Data: 2012-04-03 07:25:39

SERVIZI DI CONTROLLO (EX BUTTAFUORI) NEI LOCALI CON INTRATTENIMENTO

VOLEVO SAPERE SE I GESTORI DI DISCOTECHE E I GESTORI DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SONO OBBLIGATO HA ISTITUIRE UN SERVIZIO DI CONTROLLO DI CUI ALL' ART. 3 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94  E DEL d.m. 6.10.2009, DURANTE UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO CON SPETTACOLI, ANCHE MUSICA DAL VIVO CON COMPLESSO O MUSICA AMPLIFICATO DOVE RACCOGLIE UN CONGRUO NUMERO DI PERSONE.
IN CASO POSITIVO SE OMETTONO QUALE SANZIONE  SI APPLICA????

GRAZIE

riferimento id:4343

Data: 2012-04-03 17:58:55

Re:SERVIZI DI CONTROLLO (EX BUTTAFUORI) NEI LOCALI CON INTRATTENIMENTO

Per come formulata la norma dà FACOLTA' di prevedere il servizio di vigilanza ma NON OBBLIGA a svolgere tale servizio.

Con la circolare del 17 novembre 2010, Prot: n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero Interno fornisce chiarimenti circa la corretta applicazione del D.M. 6 ottobre 2009.
La circolare è spesso letta nel senso di prevedere un OBBLIGO di dotarsi di tale servizio almeno per alcune tipologie di attività ma in realtà NON vi è traccia di tale obbligatorietà.
Del resto la normativa prevede una sanzione NON per la mancata istituzione del servizio ma per la violazione delle modalità di svolgimento dello stesso.

A mio avviso:
1) non vi è obbligo
2) non è sanzionato conseguentemente l'omesso approntamento del servizio

Ciò è vero in astratto perchè IN CONCRETO se vi è del personale addetto alla vigilanza della struttura e questa rientra nelle tipologie indicate dalla normativa e dalla circolare, scatta automaticamente l'obbligo di iscrizione nell'elenco prefettizio e la sua violazione determina l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000.
Quindi INDIRETTAMENTE l'obbligo, nei fatti, sussiste.

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Circolare 17 novembre 2010 prot. nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Quesiti interpretativi concernenti l’applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell’art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr. 94.



A seguito dell’emanazione del D.M. in oggetto, concernente la regolamentazione dell’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico sono stati segnalati alcuni dubbi interpretativi che potrebbero portare a comportamenti operativi diversificati sul territorio nazionale.

Al fine quindi di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le seguenti indicazioni.



1. Ambito di applicazione.

Dalla lettura congiunta degli artt.1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009 si evince che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle attività di spettacolo in luogo aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale attività d’intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d’intrattenimento e/o di spettacolo.

Da ciò discende che una letterale applicazione del citato art.4 alle attività teatrali e cinematografiche comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (c.d. “maschere”), con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal D.M. di un numero elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo dall’art.5 del D.M., nelle tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso del pubblico, controlli all’interno del locale), hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, destinate ad una determinata “tipologia” di utenti, caratterizzata per fasce d’età e/o modelli comportamentali.

Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l’ordine e la sicurezza pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle maschere.

Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare i gestori di dette attività d’intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non necessariamente verrà reimpiegato.
Analoghe considerazioni possono essere svolte, mutatis mutandis, per gli addetti ai servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, riservando le funzioni di cui all’articolo 5 del decreto al personale con funzioni di coordinamento degli addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.

Resta inteso che laddove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche attività d’intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996 (c.d. Regola tecnica), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell’elenco previsto dall’art.1 del D.M. 6 ottobre 2009.

Per quel che concerne l’entrata in vigore delle disposizioni del D.M. in parola, si chiarisce che la proroga al 31 dicembre prossimo consente, come testualmente recita l’art.8 del decreto, a chi già svolge i servizi di assistenza di continuare ad espletare tale attività anche prima dell’iscrizione all’elenco prefettizio; resta inteso che i soggetti che intendano, invece, iniziare ex novo le attività in parola debbono attenersi da subito alle disposizioni del D.M.



2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco prefettizio.

Come noto, l’art. 1 del D.M. prevede nel dettaglio i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo.

