Data: 2018-02-02 09:55:47

trasformazione e degustazione in azienda agricola

Mi sono sentita dire dal SUAP che un imprenditore agricolo non può fare trasformazione e degustazione dei propri predotti in azienda, in quanto avere un forno a legna, cuocere le pizze fatte con le farine di grani antichi aziendali e darle al cliente per il consumo immediato è come organizzare un evento di promozione del territorio e quindi serve l'autorizzazione alla somministrazione. In realtà l'imprenditore agricolo in oggetto vorrebbe fare una degustazione (a pagamento) senza somministrazione, per massimo una ventina di persone. Si può fare?

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Data: 2018-02-02 13:57:02

Re:trasformazione e degustazione in azienda agricola


Mi sono sentita dire dal SUAP che un imprenditore agricolo non può fare trasformazione e degustazione dei propri predotti in azienda, in quanto avere un forno a legna, cuocere le pizze fatte con le farine di grani antichi aziendali e darle al cliente per il consumo immediato è come organizzare un evento di promozione del territorio e quindi serve l'autorizzazione alla somministrazione. In realtà l'imprenditore agricolo in oggetto vorrebbe fare una degustazione (a pagamento) senza somministrazione, per massimo una ventina di persone. Si può fare?
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Certo che si può fare e l'ultima modifica del 2017 ha ampliato o comunque pienamente confermata la somministrazione non assistita da parte del produttore agricolo.
ATTENZIONE però che deve trattarsi di imprenditore agricolo iscritto al registro imprese a cui è applicabile il dlgs 228/2001

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[b]D.Lgs. 18/05/2001, n. 228
[/b]Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.
4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività (5).

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (6).

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 (7) (8).

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, [color=red][b]nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario[/b][/color] (9).

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (10).

(5) Comma così modificato prima dall'art. 2-quinquies, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 1 dell'art. 27, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e, infine, dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

(6) Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

(7) Comma così modificato dal comma 1064 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(8) Sull'applicabilità della disciplina di cui al presente articolo vedi l'art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

(9) Comma aggiunto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, così modificato dall'art. 13, comma 7, del presente provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 499, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(10) Comma aggiunto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

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Data: 2018-02-02 17:49:12

Re:trasformazione e degustazione in azienda agricola

Guarda qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43428.0

Riguarda il discorso della somministrazione ASSISTITA.

Vendita diretta dei propri prodotti anche manipolati con somministrazione NON assistita è un'ipotesi legittima a patto di non esagerare con e andare verso la ristorazione vera e propria.

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