E’ legittimo installare una telecamera per eseguire i controlli sulla partenza dalla rimessa di vari ncc fermo restando che, pur essendo controlli tecnici di cui all’art. 23 della legge 689/81, per la sua applicazione non sussiste per il caso di specie alcuna sanzione pecuniaria?
Con gli scatti in sequenza di foto al solo passaggio di persone/cose, l'Ente incorre in violazioni della legge sulla privacy o in abuso d'ufficio o altra violazione?
L'Ente potrebbe esercitare tali controlli essendo attività propedeutica e fondamentale per il controllo delle violazioni previste in un atto regolamentare?
E’ legittimo installare una telecamera per eseguire i controlli sulla partenza dalla rimessa di vari ncc fermo restando che, pur essendo controlli tecnici di cui all’art. 23 della legge 689/81, per la sua applicazione non sussiste per il caso di specie alcuna sanzione pecuniaria?
Con gli scatti in sequenza di foto al solo passaggio di persone/cose, l'Ente incorre in violazioni della legge sulla privacy o in abuso d'ufficio o altra violazione?
L'Ente potrebbe esercitare tali controlli essendo attività propedeutica e fondamentale per il controllo delle violazioni previste in un atto regolamentare?
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L'installazione di una telecamera fissa per la verifica di un mero illecito amministrativo (peraltro di bassa pericolosità ed impatto) è SPROPORZIONATO e come tale non appare in linea con le previsioni del Dlgs 196/2003.
Se veramente volete procedere in quella direzione VI SUGGERISCO CALDAMENTE di inviare una nota al GARANTE PRIVACY (art 39) o di richiedere autorizzazione al trattamento (art. 41)
[b]Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196[/b]
[color=red][b]Art. 39 (Obblighi di comunicazione)[/b][/color]
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.