Data: 2018-02-01 16:04:20

requisiti morali attività somministrazione ed alberghiera

Dal certificato del casellario giudiziale relativo al soggetto preposto all'attività commerciale, risulta :

- "decreto penale del GIP esecutivo nel 2016 : 1° reato : violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande -  art. 5 lett. d) L. 283/1962. Dispositivo : ammenda di euro____ e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale.       
- decreto penale del GIP esecutivo nel 2017: omissione di richiesta di rlascio o di rinnovo del C.P.I. art. 20 D.Lgs. n. 139/2006. Dispositivo: ammenda di euro____ e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale"

Sopratutto per il primo reato, sono da considerarsi cause ostative per somministrazione ed attività alberghiera, visti gli artt. 71, co 1 lett. d) del D.Lgs. n. 59/2010 e l'art. 92 del TULPS (reati contro la sanità pubblica) ?   

Grazie come sempre per l'aiuto, saluti

riferimento id:43477

Data: 2018-02-01 16:56:45

Re:requisiti morali attività somministrazione ed alberghiera


Dal certificato del casellario giudiziale relativo al soggetto preposto all'attività commerciale, risulta :

- "decreto penale del GIP esecutivo nel 2016 : 1° reato : violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande -  art. 5 lett. d) L. 283/1962. Dispositivo : ammenda di euro____ e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale.       
- decreto penale del GIP esecutivo nel 2017: omissione di richiesta di rlascio o di rinnovo del C.P.I. art. 20 D.Lgs. n. 139/2006. Dispositivo: ammenda di euro____ e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale"

Sopratutto per il primo reato, sono da considerarsi cause ostative per somministrazione ed attività alberghiera, visti gli artt. 71, co 1 lett. d) del D.Lgs. n. 59/2010 e l'art. 92 del TULPS (reati contro la sanità pubblica) ?   

Grazie come sempre per l'aiuto, saluti
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Il primo reato è ostativo MA SOLO SE
[color=red][b]4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.[/b][/color]

Non è stata concessa la sospensione condizionale?

riferimento id:43477

Data: 2018-02-02 08:27:32

Re:requisiti morali attività somministrazione ed alberghiera

No, non c'è l'annotazione della sospensione condizionale della pena.
Nel certificato c'è anche un altro reato che sarebbe causa ostativa, ma per quello in effetti c'è la sospensione condizionale della pena, per cui non l'avevo considerato.

Come devo procedere ora ? Gli faccio avvio procedimento, oppure in questo caso non occorre nemmeno e devo scrivegli che il preposto non può esercitare (invitando magari a modificare il soggetto) ?  Nel frattempo devo disporre la chiusura ?

Grazie....     

riferimento id:43477

Data: 2018-02-02 13:22:41

Re:requisiti morali attività somministrazione ed alberghiera


No, non c'è l'annotazione della sospensione condizionale della pena.
Nel certificato c'è anche un altro reato che sarebbe causa ostativa, ma per quello in effetti c'è la sospensione condizionale della pena, per cui non l'avevo considerato.

Come devo procedere ora ? Gli faccio avvio procedimento, oppure in questo caso non occorre nemmeno e devo scrivegli che il preposto non può esercitare (invitando magari a modificare il soggetto) ?  Nel frattempo devo disporre la chiusura ?

Grazie....   
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Le strade sono 2:
INFORMALE: li chiami e gli dici che entro lunedì devono comunicare nuovo preposto .... e fai finta che niente sia accaduto.

FORMALE: comunichi inefficacia della scia (art. 19 comma 3), trasmetti alla polizia locale (per sanzione se avesse esercitato nel frattempo) + segnalazione alla procura per false dichiarazioni in atti

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