A tale riguardo, si richiama l’attenzione sull’opportunità di uniformare le procedure per l’iscrizione all’elenco, attenendosi alle seguenti regole:

a) applicazione quale termine di conclusione del procedimento di quello generale di trenta giorni, di cui all’art.2 della legge 241/1990;

b) obbligo per il soggetto istante di produrre, in allegato all’istanza di iscrizione, la documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art.46 del D.P.R. nr.445/2000, tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del D.M., ad eccezione di quelli medico-sanitari e di quelli formativi che non possono costituire oggetto di autocertificazione;

c) conclusione del procedimento con un provvedimento espresso che dispone (o nega) l’iscrizione all’elenco prefettizio.

Per quel che concerne i requisiti psico-fisici, si osserva che il comma 4, lett. b), nell’elencare tali requisiti chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato da “certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche”. Cionondimeno, - tenuto conto della peculiare competenza delle Regioni in materia di sanità – ai fini dell’iscrizione all’elenco prefettizio debbono ritenersi valide le attestazioni redatte dai medici di base o medici competenti ex d.legvo n.81/ 08.

Relativamente al requisito del superamento corso di formazione previsto dall’art. 3 del D.M.), si chiarisce che in ragione dell’accordo sancito tra il Ministero dell’Interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono state regolamentate le modalità per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi da parte dei predetti enti territoriali, al fine di renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale.

Conseguentemente potranno essere iscritti all’elenco prefettizio i soggetti che dimostreranno di aver frequentato e superato un corso di formazione per addetti ai servizi di controllo – secondo le modalità fissate dal citato Accordo del 29 aprile 2010 - validato da una Regione anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l’iscrizione.

Come chiarito nell’Accordo stesso, requisito per l’ammissione al corso è il diploma di scuola media inferiore, in coerenza con quanto previsto dall’art.1 comma 4, lett. f), del D.M.

A tale riguardo si evidenzia che per i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari (per i quali non è esclusa la possibilità di essere iscritti all’elenco prefettizio purché, evidentemente, in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno), è necessaria e sufficiente una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.




3. Modalità d’iscrizione all’elenco prefettizio.

L’art.1, comma 3, del D.M. in parola prevede che la domanda di iscrizione è presentata, al Prefetto territorialmente competente, dal gestore delle attività d’intrattenimento e spettacolo ovvero dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell’art.134 TULPS, con ciò riferendosi indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge (vigilanza o investigazione privata).

È quindi esclusa la possibilità che l’iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad es. agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti “addetti ai servizi di controllo”.

Nulla impedisce, invece, che l’autorizzazione di cui all’art. 134 TULPS venga richiesta ex novo esclusivamente per lo svolgimento dei servizi del D.M. 6 ottobre 2009; in tal caso le relative istanze dovranno essere valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo svolgimento dell’attività di vigilanza o investigazione privata, ancorché limitate ad uno specifico servizio e/o ambito territoriale e, conseguentemente, le valutazioni preordinate al rilascio o al diniego del titolo dovranno essere quelle tipiche del relativo procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento ai requisiti di affidabilità dei soggetti interessati, le eventuali controindicazioni inerenti la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico nonché al requisito della capacità tecnica pur se commisurato alla specificità della richiesta.

Gli istituti già autorizzati ai sensi dell’art.134 TULPS dovranno, invece, richiedere l’ampliamento dei servizi autorizzati, con le procedure individuate dal comma 5 dell’art.257 ter del Regolamento d’esecuzione.

Nel caso in cui i servizi in parola siano disimpegnati da personale dipendente da istituti di vigilanza privata, in analogia a quanto già previsto per i servizi di “stewarding”, tali istituti potranno avvalersi di soggetti privi della qualifica di guardia giurata che, ovviamente, non potranno essere impiegati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni.

Nulla esclude, peraltro, che l’attività regolamentata dal D.M. venga svolta da personale, dipendente da istituti di vigilanza già autorizzati, in possesso della qualifica di guardia giurata. Detto personale dovrà però svolgere i servizi in questione senza portare armi né indossare l’uniforme approvata ma dovrà utilizzare il tesserino di riconoscimento previsto dall’art.7 del D.M.
Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l’iscrizione all’elenco degli addetti ai servizi di controllo di soggetti già iscritti all’elenco di cui al D.M. 8 agosto 2007 (servizi di stewarding negli impianti sportivi), purché in possesso dei requisiti specifici che non possono essere considerati equivalenti fra le due attività (si pensi alla formazione professionale prevista dal D.M. 8 agosto 2007 e quella fissata dal D.M. 6 ottobre 2009, diverse sia per i programmi formativi che per i soggetti abilitati ad erogare la formazione).

