Data: 2018-02-01 07:50:53

RACCOMANDATA: se la firma è illeggibile si presume del destinatario

[size=14pt][b]Notifica a mezzo del servizio postale: se la firma è illeggibile e non è indicata la qualità sull’avviso di ricevimento senza querela di falso la consegna si presume effettuata nelle mani del destinatario[/b][/size]
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19.1.2018

[color=red][b]Rileva il principio generale in base al quale, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile e non risulti, per non esserne stata indicata la qualità sull’avviso di ricevimento, che il consegnatario sia stato persona diversa dal destinatario, deve presumersi, fino a querela di falso, che la consegna sia stata effettuata nelle mani del destinatario, non rilevando che sull’avviso di ricevimento non sia stata barrata l’apposita cartella.[/b][/color]

Va, di poi, evidenziato che nella specie vi è stata trasmissione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata e, al riguardo, rileva la giurisprudenza per la quale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 26678), secondo la quale la trasmissione dell’atto a mezzo di raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo all’indirizzo del destinatario e di conoscenza dell’atto.

Inoltre, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio «firma del destinatario o di persona delegata» e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente a persona diversa da quelle indicate dall’art. 7, comma 2, l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (Sez. Un., 27 aprile 2010, n. 9962).

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/4929

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