Data: 2018-01-29 11:29:52

Sospensione autorizzazione ncc

La L.R. 6/2012 art. 3 prevede la sospensione dell'autorizzazione ncc per una durata che viene determinata dal Sindaco sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della L. 21/92.

Se la Commissione Consultiva non è stata istituita come si può procedere? Esiste la possibilità di consultare gli appartenenti alla categoria?

riferimento id:43406

Data: 2018-01-29 11:41:03

Re:Sospensione autorizzazione ncc


La L.R. 6/2012 art. 3 prevede la sospensione dell'autorizzazione ncc per una durata che viene determinata dal Sindaco sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della L. 21/92.

Se la Commissione Consultiva non è stata istituita come si può procedere? Esiste la possibilità di consultare gli appartenenti alla categoria?
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A seguito delle numerose norme di semplificazione e riduzione degli organi collegiali l'istituzione della COMMISSIONE CONSULTIVA non solo non è obbligatoria ma è addirittura sconsigliata.
Quindi la sua mancanza non pregiudica l'applicazione della normativa in mateiria.
Inoltre, per il principio di separazione tecnica/politica la L.R. nell'art. 24 laddove richiama il Sindaco NON va inteso come riferimento all'organo politico ma all'AMMINISTRAZIONE in senso lato, quindi al RESPONSABILE DEL SERVIZIO che dovrà procedere applicando la normativa DIRETTAMENTE (senza parere consultivo) ed adottando i criteri dell'art. 11 della L. 689/1981 nella DETERMINAZIONE IN CONCRETO della sanzione accessoria.

Ricordiamo che la SANZIONE ACCESSORIA si applica esclusivamente in caso di applicazione della SANZIONE PECUNIARIA PRINCIPALE (quindi con l'ordinanza ingiunzione) e non a seguito del mero verbale di contestazione.

[b]Legge 24 novembre 1981, n. 689[/b]
Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
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[b]Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6[/b]
Art. 24 (Servizi non di linea)
1. La Regione disciplina, con regolamento, la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, anche mediante natante, nonché, per i servizi di cui alla legge 21/1992, i criteri e le procedure per determinare il contingente complessivo delle licenze e delle autorizzazioni assentibili e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio.
2. [b]La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi.[/b] La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
3.[b] La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. [/b]La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012040400006

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