In caso di diniego dell’iscrizione, onde evitare possibili violazioni della privacy, al gestore dell’attività, come al titolare della licenza ex art.134 TULPS, andrà comunicata solo l’esistenza di motivi ostativi all’iscrizione stessa. L’avvio di procedimento ed il successivo, eventuale, diniego dovranno essere notificati direttamente all’interessato, secondo le consuete modalità.

In conclusione di circolare si evidenzia che le richieste, come noto, devono essere presentate in ogni provincia nella quale opera l’addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto, può prestare la propria opera anche in più locali della stessa provincia. Pertanto appare necessario prescrivere al gestore dell’attività di intrattenimento ovvero al titolare di licenza ex art.134 TULPS di comunicare la variazione dell’esercizio presso il quale vengono svolti i servizi indicati nel D.M. 06.10.2009.

Tale prescrizione potrà essere riportata nel provvedimento con il quale viene comunicata al richiedente l’iscrizione dei soggetti interessati all’elenco prefettizio e gli estremi dell’iscrizione stessa, onde consentirne l’inserimento nel tesserino di cui all’art.7 del D.M. che deve essere realizzato a cura del richiedente, con le caratteristiche di cui all’allegato A del decreto stesso.

Per quel che concerne la validità temporale dell’iscrizione all’elenco, si evidenzia che in caso di richiesta di iscrizione presso l’elenco di una provincia di soggetti già iscritti presso un altro elenco, i due anni di validità dell’iscrizione, previsti dall’art.2 del D.M., decorrono comunque dal momento della prima iscrizione, fermo restando che l’iscrizione presso il nuovo elenco, nell’arco temporale dei due anni, potrà avvenire senza reiterare l’accertamento dei requisiti.

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Per approfondimenti:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=328

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L. 15-7-2009 n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Art. 3

7.  Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8.  Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9.  Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7 (7).
10.  Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11.  I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.

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D.M. 6 ottobre 2009  (1).

Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2009, n. 235.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Rilevato che il predetto art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 dello stesso articolo, delle modalità per la selezione e della formazione del personale, degli ambiti applicativi e del relativo impiego;

Decreta:



Art. 1.  Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo

1.  In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti. (3)
2.  I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3.  La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio a cura del gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2. Tali soggetti non possono essere iscritti all'elenco prefettizio. (4)
4.  Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti: (5)
a)  età non inferiore a 18 anni;
b)  buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c)  non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d)  non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e)  non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f)  diploma di scuola media inferiore;
g)  superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
5.  In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94, ovvero con quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando il disposto del comma 13 dell'art. 3 della citata legge, il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto di cui al comma 2 per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal presente decreto.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.M. 30 giugno 2011.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.M. 30 giugno 2011.

(5) Alinea così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), D.M. 30 giugno 2011.



Art. 2.  Revisione biennale

1.  Il Prefetto, della provincia dove è istituito l'elenco nel quale è iscritto l'addetto ai servizi di controllo, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del citato art. 1 degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la cancellazione dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto. (6)
(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 30 giugno 2011.



Art. 3.  Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo

1.  Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
1)  area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
2)  area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
3)  area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.


Art. 4.  Ambiti applicativi

1.  Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
a)  nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b)  nei pubblici esercizi;
c)  negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
1-bis.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività individuate dall'art. 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità. (7)
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 30 giugno 2011.



Art. 5.  Impiego del personale addetto ai compiti di controllo

1.  Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:
a)  controlli preliminari:
a.1)  osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
a.2)  adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
b)  controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
b.1)  presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2)  verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
b.3)  controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
c)  controlli all'interno del locale:
c.1)  attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2)  concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.


Art. 6.  Divieto dell'uso delle armi

1.  Nell'espletamento delle attività previste dall'art. 5 del presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica.


Art. 7.  Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo

1.  Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.


Art. 8.  Norma transitoria

1.  Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui all'art. 1 può continuare a espletare la propria attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque fino al 31 dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a)  sia stata presentata al prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui al medesimo articolo;
b)  abbia iniziato il corso di formazione di cui all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa volta alla frequenza del medesimo corso. (8)
1-bis.  Quando è stata presentata domanda di iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il prefetto qualora accerti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quello di cui alla lettera g), notifica al gestore delle attività di intrattenimento e spettacolo o al titolare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di impiego del soggetto interessato nei servizi disciplinati dal presente decreto. (9)
1-ter.  Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono il personale per le attività di cui all'art. 1, possono continuare a svolgere tale attività fino al 31 ottobre 2011, qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (9)
(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 31 marzo 2010, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 17 dicembre 2010 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.M. 30 giugno 2011.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.M. 30 giugno 2011.

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