BURL Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018
Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 7
Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27
(Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 8 dell’articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«8 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità
competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione
dell’offerta delle strutture ricettive di cui
all’articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi
dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con
qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare
apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni
singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di
protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione
di avvio attività di cui al comma 1 del presente
articolo. La Giunta disciplina il codice identificativo
di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30
giugno 2018.
8 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici,
e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano
le attività di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti
utilizzati.»;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 39, è inserito il seguente:
«3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente
all’obbligo di cui all’articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero
che contravvengono all’obbligo di riportare il CIR, che lo
riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti
alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per
ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.»;
c) al comma 4 dell’articolo 39 dopo le parole «In caso di reiterate
violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
aggiunte le parole «e 3 bis».
Art. 2
(Norma transitoria ed entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. L’adempimento di indicare il codice identificativo di riferimento
(CIR) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con
scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo
all’uopo utilizzato è obbligatorio dal 1° settembre 2018.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 25 gennaio 2018
Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1754
del 17 gennaio 2018)