (802), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (784). Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. (796)
7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni. (797)
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: (792)
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (784) ;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (784) ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando: (792)
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. (793)
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (802) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (794)
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. (798)
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività (801) o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.890 (800) ad euro 16.335 (800). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (787)
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.890 (800) ad euro 16.335 (800). Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. (795)
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (799)
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. (799)
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (785) ad euro 680 (785) .
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività (801), fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264. (791)
(783) Comma sostituito dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 5, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(784) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(785) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, con importo non rivalutato ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(786) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(787) Comma così modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(788) Comma modificato dall'art. 10, commi 5-bis, lett. a) e 5-ter, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40; le disposizioni del predetto art. 10, comma 5-ter, D.L. 7/2007, si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, comma 5, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(789) Comma così modificato dall'art. 10, commi 5-bis, lett. b), 5-quater e 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall'art. 20, comma 5, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(790) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5-bis, lett. c), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(791) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5-bis, lett. d), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall'art. 20, comma 5, lett. i), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(792) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(793) Comma inserito dall'art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(794) Comma così modificato dall'art. 10, comma 5-septies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, dall'art. 20, comma 5, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(795) Comma inserito dall'art. 10, comma 5-octies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

(796) Comma modificato dall'art. 20, comma 5, lett. d), nn. 1) e 2), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo art. 20, L. 120/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011 e, con riferimento all'art. 3, comma 1, capoverso 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) e o), a decorrere dal 30 giugno 2013 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, a decorrere dal 31 dicembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 26 giugno 2013.

(797) Comma inserito dall'art. 20, comma 5, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(798) Comma inserito dall'art. 20, comma 5, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(799) Comma inserito dall'art. 20, comma 5, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120.

(800) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente il presente importo e stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(801) A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(802) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministero e Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

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