Un laboratorio mobile di piccole dimensioni, con piccoli volumi di fatturato annuo, che trasforma prevalentemente vegetali per produzione di conserve, può omettere la dichiarazione nutrizionale sull'etichetta dei propri barattoli fintanto che effettua le vendite in un territorio circoscritto a quello limitrofo alla sede di produzione, dico bene? Quindi il laboratorio non può vendere tali barattoli ad un dettagliante di Milano, dico bene? Ma se un dettagliante di Firenze (zona di produzione del barattolo) lo acquista per rivenderlo al dettagliante di Milano, il barattolo senza dichiarazione nutrizionale è uscito dall'ambito territoriale. Di chi è la responsabilità, del produttore o del dettagliante di Firenze?
grazie
Un laboratorio mobile di piccole dimensioni, con piccoli volumi di fatturato annuo, che trasforma prevalentemente vegetali per produzione di conserve, può omettere la dichiarazione nutrizionale sull'etichetta dei propri barattoli fintanto che effettua le vendite in un territorio circoscritto a quello limitrofo alla sede di produzione, dico bene? Quindi il laboratorio non può vendere tali barattoli ad un dettagliante di Milano, dico bene? Ma se un dettagliante di Firenze (zona di produzione del barattolo) lo acquista per rivenderlo al dettagliante di Milano, il barattolo senza dichiarazione nutrizionale è uscito dall'ambito territoriale. Di chi è la responsabilità, del produttore o del dettagliante di Firenze?
grazie
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La materia è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1169/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF
APPROFONDIMENTI:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/industria-alimentare/etichettatura-alimentare
La circolare del 2016 ha trattato la materia:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-deroga-allegato-V-punto-19-16-11-2016.pdf
[b]“alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.”[/b]
La deroga è prevista ... una volta ottenuta è RESPONSABILITA' del dettagliante locale NON cedere a terzi ulteriormente il prodotto facendo venir meno i presupposti della deroga. Infatti il dettagliante, una volta acquistato il prodotto, lo potrà solo vendere al consumatore finale e non anche a altri commercianti.