Data: 2018-02-01 11:30:38

modifica L.R.57/2013 dubbi

Buongiorno, leggendo la modifica della legge di cui all'oggetto vorrei condividere il mio dubbio, magari sto solo farneticando ma chiedo lo stesso.
Il novellato art.4 sulle distanze minime prevede che le distanze  si applichino anche in caso di nuova installazione di giochi di vincite in denaro. Stante  le specifiche di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 4 ciò significa che le distanze si applicano  anche ad un'attività che ha già  gli apparecchi  ma intende aggiungerne un'altro- che viene collegato per la prima volta alla rete AAMS- oppure quando  stipula un contratto nuovo per i giochi con lo stesso concessionario avuto fino a quel momento invece di fare un rinnovo o quando ne stipula uno con un concessionario diverso. E' così??
Se così fosse in che modo  il Suap conosce tali movimenti  che hanno natura privatistica?
Ne' consegue che l'art.4 si applica anche ai subentri in un'attività che già possiede i giochi? Dal momento che il nuovo titolare stipulerà un nuovo contratto con un  concessionario?
grazie.

riferimento id:43464

Data: 2018-02-01 16:39:59

Re:modifica L.R.57/2013 dubbi

Non stai farneticando. La finalità della Regione è quella di definire meglio ma ciò reca ulteriori problemi interpretativi.

Si desume che un nuovo apparecchio è una nuova installazione. Metti che Tizio aveva la possibilità, in base al contingentamento, di mettere un ulteriore apparecchio (magari era rimasto sotto contingente perché non aveva posto e ora potrebbe), a parere mio NON lo più fare: è un nuovo collegamento alla rete telematica di un apparecchio. Ciò è coerente con l'altra specificazione regionale: è ammessa la sostituzione quando si rompono.
Ciò a prescindere se stipula un altro contratto o meno.

La Regione specifica che sono rilevanti le ipotesi di nuovo contratto solo nel caso della rescissione o risoluzione. Le ipotesi di naturale scadenza e rinnovo, quindi, non sembrano determinare l'applicazione dei divieti. Lo stesso dicasi per le ipotesi di subingresso nel contratto. Il subentro nel contratto non è un'ipotesi di rescissione o risoluzione. Tieni conto che neanche la Lombardia, che prevede come determinante anche la semplice scadenza contrattuale con relativo rinnovo, non arriva a reputare ostativo il subingresso (il subingresso trasla i diritti acquisiti - si subentra anche nei  contratti).

Sul controllo hai ragione, ed è auspicabile un'azione formativa sui VVUU che dovranno fare attività ispettiva. Dall'Elenco dei possessori dei" comma 6" (consultabile pubblicamente), non si evincono informazioni sui contratti.

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