Buongiono,
hanno richiesto al SUAP cosa serve per aprire un' attività di manutenzione del verde (L. 28 luglio 2016, n. 154) e come iscriversi al RUP (Registro Ufficiale Produttori Agricoli ai sensi del D.Lgs. 214/2005).
Grazie anticipatamente per la risposta
Buongiono,
hanno richiesto al SUAP cosa serve per aprire un' attività di manutenzione del verde (L. 28 luglio 2016, n. 154) e come iscriversi al RUP (Registro Ufficiale Produttori Agricoli ai sensi del D.Lgs. 214/2005).
Grazie anticipatamente per la risposta
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In TOSCANA la procedura di iscrizione la si fa con DUA e ARTEA:
http://www.regione.toscana.it/-/richiedere-l-iscrizione-al-registro-unico-produttori-rup-
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[size=18pt][color=red][b]L. 28/07/2016, n. 154[/b][/color][/size]
Art. 12. Esercizio dell'attività di manutenzione del verde
In vigore dal 25 agosto 2016
1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[size=18pt][color=red][b]D.Lgs. 19/08/2005, n. 214[/b][/color][/size]
19. Autorizzazione (21).
1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;
f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
g) coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO (22) (23).
2. [Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta da:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A] (24).
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;
e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita (25).
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).
(21) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 12 novembre 2009 e gli articoli 31 e 35, L. 25 novembre 1971, n. 1096, come sostituiti dalle lettere a) e d) del comma 2 dell'art. 3, L. 3 febbraio 2011, n. 4.
(22) Lettera così modificata dall'art. 1-bis, comma 15, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(23) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.
(24) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.
(25) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.
20. Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (26).
1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:
a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;
b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie (27).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio (28).
3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.
4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.
5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalità da esso stabilite.
6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie (29).
6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B (30).
(26) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 12 novembre 2009.
(27) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.
(28) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.
(29) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.
(30) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 9 aprile 2012, n. 84, a decorrere dal 27 giugno 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 44 dello stesso D.Lgs. n. 84/2012.