Buongiorno,
gradirei sapere qual è l'ente preposto a ricevere la richiesta di dissequestro di una serie di attrezzature varie rinvenute dalla Polizia di Stato, all'interno di un capannone industriale dove veniva esercitata l'attività di autoriparazione di veicoli in mancanza di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Saluti Patrizia
Buongiorno,
gradirei sapere qual è l'ente preposto a ricevere la richiesta di dissequestro di una serie di attrezzature varie rinvenute dalla Polizia di Stato, all'interno di un capannone industriale dove veniva esercitata l'attività di autoriparazione di veicoli in mancanza di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Saluti Patrizia
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Spetta alla CCIAA quale autorità competente
e invece per la mancata oblazione del verbale (art. 10 c. 2 legge 122/1992) è competente il comune o la cciaa ???
riferimento id:43487
e invece per la mancata oblazione del verbale (art. 10 c. 2 legge 122/1992) è competente il comune o la cciaa ???
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SINTESI:
1) IL SEQUESTRO LO FA QUALUNQUE ORGANO ACCERTATORE
2) UNA VOLTA SEQUESTRATO MANDA IL VERBALE ALL'AUTORITA' COMPETENTE (IN QUESTO CASO CCIAA)
3) L'AUTORITA' HA 2 PROCEDURE APERTE:
- SEQUESTRO
- SANZIONE PECUNIARIA
4) LE DUE PROCEDURE PROSEGUONO PARALLELAMENTE NEL SENSO CHE
- PUO' AVERSI DISSEQUESTRO IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- PUO' CHIUDERSI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA) E RIMANERE APERTO IL SEQUESTRO
- POSSONO PROSEGUIRE E CHIUDERSI (CON ORDINANZA INGIUZIONE SI DISPONE IL DISSEQUESTRO O LA CONFISCA)
QUINDI LA COMPETENZA NON CAMBIA SE IL SOGGETTO PAGA O NON PAGA IN MISURA RIDOTTA (COSIDDETTA OBLAZIONE). RIMANE DELLA CCIAA.
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L. 24/11/1981, n. 689
Art. 13 (Atti di accertamento) (15)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
Art. 17
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
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[b]L. 05/02/1992, n. 122[/b]
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41.
10. Vigilanza e sanzioni.
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 (24) diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
(24) I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella presente legge devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.