Toscana - modifiche a norme su LUDOPATIA - Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4
[b]Legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4
Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013 .
[/b]Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31 gennaio 2018
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-01-23;4&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
[b]Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico[/b]
[color=red][b]TESTO COORDINATO:[/b][/color] http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013;57&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
[color=red][b]IN ALLEGATO IL TESTO EVDENZIATO E COMMENTATO DA OMNIAVIS[/b][/color]
In allegato il testo coordinato con evidenziate la parti abrogate e le parti in sostituzione, così da verificare facilmente le differenze fra il testo ante e post modifica.
[color=red][b]Nell'allegato scaricabile fino al pomeriggio del 01/02/2018 c'era un errore. Viene abrogato l'art. 16 e non l'art. 15.
Scusate per l'inconveniente[/b][/color]
Con l’art.3 della nuova LRT, che va a modificare l’art. 2 c.1 lett d della l.r. 57/2013, ora sono
“ d) centri di scommesse: le strutture dedicate, [b][u]anche in via non esclusiva,[/u][/b] alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931” e quindi la norma diventa applicabile anche ai cd [i]corner[/i] o “punti di gioco“ ubicati in tabaccherie, bar etc. a dimostrazione che prima non lo era (se non limitatamente all’installabilita’ delle slot).
Resta da vedere come l’impianto generale della LRT 57 reggerà alla recente disposizione in materia prevista dall’ultima legge di bilancio.
e' possibile avere indicazioni più precise sulle recenti disposizioni in materia previste dall’ultima legge di bilancio e capire come mai l'attuale impianto della legge regionale 57/2013 non dovrebbe "reggere"?
GRAZIE
il comma 1049 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017 - in vigore dal 01/01/2018) dispone:
[i]Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.[/i]
Nell'intesa citata, però, si legge che le varie norme regionali, qualora prevedano livelli ulteriori di tutela contro il gioco d’azzardo patologico, continueranno ad esplicare la loro efficacia.
Vedremo come si evolverà la faccenda.
L'intesa nasce dalla legge n. 208/2015, art. 1, comma 936:
[i]Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.[/i]
Per l'intesa vedi qua:
http://www.regioni.it/news/2017/09/13/conferenza-unificata-del-07-09-2017-intesa-tra-governo-regioni-ed-enti-locali-concernenti-le-caratteristiche-dei-punti-di-raccolta-del-gioco-pubblico-529642/
Ieri 19 marzo il ministero int., abrogando tutte le Circolari emanate dal 2012 in poi fino all’ultima del giugno 2017, ha cambiato totalmente orientamento in tema di distanze da luoghi sensibili.
Da tale data le Questure, previe verifiche tramite i Comuni, non rilasceranno più licenze 88 tulps se il locale non rispetta anche le distanze da tali luoghi.
È stata inviata anche ai Monopoli, all’Anci ed alle Prefetture per cui a breve sarà nota a tutti
Ieri 19 marzo il ministero int., abrogando tutte le Circolari emanate dal 2012 in poi fino all’ultima del giugno 2017, ha cambiato totalmente orientamento in tema di distanze da luoghi sensibili.
Da tale data le Questure, previe verifiche tramite i Comuni, non rilasceranno più licenze 88 tulps se il locale non rispetta anche le distanze da tali luoghi.
È stata inviata anche ai Monopoli, all’Anci ed alle Prefetture per cui a breve sarà nota a tutti
[/quote]
[color=red][b][size=14pt]GRAZIE, notizia interessantissima. Trattandosi di documento PUBBLICO (destinato ad una ampia pubblicità ffra interessati e controinteressati) chiediamo a chiunque lo abbia ricevuto di pubblicarlo su questo forum per una ancor più ampia diffusione.[/size][/b][/color]
Ecco qua il link ufficiale
http://www.poliziadistato.it/statics/01/circolare-distanze-luoghi-sensibili---copia.pdf