Buongiorno,
avendo ricevuto una ISTANZA DI NULLA OSTA ai sensi dell'art. 7 punti 1 dell'Accordo Stato Regioni - per STRUTTURA CHE EROGA TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI (TAA) E EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI (EAA), a parere vostro come debbo procedere? E quali sono le competenze del Comune in questo contesto?
Se ho capito bene dobbiamo chiedere il parere al Servizio Veterinario della USL ai fini del rilascio del nulla-osta che dovrà rilasciare il Sindaco in veste di Autorità Sanitaria Locale.
Ma il nulla osta è sostitutivo dell'atto autorizzativo? E quali competenze rimangono in carico al Comune?
Purtroppo c'è un vuoto normativo della Regione Toscana in questo senso e non riesco a capire come devo comportarmi
Grazie infinite
Buongiorno,
avendo ricevuto una ISTANZA DI NULLA OSTA ai sensi dell'art. 7 punti 1 dell'Accordo Stato Regioni - per STRUTTURA CHE EROGA TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI (TAA) E EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI (EAA), a parere vostro come debbo procedere? E quali sono le competenze del Comune in questo contesto?
Se ho capito bene dobbiamo chiedere il parere al Servizio Veterinario della USL ai fini del rilascio del nulla-osta che dovrà rilasciare il Sindaco in veste di Autorità Sanitaria Locale.
Ma il nulla osta è sostitutivo dell'atto autorizzativo? E quali competenze rimangono in carico al Comune?
Purtroppo c'è un vuoto normativo della Regione Toscana in questo senso e non riesco a capire come devo comportarmi
Grazie infinite
[/quote]
L'accordo citato (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_276_allegato.pdf) non ha carattere normativo. Non determina obblighi amministrativi a carico del privato ma solo a carico di REGIONI e STATO. Le Regioni dovranno "recepire" l'accordo in propri provvedimenti (leggi, regolamenti, delibere) ed allora saranno norme applicabili agli interessati.
In questa fase le attività rimangono assoggettate alla DISCIPLINA ORDINARIA per cui:
1) non occorre una autorizzazione/scia/nulla osta specifico per le attività
2) se vi è "allevamento" di animali occorrerà la relativa scia/autorizzazione a prescindere dall'uso degli animali stessi
3) lo stesso dicasi per scarichi, emissioni ed altre eventuali procedure.
In TOSCANA esiste un minimo di disciplina nella Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-10-20;59&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0)
[b]Art. 16 - Attività e terapie assistite da animali
1. L’impiego di animali nell’ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. E’ vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
2. La programmazione e l’attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell’azienda USL. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l’attivazione dei programmi.
[/b]
[b]Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R[/b]
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2011-08-04;38/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
[b]Art. 7 - Attività e terapie assistite da animali (art. 16 l.r. 59/2009 )[/b]
1. Le attività di cui all’articolo 16 della l.r. 59/2009 sono le seguenti:
a) attività assistite da animali;
b) terapie assistite da animali.
2. Il responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali comunica, anche in via telematica con modalità conformi all’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) alla struttura dell’azienda unità sanitaria locale competente in materia di sanità veterinaria l’inizio del progetto medesimo.
3. Il progetto è condotto esclusivamente da operatori in possesso di competenze tecniche debitamente documentate.
4. L’idoneità dell’animale coadiutore allo svolgimento del progetto è attestata mediante apposita certificazione, con validità annuale, da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto.
[img width=300 height=300]http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_2166_paragrafi_paragrafo_0_immagine.jpg[/img]
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=225&area=cani&menu=pet
Buongiorno !
La Regione Toscana ha recepito l'Accordo con delibera n. 1153 del 30.11.2015, posso pertanto applicare le direttive dell'accordo al Privato?
Ho ricevuto dal Suap competente Istanza di nulla osta ai sensi dell'art. 7 punto 1 di detto accordo. Il nulla osta che dovrò rilasciare previo parere del servizio veterinario e' pertanto relativo all'esercizio dell'attività e non sussiste nessun'altra obbligatorietà a carico del privato?
Grazie
La sostanza non cambia rispetto a quanto già indicato. Si tratta di mero "accordo" che impegna le regioni a legiferare in materia.
L'art. 7 dell'accordo dispone:
Le regioni si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che cli IAA siano effettuati presso CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE, PUBBLICHE O PRIVATE, CHE RISPONDANO AI REQUISITI STABILITI DALLE LINEE GUIDA.
Le disposizioni regionali ancora non ci sono ma puoi usare la DGR 1153/2015, quanto meno, per fornire al richiedente le indicazioni per la realizzazione.
In altre parole, se il privato esercitasse in assenza di nulla-osta potresti applicare una sanzione o un'ordinanza di chiusura? Senza una norma cogente non lo potresti fare.
Puoi anche avventurati con il nulla-osta ma senza esagerare. E' più importante avvertire la ASL verificare le condizioni reali di esercizio.
E' un po' come è stato con le Piscine. Nel 2003 ci fu l'Accordo in C.U. ma solo del 2006 la regione toscana ha legiferato. Fino al 2006 tutti usavano la piscina ma nessuno si preoccupava dei titoli abilitativi.