La Polizia Municipale accerta con le modalità dell'art.13 L.689/81 che in effetti la rimessa dell'autovettura, per quanto sia stata dichiarata dall'interessato ed indicata in autorizzazione, necessaria anche a termini di regolamento comunale, nella pratica non esiste sul suolo comunale. Si redige d'ufficio il verbale ai sensi dell'art.85/4 CDS e si notifica a mezzo pec (all'indirizzo risultato da Inipec), ma il ritiro della carta di circolazione finalizzato alla sua sospensione come lo facciamo? Possiamo invitare l'interessato ai sensi del 180 cds ad esibire il documento ed in quella circostanza lo ritiriamo?
grazie mille come sempre
La Polizia Municipale accerta con le modalità dell'art.13 L.689/81 che in effetti la rimessa dell'autovettura, per quanto sia stata dichiarata dall'interessato ed indicata in autorizzazione, necessaria anche a termini di regolamento comunale, nella pratica non esiste sul suolo comunale. Si redige d'ufficio il verbale ai sensi dell'art.85/4 CDS e si notifica a mezzo pec (all'indirizzo risultato da Inipec), ma il ritiro della carta di circolazione finalizzato alla sua sospensione come lo facciamo? Possiamo invitare l'interessato ai sensi del 180 cds ad esibire il documento ed in quella circostanza lo ritiriamo?
grazie mille come sempre
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Certo, potete procedere ai sensi del 180
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[b]Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.[/b]
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)
[b]Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.[/b]
7. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)
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